Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-09-23, n. 202407715
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Testo completo
Pubblicato il 23/09/2024
N. 07715/2024REG.PROV.COLL.
N. 04859/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4859 del 2021, proposto da
P F C, rappresentato e difeso dagli avvocati U T, F F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ceglie Messapica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 00383/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ceglie Messapica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Torsi e Taverniti in delega di De Nigris;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’ing. P F C ha appellato la sentenza del T per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, sez. III, 11 marzo 2021, che ha respinto il ricorso introduttivo e i successivi due ricorsi per motivi aggiunti, proposti avverso tre ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco quale ufficiale del governo, ex art. 54 d.lgs. 267 del 2000.
1.1. Con l’atto introduttivo del ricorso di prime cure , l’ing. Capaldo – proprietario di un appartamento al primo piano e di un locale a piano terra (fol. 135 particella 585 sub. 10 e sub. 11) nell’ambito del complesso immobiliare storico denominato “Castello Ducale” di Ceglie Messapica – impugnava l’ordinanza contingibile e di somma urgenza n.75/2018, e gli atti a questa presupposti, connessi e consequenziali, con la quale, il Sindaco del Comune di Ceglie Messapica, premettendo che il complesso monumentale (Castello Ducale) risulta(va) attualmente utilizzato nella parte di proprietà pubblica (comunale) dai fruitori della biblioteca e per la restante parte dai soggetti privati proprietari di immobili nel Castello, quali risultanti dai dati catastali, ordinava ex art. 54 T.U. n. 267/2000, al fine di consentire l’avvio dell’intervento indifferibile contingibile e urgente di messa in sicurezza del Castello Ducale, nonché l’esecuzione degli interventi necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità di persone e cose ad opera del medesimo Comune: “1 ) di disciplinare l’accesso e l’uso del Castello Ducale relativamente al transito di mezzi e persone, provvedendo a transennare le aree adiacenti la torre quadrata come di seguito riassunto: 1) inibizione all’accesso di mezzi e persone 2) inibizione dell’area del cortile interno conservando lo spazio utile a garantire un passaggio pedonale ubicato nel lato nord del cortile stesso per i fruitori della Biblioteca comunale 3) inibizione dell’area antistante l’accesso principale lungo Via Chiesa conservando idoneo passaggio per veicoli e pedonale nei pressi della Chiesa Collegiata di Santa Maria Assunta 4) inibizione all’uso dei locali delle proprietà private interessate…Dare comunicazione anche ai fini degli obblighi e degli oneri di competenza ai titolari delle proprietà interessate dall’intervento contingibile indifferibile ed urgente di messa in sicurezza ”.
2. A sostegno del gravame formulava le seguenti censure:
1) Violazione dell'articolo 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000. Violazione degli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008. Carenza di potere in concreto. In tesi attorea non esisteva una situazione non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, né un termine certo di cessazione degli effetti del provvedimento adottato;
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione (articolo 3 della l. n. 241 del 1990), illogicità manifesta e grave ingiustizia;
3) Violazione dell'articolo 7 della l. n. 241 del 1990;
4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, dell'art. 42, 23 Costituzione - Eccesso di potere per illogicità manifesta e grave ingiustizia.
3. Si costituiva il Comune resistente, instando per il rigetto del gravame.
4. Con un primo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugnava la successiva ordinanza sindacale n. 9 del 19 febbraio 2019, con cui il Sindaco del Comune di Ceglie Messapica ordinava “1 ) di reiterare l’Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 75 del 05.12.2018; 2) di disciplinare quindi l’accesso e l’uso del Castello Ducale relativamente al transito di mezzi e persone, provvedendo a transennare le aree adiacenti la torre quadrata come di seguito riassunto… 3) di dare comunicazione anche ai fini degli obblighi e degli oneri di competenza ai titolari delle proprietà interessate dall’intervento contingibile, indifferibile ed urgente di messa in sicurezza come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal codice civile; 4) A chiunque: - di non accedere alla zona transennata e segnalata senza autorizzazione; - di rispettare e far rispettare la presente ordinanza ………”) interessate dall’intervento contingibile, indifferibile ed urgente di messa in sicurezza come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal codice civile; 4) A chiunque: - di non accedere alla zona transennata e segnalata senza autorizzazione; - di rispettare e far rispettare la presente ordinanza ……… ”) riproponendo le censure espresse con il ricorso introduttivo del giudizio.
4.1. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti impugnava anche la successiva ordinanza n. 77 del 30.12.2020, con cui il Sindaco del Comune di Ceglie Messapica ordinava di reiterare fino alla data del 31.12.2021 l’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 9 del 19.02.2019, nonché ogni atto ad essa presupposto connesso e consequenziale, ritenendola affetta dai medesimi vizi evidenziati in relazione alle precedenti ordinanze.
5. Il giudice di prime cure , esaminando congiuntamente le doglianze proposte avverso tutte e tre le ordinanze contingibili ed urgenti, in quanto fondate sui medesimi presupposti di fatto e di diritto, respingeva il ricorso, ritenendo come la legittimazione passiva per le parti del castello di proprietà privata fosse in capo ai singoli proprietari e ritenendo la sussistenza di tutti i presupposti per l’adozione delle ordinanze gravate.
6. L’ing. P F C, nell’appellare la sentenza di prime cure, nella parte in cui ha respinto le censure formulate avverso le tre ordinanze contingibili ed urgenti, ha formulato, in cinque motivi, le seguenti censure:
1) Error in iudicando : omessa, falsa, erronea e contraddittoria motivazione. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 e dell’art. 1130 c.c.; eccesso di potere;
2) Error in iudicando : omessa, falsa, erronea e contraddittoria motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità delle ordinanze contingibili ed urgenti. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 5 sexies d.l. 32 del 2019, conv. in l. 14 giugno 2019 n. 55;
3) Error in iudicando : omessa, falsa, erronea e contraddittoria motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità delle ordinanze contingibili ed urgenti. Eccesso di potere;
4) Error in iudicando : omessa, falsa, erronea e contraddittoria motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità delle ordinanze contingibili ed urgenti. Eccesso di potere;
5) Error in iudicando : omessa, falsa, erronea e contraddittoria motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità delle ordinanze contingibili ed urgenti. Eccesso di potere.
7. Si è costituito il Comune di Ceglie Messapica, con articolata memoria di controdeduzioni, instando per il rigetto dell’appello.
In particolare il Comune ha evidenziato come l’accertamento circa l’esistenza di un condominio fosse stata svolta in sede civile in via incidentale, nel procedimento ex art. 1129 comma 1 c.c., avente natura di volontaria giurisdizione, per espressa previsione di legge, e non atto alla formazione di giudicato e che in ogni caso il condominio fosse stato sempre nell’impossibilità di funzionare, stante la resistenza di diversi condomini e l’impossibilità pertanto di adottare delibere assembleari.
8. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno prodotto memorie difensive e l’appellante ha altresì prodotto documenti.
8.1. L’appellante, nell’evidenziare di avere interesse alla decisione avuto riguardo alle spese poste a suo carico in qualità di comproprietario per l’effettuazione dei suddetti lavori, ha prodotto, in tesi a sostegno dell’impugnativa, una nota dell’ANAC e gli accertamenti della Guardia di Finanza circa asserite irregolarità nell’affidamento dei lavori di somma urgenza de quibus a seguito di un esposto dello stesso appellante. Il Comune ha peraltro evidenziato come il procedimento penale si era concluso con l’archiviazione.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 21 marzo 2024.
DIRITTO
10. Viene in decisione l’appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui sono stati respinti il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti proposti dall’odierno appellante avverso tre ordinanze