Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-11-08, n. 201806308

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-11-08, n. 201806308
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806308
Data del deposito : 8 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2018

N. 06308/2018REG.PROV.COLL.

N. 08511/2016 REG.RIC.

N. 04075/2017 REG.RIC.

N. 06494/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 8511 del 2016, proposto dalla società
AZ s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 88;



contro

Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Bellotti Bon, 10;
Adamante s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pullano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Marascio in Roma, via Giovan Battista Martini, 2;



nei confronti

Rotundo & Figli s.a.s di Rotundo Luigi & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Crescenzio Santuori, domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
Metrocenter s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Izzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;



sul ricorso in appello numero di registro generale 4075 del 2017, proposto dalla società
Rotundo & Figli s.a.s. di Rotundo Luigi & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Crescenzio Santuori, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore, 22;



contro

AZ s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, via Lima, 28;



nei confronti

Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Bellotti Bon. 10;
Metrocenter s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Izzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Adamante s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pullano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Marascio in Roma, via Giovanbattista Martini, 2;



sul ricorso in appello numero di registro generale 6494 del 2017, proposto da
Squillace P in proprio e quale legale rappresentante della Metroquadro Ceramiche s.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Izzo, domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;



contro

Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Bellotti Bon, 10;



per la riforma

quanto al ricorso n. 8511 del 2016:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione seconda, n. 1609 del 27 luglio 2016, resa tra le parti, concernente una SCIA e il diniego di un’autorizzazione unica di apertura di una media struttura di vendita

quanto al ricorso n. 4075 del 2017:

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione seconda, n. 817 del 22 maggio 2017, resa tra le parti, concernente l’archiviazione di un procedimento di annullamento in autotutela e il rilascio di una autorizzazione per una struttura di media vendita;

quanto al ricorso n. 6494 del 2017:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione seconda, n. 199 del 13 febbraio 2017, resa tra le parti, concernente il provvedimento di archiviazione di un procedimento di annullamento in autotutela.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nei giudizi di Adamante s.r.l., del comune di Catanzaro, di Rotundo & Figli s.a.s, di Metrocenter s.r.l. e di AZ s.p.a.;

Visti gli appelli incidentali di Adamante s.r.l., nel ricorso n. 8511/2016, del comune di Catanzaro e di AZ s.p.a., nel ricorso n. 4075/2017;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2018 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per Az s.p.a., l’avvocato A G, per il comune di Catanzaro, l’avvocato F V, per Rotundo & Figli s.a.s. di Rotundo Luigi & C, l’avvocato Crescenzio Santuori, per Metrocenter s.r.l., l’avvocato Francesco Izzo, per Squillace P e Metroquadro Ceramiche s.r.l., l’avvocato Francesco Izzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con due distinti ricorsi al T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro (n. 2026 del 2014 e n. 199 del 2015), la società Adamante s.r.l., locataria di un immobile di proprietà della società Metrocenter s.r.l., ha impugnato, chiedendo anche il risarcimento dei danni:

- la nota del dirigente del Settore edilizia privata del comune di Catanzaro (prot. 74053 del 24 settembre 2014), con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità della SCIA edilizia relativa ad una media struttura di vendita tipo B non alimentare (prot. 21565 del 12 marzo 2014);

- il provvedimento prot. 81472 del 20 ottobre 2014 del dirigente del settore AA.EE. e SUAP del comune di Catanzaro di diniego dell’istanza di autorizzazione unica per l’apertura della stessa struttura di vendita;

- il provvedimento prot. 62803 del 1° agosto 2014 con il quale è stata comunicata l’improcedibilità della suddetta SCIA edilizia.

1.1. In particolare, il comune di Catanzaro ha dichiarato la non procedibilità della SCIA, e di conseguenza respinto l’autorizzazione unica, in quanto “… dalle verifiche effettuate congiuntamente al Settore Urbanistica e Pianificazione è scaturito che il tracciato della strada di piano individuato sugli elaborati allegati, non coincide con il tracciato individuato dall’osservazione proposta dall’Amministrazione Provinciale ed accolta dalla Regione Calabria in fase di approvazione definitiva del PRG e pertanto attualmente vigente. Che tale tracciato insiste sull’area di pertinenza dell’unità immobiliare interessata dai lavori di sistemazione per la realizzazione del parcheggio. Per quanto su evidenziato considerato che la SCIA in oggetto non è stata conformata e pertanto permane la carenza dei requisiti di cui alla legge 122/10 smi, si comunica che la SCIA ptr 21701 del 12.03.14 non è procedibile e pertanto si diffida la ditta committente a proseguire l’attività e rimuovere gli eventuali effetti dannosi … ”.

1.2. Il T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, con la sentenza n. 1609 del 2016, ha tuttavia dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alle domande di annullamento del provvedimento di non procedibilità della SCIA edilizia e di conseguenza ha annullato il provvedimento prot. n. 81472 del 20 ottobre 2014 di diniego dell’istanza di autorizzazione commerciale. Il Tribunale ha infatti concluso per l’improcedibilità in ragione della sopravvenuta dichiarazione del comune di Catanzaro della piena operatività della medesima SCIA contenuta in un suo successivo provvedimento prot. n.73855 del 29 giugno 2016.

1.3. Lo stesso giudice ha poi respinto la domanda di risarcimento del danno ed estromesso la società AZ s.p.a. da entrambe i giudizi per carenza di interesse, dichiarando inammissibili i ricorsi incidentali dalla stessa proposti.

2. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello (n. 8511 del 2016) la società AZ s.p.a., prospettando seguenti motivi di censura.

2.1. La sentenza è errata nel non riconoscere la legittimitazione di AZ, sia per l’esistenza oggettiva della comunanza del bacino d’utenza, sia per aver dato peso alle non provate argomentazioni della società Adamante.

2.1.1. La sentenza impugnata ha estromesso dal giudizio la società AZ e ha dichiarato inammissibile il suo ricorso incidentale, ritenendo la stessa priva di legittimazione stante la non assimilabilità delle categorie merceologiche vendute nei suoi locali (beni alimentari) rispetto ai beni che la Adamante intendeva vendere (bricolage), con conseguente non coincidenza, neanche parziale, del bacino di clientela.

2.1.2. Secondo l’appellante, invece, vi sarebbe stata totale coincidenza con l’attività esercitata dalla società Adamante. In particolare, la stessa sostiene che con il decreto Bersani (d.lgs. n. 114/1998) sono state abolite le cosiddette “tabelle merceologiche” e introdotti due soli settori merceologici: settore alimentare o misto (alimentare e non alimentare) e settore non alimentare.

La legge regionale della Calabria n. 17/1999 recante “Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa”, attuativa della Disciplina introdotta dal decreto Bersani, all’art. 6, comma 4, ha poi stabilito che le medie e le grandi strutture, in relazione ai settori merceologici di cui è autorizzata la vendita, si debbano suddividere nelle seguenti categorie:

- A Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;

- B Strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.

Tale distinzione è stata confermata anche all’art. 3 (Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita) della deliberazione di Consiglio regionale n. 409 del 18 gennaio 2000 “Indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita in attuazione del Decreto legislativo n. 114/1998 e della Legge regionale 17/99 art. 1, comma 2”.

2.1.3. La società ricorrente

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