Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-09-27, n. 202106501
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Pubblicato il 27/09/2021
N. 06501/2021REG.PROV.COLL.
N. 02446/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2446 del 2021, proposto da
Sinter Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati N R ed A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
delle sentenze del Consiglio di Stato n. 92/2008, n. 6554/2006 e n. 4605/2005.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 il Cons. Giordano Lamberti e udita l’avvocato Riello Nadia;
Rilevato che:
- con decreto 23 giugno 1995 n. 12852, il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato riconosceva a Sinter Sud S.p.A. un contributo, ex L. 64/86, allo scopo di ampliare la capacità produttiva di uno stabilimento industriale ubicato in Sant’Agata Dé Goti (Bn);
- parte ricorrente riferisce che il Ministero non versava alcun importo a titolo di anticipazione sul contributo dovuto;
- con decreto 25 settembre 1997 n. 38072, il Ministero revocava il contributo, intimando altresì la restituzione della somma di lire 649.352.000;
- con la sentenza n. 4605 del 2005, il Consiglio di Stato annullava il predetto decreto di revoca, facendo riemergere il diritto della società a ricevere gli importi di cui al decreto ministeriale n. 12852;
- stante l’inerzia del Ministero, la società introduceva un (primo) giudizio di ottemperanza al fine di ottenere l’adempimento degli obblighi discendenti dalla sentenza 8 settembre 2005 n. 4605;il ricorso veniva accolto con la sentenza di questo Consiglio del 7 novembre 2006 n. 6554 che ordinava al Ministero di eseguire il giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 4605/05;
- con il decreto 16 aprile 2007 n. 19661, il Ministero, pur ripristinando formalmente l’efficacia del d.m. 23 giugno 1995 n. 12852, riteneva di non poter riconoscere gli interessi legali sugli importi dovuti alla società ricorrente, sostenendo che prima dell’adozione della sentenza di questo Consiglio n. 4605/05 non sussisteva alcuna obbligazione certa, liquida ed esigibile;
- per tal ragione, l’appellante introduceva un (secondo) giudizio di ottemperanza per ottenere il riconoscimento degli interessi legali sugli importi di cui al d.m. 23 giugno 1995 n. 12852;tale pretesa veniva riconosciuta con la sentenza di questo Consiglio n. 92 del 2008, nella quale si precisava che “ trattandosi di debiti di valuta spettano i soli interessi legali sulla sorte capitale interessata dal provvedimento di revoca, da computare a far data dal provvedimento di concessione ovvero, ove sia intervenuta la successiva erogazione, dalla posteriore data in cui detti contributi sono stati restituiti all’amministrazione in esecuzione del provvedimento di revoca ”;
- con il decreto del 19 febbraio 2009 n. IX/CD/6/159217, il Ministero: i) riduceva del 60% il contributo in conto capitale (da €479.685,17 a €195.875,20) e il contributo in conto interessi (da €247.931,33 a €111.107,80) dovuto alla società ricorrente, per effetto della riduzione delle spese ammissibili a finanziamento;ii) riconosceva, in conseguenza, il diritto della Sinter Sud alla corresponsione degli interessi legali, non sull’intera somma di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1995 n. 12852, ma sul più ridotto importo di €306.983;iii) stabiliva, inoltre, che gli interessi legali sul contributo in conto capitale dovevano essere liquidati a decorrere, non dal giorno (23 giugno 1995) di adozione del provvedimento di concessione, ma dal 16 marzo 1998;data, quest’ultima, nella quale il MISE collocava la restituzione di una somma (lire 649.352.000, € 335.362,32) asseritamente erogata alla Sinter Sud a titolo di anticipazione sul contributo in conto capitale;
- con atto di citazione notificato il 6 aprile 2011, Sinter Sud citava il Ministero avanti il Tribunale di Roma, contestando la riduzione attuata tramite il decreto 19 febbraio 2009 n. IX/CD/6/159217;
- con la sentenza del 16 luglio 2013 n. 15676 (passata in giudicato), il Tribunale di Roma: a) giudicava insussistenti gli elementi collocati dal MISE alla base del provvedimento di riduzione da € 479.685,17 a € 195.875,20 del contributo in conto in capitale e da € 247.931,33 a € 111.107,80 del contributo in conto interessi;b) per l’effetto, condannava il MISE al pagamento, in favore della società ricorrente e in linea con le richieste dalla stessa formulate, della somma di € 537.516,56;
- con il ricorso in esame, la società lamenta che il Ministero ha riconosciuto gli interessi legali, non a decorrere dalla data (23 giugno 1995) di adozione del provvedimento di concessione, ma a partire dal 16 marzo 1998, supponendo che in tale data (16 marzo 1998) sia avvenuta la restituzione, da parte di Sinter Sud, di un importo (lire 649.352.000, €335.362,32) asseritamente erogato alla società a titolo di anticipazione sul contributo in conto capitale;a tal fine deduce di non aver mai proceduto ad alcuna restituzione, né il giorno 16 marzo 1998, né in altra data, per il semplice motivo di non avere mai ricevuto alcun anticipo in esecuzione del d.m. 23 giugno 1995 n. 12852;
ritenuto che:
- il ricorso deve trovare accoglimento, non sussistendo la prova dell’avvenuta percezione e della successiva restituzione di importi da parte della società ricorrente;
- non avendo la società, per quel che consta, mai percepito alcuna anticipazione, la decorrenza degli interessi deve decorrere dalla data (23 giugno 1995) di adozione del provvedimento di concessione come statuito dalla sentenza di questo Consiglio del 17 gennaio 2008 n. 92 innanzi citata, secondo la quale “ trattandosi di debiti di valuta spettano i soli interessi legali sulla sorte capitale interessata dal provvedimento di revoca, da computare a far data dal provvedimento di concessione ovvero, ove sia intervenuta la successiva erogazione, dalla posteriore data in cui detti contributi sono stati restituiti all’amministrazione in esecuzione del provvedimento di revoca ”;
- invero, in base a tale statuizione, in assenza di ogni percezione/restituzione, da parte della Sinter Sud, di un’anticipazione sul contributo in conto capitale, il Ministero avrebbe dovuto riconoscere il diritto della società ricorrente a percepire gli interessi legali a decorrere dalla data (23 giugno 1995) di adozione del provvedimento di concessione;
- stante anche l’intervenuta sentenza del Tribunale di Roma, che ha condannato il Ministero al pagamento in favore della società ricorrente della somma di €537.516 (somma che si riferisce, come da domanda formulata della parte nell’atto di citazione, alla differenza tra quanto dovuto in conto capitale, conto interessi ed interessi legali e quanto liquidato con il d.m. 19 febbraio 2009) sia dovere dell’amministrazione individuare la somma esatta sulla quale calcolare gli interessi ancora dovuti per procedere poi alla loro corresponsione, in favore della Sinter Sud, a decorrere dal 25 giugno 1995 e fino al 16 marzo 1998;
- visto il protrarsi della vicenda, appare opportuno nominare sin da ora un Commissario ad acta nel caso l’amministrazione resistente non ottemperi alla presente sentenza entro sessanta giorni della notifica della stessa;
- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguano la soccombenza;