Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-03-21, n. 201101713
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Testo completo
N. 01713/2011REG.PROV.COLL.
N. 07311/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7311 del 2009, proposto da SE IT NO, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Gramegna, con domicilio eletto presso la Segreteria della sezionein Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 04325/2009, resa tra le parti, concernente RIMBORSO SPESE LEGALI IN PROCESSO PENALE.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2011 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’ avv. Fratini, per delega dell'avvocato Gramegna, e l'avvocato dello Stato Massarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con determinazione 333.A/U.C./5769 – TL in data 12 settembre 2008 - oggetto di successiva conferma con atto dell’ 11 marzo 2009 - il Ministero dell’ interno, Dipartimento della pubblica sicurezza - acquisite le osservazioni del destinatario del provvedimento sul preavviso di atto negativo, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 - respingeva, uniformandosi ai pareri espressi dall’ Avvocatura distrettuale dello Stato, la domanda dell’ ispettore superiore della Polizia di Stato SE NO, intesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 18 della legge 23 maggio 1997, n. 135, il rimborso delle spese sostenute per patrocinio legale in giudizio promosso nei suoi confronti con imputazione per i reati di cui agli artt. 82, 314 e 323 c.p., connessi all’ espletamento del servizio (gestione di spaccio riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato), conclusosi con sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste .
A motivazione dell’ atto di diniego era posto il rilievo – in linea con il parere espresso dall’ Avvocatura dello Stato – che il tenore della parte motiva della sentenza, che a sua volta esprime le valutazioni espresse dai giudici, non consente di ritenere esclusa la responsabilità degli imputati , venendo quindi meno il presupposto imprescindibile per il rimborso delle spese legali previsto dall’ art. 18 in precedenza richiamato.
Avverso la determinazione negativa il NO proponeva impugnativa avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania.
Il ricorso era respinto con sentenza in forma semplificata n. 4325 del 23 luglio 2009 .
Il T.A.R. statuiva in particolare:
- l’ esclusione di responsabilità alla quale si riferisce la norma deve essere, in aderenza alla ratio dell’istituto, piena e non dubitativa o riconducibile e meri profili processuali, non vigendo nell’ambito del procedimento amministrativo il principio penalistico del favor rei”;
- che la sentenza di assoluzione allegata al ricorso si apre con l’espressione “… dall’esame del compendio probatorio appare legittimo e ragionevole il dubbio sulla sussistenza della condotta, dell’evento e del nesso di causalità come contestati dall’ufficio requirente ” e si chiude con l’espressione “… pertanto, permanendo il dubbio sulla sussistenza della condotta illecita tenuta dagli imputanti ”, dando chiaramente atto del fatto che la decisione di assoluzione non coincide con una piena valutazione di esclusione della responsabilità dell’imputato;
- che per le esposte ragioni non sussiste la violazione dell’art. 18 della legge n. 135 del 1997, post8 a fondamento