Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-02, n. 202302213
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Testo completo
Pubblicato il 02/03/2023
N. 02213/2023REG.PROV.COLL.
N. 03750/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3750 del 2022, proposto dalla Aqua società agricola s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde 2
contro
Comune di Lavagna, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L C, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
Capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12
Regione Liguria, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (sezione prima) n. 270/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lavagna e della Capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il consigliere F F e uditi per le parti gli avvocati Clarizia e Cuocolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante Aqua società agricola s.r.l., titolare in forza di concessione demaniale marittima di rep. n. 4454 del 18 maggio 2004 del Comune di Lavagna, con scadenza originariamente fissata al 31 dicembre 2015, poi prorogata al 31 dicembre 2020, di un impianto di maricoltura, in uno specchio acqueo situato ad oltre un chilometro dalla costa, nell’area situata tra la foce dell’Entella e punta Manara, propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, di rigetto del suo ricorso, integrato da motivi aggiunti, per l’annullamento dei seguenti provvedimenti comunali:
- diniego di rinnovo automatico della concessione demaniale dello specchio acqueo (nota di prot. n. 10478 del 23 marzo 2021).
- indirizzo in base al quale per le future concessioni ad uso maricoltura sarebbero state rilasciate sono per impianti a gabbie soffolte (delibera di giunta comunale n. 21 del 26 febbraio 2021);
- avviso comunale pubblicato il 13 agosto 2021, con cui è stata indetta la procedura comparativa per l’assegnazione della concessione demaniale dello specchio acqueo di 200.000 mq ad uso maricoltura;
- esclusione dell’offerta presentata dalla ricorrente nella procedura comparativa (nota di prot. n. 941 del 12 gennaio 2022);
- ordine di sgombero delle aree già affidate in concessione alla medesima ricorrente entro il 31 maggio 2022 (nota di prot. n. 1833 del 21 gennaio 2022).
2. La sentenza appellata ha giudicato infondate tutte le censure formulate dalla società concessionaria, intese a sostenere il rinnovo per legge del proprio titolo, e l’illegittimità della prescrizione formulata dall’amministrazione comunale relativamente alle caratteristiche dell’impianto di maricoltura.
3. Le medesime censure sono riproposte dalla Aqua società agricola a mezzo del presente appello, in resistenza del quale si sono costituiti il Comune di Lavagna e la Capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure.
DIRITTO
1. Con un primo ordine di censure l’appello ripropone la tesi della perdurante vigenza della concessione in favore della società ricorrente, fondata sulla riconducibilità dell’attività di acquacoltura da essa svolta all’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 cod. civ., e sulla conseguente applicabilità ai rapporti di concessione di terreni demaniali del termine di durata di quindici anni, tacitamente rinnovabili per un identico periodo, prevista per l’affitto di fondo rustico dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ( Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), e dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 ( Norme sui contratti agrari ). Viene sul punto censurata la sentenza di primo grado, che ha negato l’applicabilità della disciplina speciale sul presupposto che essa è riferita al coltivatore diretto, dei cui requisiti la ricorrente è priva, e che l’appello suppone invece operante anche nei confronti degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti.
2. Con un secondo e convergente ordine di rilievi si sostiene che la concessione ad uso maricoltura a favore della società ricorrente avrebbe beneficiato della proroga fino al termine del 2033 prevista dall’art. 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ( Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ), la quale, in quanto non avente finalità turistico-ricreativa, non incorrerebbe nelle previsioni della direttiva “servizi” 2006/123/CE,