Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-15, n. 202404332
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Testo completo
Pubblicato il 15/05/2024
N. 04332/2024REG.PROV.COLL.
N. 06229/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6229 del 2022, proposto da
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L L, F Z, G Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;
contro
Agcom - Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04947/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agcom - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e udito l’avvocato Andrea Manzi in sostituzione dell'avvocato F Z;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’odierno appello la Regione Veneto impugna la sentenza del T in epigrafe indicata che ha rigettato il ricorso dalla medesima proposto avverso la deliberazione n. 96/15/CSP con cui l’Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni ha irrogato alla medesima una sanzione di € 27.429,00 per la violazione dell’art. 41 del d.lgs. 177/2005, ritenendo non rispettata per gli anni 2011 – 2013 la percentuale minima di spesa a favore di giornali quotidiani e periodici destinata alla comunicazione istituzionale di massa.
Con il gravame proposto la Regione articola due motivi, sostanzialmente riproduttivi delle censure avanzate in primo grado, rubricati come segue:
“1) Primo motivo d’appello: violazione dell’art. 41 del d.lgs. 177/2005”;
“2) Secondo motivo d’appello; illegittimità costituzionale dell’art. 41 del d.lgs. 175/2005”.
Si è costituita in resistenza l’AGCOM e all’udienza pubblica del 9 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo la Regione deduce che l’unico soggetto sanzionabile sarebbe il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n. 177/2005 e, pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo laddove irroga la sanzione direttamente nei confronti della Regione senza in alcun modo sanzionare il responsabile del procedimento.
Il motivo è infondato.
L’art. 41, D.lgs. n. 177/2005, ratione temporis