Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-08-01, n. 202406899

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-08-01, n. 202406899
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406899
Data del deposito : 1 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2024

N. 06899/2024REG.PROV.COLL.

N. 02818/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2818 del 2024, proposto da E s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Mercalli, n. 46;

contro

Comune di Pienza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato E B e dall’Avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Fondazione Conservatorio San Carlo Borromeo di Pienza, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 1216 del 21 dicembre 2023 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. III, resa tra le parti, che ha respinto tutte le domande di cui al ricorso R.G. n. 1630/2017, avente ad oggetto l’annullamento della determinazione n. 860 del 27 ottobre 2017 del responsabile del settore del Comune, recante la decadenza dell’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. 474 del 27 luglio 2016 a favore di E s.r.l., odierna appellante, relativa alla vendita del compendio immobiliare sito in Pienza, via della Madonnina n. 4, 10, e 12 e l’escussione della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta e della sottoscrizione del contratto nonché di ogni altro atto collegato, presupposto, connesso, consequenziale e successivo, e ha dichiarato irricevibili i motivi aggiunti.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pienza;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2024 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l’odierna appellante, E s.r.l., l’Avvocato M S;

viste le conclusioni delle parti come da verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso principale R.G. 1630/2017, proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), l’odierna appellante, E s.r.l., ha impugnato la determina n. 860 del 27 ottobre 2017, con la quale il Comune di Pienza aveva dichiarato la decadenza dell’aggiudicazione definitiva degli immobili a favore di E s.r.l. e l’escussione delle fideiussioni, riproponendo in via derivata gli stessi motivi di illegittimità dedotti con il ricorso R.G. n. 1228/2016 dinanzi allo stesso Tribunale per l’annullamento parziale dell’aggiudicazione degli immobili disposta in favore della stessa ricorrente, in violazione della lex specialis di gara.

1.1. Mentre il giudizio era ancora pendente il Comune di Pienza ha provveduto ad aggiudicare la gara alla concorrente che era risultata seconda nella graduatoria, la Fondazione Conservatorio San Carlo Borromeo di Pienza, e tale atto è stato gravato con motivi aggiunti.

1.2. Nel primo grado del giudizio si è costituito in resistenza il Comune di Pienza.

2. Con la sentenza n. 1216 del 21 dicembre 2023, oggetto dell’appello in esame, il Tribunale ha respinto tutte le domande di cui al ricorso R.G. n. 1630/2017 e ha dichiarato irricevibile il ricorso per motivi aggiunti, condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in € 5.000,00, oltre IVA e c.p.a., a favore del Comune di Pienza.

2.1. A fondamento della pronuncia il giudice di prime cure ha affermato che:

a) quanto al primo motivo di illegittimità derivata, con cui la ricorrente ha lamentato che, dopo l’espletamento della gara il Comune di Pienza, nel disporre il frazionamento della particella n. 61, avrebbe violato la lex specialis di gara modificando l’oggetto della vendita privando l’aggiudicatario del parcheggio, « il bene messo a gara avesse la medesima consistenza ed estensione di quello oggetto della determinazione di aggiudicazione è circostanza che è stata già oggetto del ricorso deciso con la sentenza n. 1199/2017 di questo TAR confermata in sede di appello dalla sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2680/2018 avverso la quale è stato proposto ricorso per revocazione respinto dal medesimo organo giurisdizionale con sentenza n. 825/2019 », aggiungendo « che sulla sentenza di appello nelle more del giudizio è sceso il giudicato con conseguente incontrovertibilità di tutti i profili della fattispecie ivi esaminati e decisi »;

b) quanto al secondo motivo di illegittimità derivata, con cui la ricorrente in prime cure ha contestato che lo scorporo dell’area destinata a parcheggio mediante il frazionamento catastale avrebbe violato l’art. 4- sexies della l. n. 1150 del 1942 e l’art. 9, comma 5, della l. n. 122 del 1989, privando l’immobile della dotazione minima di parcheggi pertinenziali, la « soggezione dell’immobile aggiudicato al disposto dell’art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 è stata, infatti, esclusa sia dalla sentenza n. 1199/2017 di questo TAR che dalla sentenza n. 2680/2018 della V Sezione del Consiglio di Stato per il fatto che la sua costruzione risale ad un’epoca precedente alla entrata in vigore della predetta norma »;

c) quanto al terzo motivo di illegittimità derivata, con cui la ricorrente in prime cure ha dedotto che lo scorporo dell’area destinata a parcheggio il Comune avrebbe privato le unità immobiliari della possibilità di offrire servizi al pubblico, « la censura è inammissibile, poiché, pur afferendo ad un profilo non espressamente preso in considerazione dalle sentenze sopra citate, si riferisce in ogni caso al provvedimento di aggiudicazione che non è oggetto del presente giudizio »;

d) quanto alla domanda di risarcimento del danno, « le ragioni che giustificano il rigetto della domanda di annullamento implicano anche la reiezione di quella risarcitoria non potendosi imputare al comune di Pienza alcun comportamento contra jus lesivo dell’interesse legittimo fatto valere dalla ricorrente »;

e) quanto alla domanda in via subordinata volta a far dichiarare la nullità del bando per impossibilità dell’oggetto e degli atti conseguenti per l’ipotesi in cui siano ritenute comprese nell’oggetto dell’aggiudicazione aree del patrimonio indisponibile (cfr. § 17 pag. 14 del ricorso principale), l’infondatezza della stessa «[…] atteso che si basa su un presupposto (inclusione dell’area destinata a parcheggio nell’ambito del compendio immobiliare messo all’asta) la cui sussistenza è stata esclusa dalle menzionate sentenze che in primo e in secondo grado si sono già occupate della vicenda »;

f) quanto al ricorso per motivi aggiunti, « è stato notificato il 22/07/2019 quando il termine di 60 giorni previsto dall’art. 41 comma 2 c.p.a. era già spirato », ritenendo irrilevante ai fini della decorrenza del termine il fatto che E s.r.l. abbia richiesto copia del predetto atto con l’istanza di accesso agli atti evasa il 24 maggio 2019, atteso che, non essendo essa destinataria diretta degli effetti del nuovo provvedimento di aggiudicazione, operava nei suoi riguardi il termine di conoscibilità legale del documento che decorreva dall’ultimo giorno di pubblicazione della determina all’albo pretorio.

3. Avverso tale sentenza, le cui statuizioni sono state in sintesi sin qui ricordate, ha proposto appello E s.r.l., lamentandone l’erroneità con tre motivi, che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente accoglimento delle domande in prime cure articolate.

3.1. Si è costituito il Comune di Pienza per resistere all’appello, di cui ha chiesto la reiezione.

3.2. Nella camera di consiglio del 16 aprile 2024, fissata per l’esame della domanda sospensiva, i difensori delle parti hanno chiesto concordemente il rinvio della causa all’udienza pubblica per la trattazione del merito.

3.3. Infine, nella pubblica udienza del 9 luglio 2024, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

4. L’appello deve essere respinto.

5. In via preliminare, quanto all’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune appellato, si deve rilevare che essa sarebbe ed è fondata, in quanto, come bene rileva il Comune, il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di atti – la decadenza di E s.r.l. e l’aggiudicazione in favore della Fondazione – che si incardinano nell’ambito del più complesso iter procedimentale volto all’individuazione ed alla dismissione dei beni immobili appartenenti al Comune di Pienza.

5.1. Il bando di gara, infatti, dà atto che l’asta pubblica per la vendita degli immobili de quibus è stata indetta in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 16 luglio 2015, recante l’approvazione del Piano di Ricognizione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare ai sensi dell’art. 58 del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla l. n. 133 del 2008.

5.2. Si tratta pertanto di una controversia avente ad oggetto « provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici », di cui all’art. 119, comma 1, lett. c), c.p.a., per cui, ai sensi del combinato disposto del comma 2 e del comma 7 del medesimo articolo, è dimezzato il termine ordinario di deposito del ricorso in appello, così ridotto da 30 a 15 giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione.

5.3. In questo caso il ricorso in appello, notificato a tutte le parti il 7 marzo 2024, è stato depositato solo in data 5 aprile 2024, ben oltre il termine dimidiato di cui al combinato disposto degli articoli 119, commi 2 e 7, e 94, comma 1, c.p.a., scaduto il 22 marzo 2024.

6. Anche prescindendo da tale dirimente rilievo e presupponendo, per mera ipotesi, che il presente giudizio non soggiaccia alla previsione dell’art. 119, comma 1, lett. c), c.p.a., per esaminare nel merito le censure articolate nell’appello, è evidente comunque la manifesta infondatezza di questo, per le ragioni ben evidenziate dal primo giudice, che resistono alle inconsistenti censure qui riproposte.

6.1. E invero, quanto ai singoli motivi dedotti nell’appello stesso, si può qui infatti sinteticamente rilevare che:

a) quanto al primo motivo (pp.

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