Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-03-09, n. 202201685

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-03-09, n. 202201685
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201685
Data del deposito : 9 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2022

N. 01685/2022REG.PROV.COLL.

N. 08262/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8262 del 2015, proposto dalla s.r.l. Obiettivo 2016, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Vasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Niccolò Travia, in Roma, via del Viminale, n. 43;



contro

l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. II, 11 giugno 2021 n. 6995, che ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 10677/2014 R.G. integrato da motivi aggiunti, proposto:

(ricorso principale)

per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presentata il giorno 12 giugno 2014 dalla Snai Servizi S.r.l. ora Obiettivo 2016 S.r.l. all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e al Ministero dell’economia e delle finanze, volta ad ottenere un titolo unico per esercitare l’attività di raccolta delle scommesse di abilità nella rete fisica, a mezzo di qualsiasi strumento di accesso per l’utenza e su tutto il territorio dello Stato Italiano;

(motivi aggiunti)

per l’annullamento della nota senza data, ricevuta il giorno 10 settembre 2014, con la quale la Direzione centrale normativa e affari legali dell’Area monopoli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha respinto l’istanza;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2022 il Cons. Francesco Gambato Spisani, udito per le amministrazioni costituite l’avvocato dello Stato Fabio Tortora e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’avvocato Giorgio Vasi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’appellante è una società commerciale che fornisce tecnologie informatiche per la raccolta delle scommesse sportive agli operatori del settore.

2. Con la sua precedente denominazione di “Snai Servizi”, essa ha indirizzato il giorno 12 giugno 2014 all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e al Ministero dell’economia un’istanza, con la quale ha testualmente chiesto una “autorizzazione alla raccolta di gioco pubblico”, ovvero “il rilascio di apposito titolo autorizzatorio che le consenta l'esercizio della raccolta di giochi e scommesse su base ippica e sportiva, in tutte le formule e secondo le modalità e condizioni economiche di servizio previste dalle leggi e dai regolamenti di settore”, con le motivazioni che ora si sintetizzano.

2.1 La società ha richiamato, come premessa, le disposizioni pacificamente in vigore, le quali nel nostro ordinamento subordinano la raccolta di scommesse sportive a un duplice regime, di concessione e di autorizzazione.

2.2 Si tratta anzitutto dell’art. 1 del d. lgs. 14 aprile 1948, n. 496, per cui “ L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato ”.

Va rilevato che - in base dapprima al D.P.R. 24 gennaio 2002, n. 33, attuativo dell’art. 12 della l. 18 ottobre 2001, n. 383, poi all’art. 4 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, che ha unificato le competenze in materia, e infine all’art. 8 del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282 - lo Stato ha esercitato il potere, attribuito dalla legge in esame, di affidare la gestione del settore ad un altro soggetto pubblico, ciè all’Agenzia appellata.

Sulla base di questa normativa, l’attività in questione è riservata appunto a chi ottenga un’apposita concessione, attribuita entro un contingente massimo con le gare periodicamente indette di cui si dirà.

2.3 Vi è poi l’art. 88 del t.u.l.p.s. 18 giugno 1931, n. 773, secondo il quale “ La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione ”.

Con una disposizione interpretativa, l’art. 2, comma 2 ter , del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, ha chiarito che “ la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ”.

2.4 Nell’istanza in questione, nondimeno, la società ha ritenuto che questa normativa debba essere disapplicata e quindi che le debba essere rilasciato un titolo autorizzatorio a prescindere dall’esito di una gara e dall’esistenza di un limite numerico alle concessioni rilasciabili.

2.5 La società ha infatti sostenuto che, a seguito delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea di cui si dirà, si sarebbe creata una prassi per cui nel nostro Paese, accanto agli operatori nazionali dotati di concessione e di autorizzazione nei termini visti, opererebbero, in base alla libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 Trattato sul funzionamento dell’Unione – TFUE, anche soggetti i quali, autorizzati alla raccolta delle scommesse in base alle norme di altro Stato dell’Unione, eserciterebbero tale attività in Italia senza concessione od autorizzazione alcuna.

Si tratta, come si precisa fin da ora per chiarezza:

- dei cd centri trasmissione dati – CTD (ovvero di esercizi commerciali che raccolgono le giocate in Italia e le trasmettono per via telematica all’allibratore estero);

- dei punti vendita ricariche – PVR (ovvero di esercizi commerciali presso i quali è possibile aprire un conto gioco per scommettere via internet ed acquistare le relative “ricariche” ovvero le schede prepagate con cui si alimenta il conto).

2.6 Ad avviso della società, si sarebbe creata in questo modo una cd discriminazione a rovescio, perché, stante anche il numero limitato di gare indette per

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