Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-06-24, n. 202405555
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 24/06/2024
N. 05555/2024REG.PROV.COLL.
N. 02383/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2383 del 2024, proposto da G M, G M, G B e O G, rappresentati e difesi dagli avvocati F E L e M L, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Altamura, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato G V N, con domicilio fisico eletto presso lo studio del dottor A P in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30 e con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro
pro tempore
, e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari, in persona del Prefetto
pro tempore
, rappresentati e difesi
ex lege
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati
ope legis
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
V P, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Lucio Smaldone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Maria Adorante, rappresentata e difesa dall’avvocato Ida Maria Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Teresa Stacca, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Guido Rodio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Michele Loporcaro, Antonello Stigliano, Francesco Paolicelli, Gabriella Maria Raffaella Falagario, Vito Cornacchia, Leonardo Martinelli e Mario Antonio Felice Stacca, non costituiti in giudizio;
Marianna Nicoletti, Gioacchino Perrucci, Luigi Lorusso, Vito Tafuni, Leonarda Martimucci, Giuseppe Spirante, Nicola Incampo, Roberto Schiraldi, Claudio Indrio, Gaetana Dibenedetto, Perna Dibenedetto, Filippo Ragone, Michele Barattini, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;Ufficio centrale elettorale per l’elezione per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Altamura, in persona del Presidente
pro tempore
, non costituito in giudizio;
il Consiglio comunale di Altamura, in persona del Presidente
pro tempore
, non costituito in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, n. 244/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura, del Ministero dell’interno e della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari, di V P, di Maria Adorante, di Teresa Stacca e di Marianna Nicoletti, Gioacchino Perrucci, Luigi Lorusso, Vito Tafuni, Leonarda Martimucci, Giuseppe Spirante, Nicola Incampo, Roberto Schiraldi, Claudio Indrio, Gaetana Dibenedetto, Perna Dibenedetto, Filippo Ragone e Michele Barattini;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024, il consigliere Francesco Frigida;
uditi per le parti gli avvocati F E L e Vittorio Giovanni Nardelli, quest’ultimo anche per dichiarata delega dell’avvocato Aldo Loiodice, e viste le conclusioni scritte degli avvocati Giovanni Lucio Smaldone e Raffaele Guido Rodio;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 20 marzo 2024 e in data 21 marzo 2024 – i signori G M, G M, G B e O G hanno proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale l’adito T.a.r., in resistenza delle pubbliche amministrazioni comunali e statali e dei controinteressati pure indicati in epigrafe, ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti presentati che essi avevano proposto, unitamente ad altri soggetti, sempre indicati nella epigrafe della sentenza appellata, in qualità di cittadini elettori del Comune di Altamura e di consiglieri comunali eletti, per l’annullamento rispettivamente delle operazioni elettorali relative alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Altamura svoltesi nei giorni 14 e 15 maggio 2023 e del turno di ballottaggio svoltosi nei giorni 28 e 29 maggio 2023, a causa della sostenuta illegittima ammissione alla competizione delle liste “Progetto Altamura con A P Sindaco” e “UDC”, delle liste “Rinnovamento Altamura”, “Idee in Comune”, “INSIEME con P” nonché delle altre liste della coalizione per “P Sindaco”, viziate tutte da irregolarità o invalidità delle sottoscrizioni, con conseguente domanda di ripetizione della competizione elettorale previa esclusione delle predette liste e dei candidati delle medesime, ovvero per l’annullamento della consultazione nel suo complesso.
La sentenza non si è pronunciata sul ricorso incidentale condizionato spiegato dal sig. V P, assorbito dal rigetto del ricorso principale della declaratoria d’inammissibilità dei motivi aggiunti, né su alcune eccezione pregiudiziali anch’esse assorbite dall’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
2. Il gravame è stato affidato a tre motivi rubricati rispettivamente « In ordine all’inammissibilità del ricorso. In particolare, sul mancato superamento della prova di resistenza », « In ordine all’inammissibilità dei motivi aggiunti » e « In ordine al motivo riguardante il turno di ballottaggio ». Gli appellanti hanno inoltre riproposto le censure di cui al ricorso di primo grado.
3. Il Comune di Altamura, il Ministero dell’interno e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari, e, quali controinteressati, il signor V P, la signora Maria Adorante, la signora Teresa Stacca, nonché i signori Marianna Nicoletti, Gioacchino Perrucci, Luigi Lorusso, Vito Tafuni, Leonarda Martimucci, Giuseppe Spirante, Nicola Incampo, Roberto Schiraldi, Claudio Indrio, Gaetana Dibenedetto, Perna Dibenedetto, Filippo Ragone e Michele Barattini si sono costituiti in giudizio, deducendo tutti l’infondatezza del gravame, alcuni di essi l’inammissibilità, e reiterando le eccezioni pregiudiziali assorbite in primo grado.
4. In vista dell’udienza di discussione gli appellanti hanno depositato memoria, replica e documenti;il Comune di Altamura ha depositato memoria e replica e la signora Teresa Stacca memoria, con cui sono state ulteriormente illustrate le rispettive tesi difensive e richieste.
In particolare gli appellanti hanno dato atto (con la memoria di replica) dell’intervenuta e documentata proposizione di querela di falso dinanzi al Tribunale di Bari per accertare la falsità e/o non autenticità di firme di ufficiali autenticatori e di cittadini elettori sui moduli di presentazione di liste di cui è stata chiesta l’esclusione nel presente giudizio.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 21 maggio 2024.
6. In limine litis , il Collegio, ai sensi dell’art. 77, comma 2, c.p.a., ritiene che non sussistano gli estremi per la sospensione del processo, poiché, per quanto si preciserà in seguito, la controversia può essere decisa indipendentemente dalla verifica della genuinità dei documenti oggetto di querela di falso.
7. L’appello è infondato.
8. Con il primo motivo d’impugnazione gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui sono stati dichiarati inammissibili per difetto d’interesse i primi due motivi del ricorso introduttivo, sostenendo, in sintesi, che il T.a.r. non avrebbe considerato l’attuale sistema elettorale degli organi comunali, dove l’elettore può esprimere due distinti voti, uno in favore di una lista e un altro, eventuale, in favore del candidato sindaco, sicché detti due tipi di voto non sarebbero necessariamente sovrapponibili, potendo dunque fisiologicamente il candidato sindaco e le liste a suo supporto riportare voti numericamente differenti. Di conseguenza, secondo gli appellanti, non sarebbe ininfluente per l’accesso al turno di ballottaggio l’esclusione delle liste “Progetto Altamura” e “Unione di Centro - UDC”.
Tale doglianza è infondata.
Occorre rilevare che la sottrazione al candidato A P di tutti i 2.731 voti ottenuti complessivamente dalle suddette liste (dalle 1.387 per “Progetto Altamura” e 1.344 per “Unione di Centro - UDC”) non avrebbe eliso la necessità del turno di ballottaggio, in quanto il sig. P (il quale ha ottenuto 17.618 voti) si sarebbe classificato dopo il sig. Mmarco, il quale tuttavia con i suoi 16.152 non avrebbe comunque raggiunto la meta più uno dei voti validi, ovverosia la metà più uno dei 37.948 voti validi effettivamente espressi preventivamente ridotti dei 2.731 voti delle due liste ipoteticamente escluse (16.152 è infatti inferiore a 17.609).
Peraltro, anche con un ipotetico integrale travaso dal candidato P al candidato Mmarco di tutti i 2.731 voti delle due liste di cui è stata chiesta l’esclusione nessuno dei candidati avrebbe raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi idonea ad evitare il ballottaggio: invero in tale scenario il candidato P avrebbe 14.887 voti e il candidato Mmarco 18.883, a fronte di 18.975 voti necessari (la metà più uno di 37.948).
Ciò posto, le deduzioni degli appellanti sul voto disgiunto (possibile, ancorché fisiologicamente il voto di lista valga come voto al candidato sindaco ai sensi dell’art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000) non sono idonee a intaccare il su illustrato quadro numerico, essendo i su esposti calcoli effettuati con il massimo potenziale aritmetico delle varie opzioni.
Inoltre la tesi del possibile condizionamento dell’esercizio dell’elettorato attivo per l’asserita illegittima presenza in competizione di due liste della coalizione collegata al sindaco eletto è di tipo prettamente politologico e non giuridico ed è inidonea al superamento, in termini numerici, della prova di resistenza.
Di qui la correttezza della sentenza impugnata per il sostanziale mancato superamento della cosiddetta prova di resistenza.
9. Tramite la seconda censura gli appellanti hanno lamentato l’erronea dichiarazione d’inammissibilità dei motivi aggiunti, i quali non recherebbero doglianze del tutto nuove, ma costituirebbero un’evoluzione logica dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo;hanno altresì sostenuto in ogni caso la non applicabilità del termine decadenziale di trenta giorni di cui all’art. 130 c.p.a., trattandosi di motivi attinenti alla nullità di atti elettorali.
Anche siffatta doglianza è infondata.
Premesso che con i motivi aggiunti è stata lamentata la falsità delle sottoscrizioni di altre liste ammesse alla competizione elettorale, il che era avvenuto con il primo e secondo motivo del ricorso introduttivo in relazione alle liste “Progetto Altamura” e 1.344 per “Unione di Centro - UDC”, senza che tuttavia siano evincibili concreti ed effettivi impedimenti che abbiano oggettivamente impedito o anche solo ostacolato la tempestiva iniziale deduzione di tali vizi anche con riferimento a ulteriori liste, è stato in via dirimente superato il termine di trenta giorni di cui all’art. 130, comma 2, lettera a), del codice del processo amministrativo, dettato per qualsivoglia tipologia di vizio (anche la più grave) attinente alle operazioni elettorali.
Né detto termine può essere aumentato o nuovamente avviato a seguito di informazioni acquisite nel corso delle indagini difensive svolte ai sensi dell’art. 391- ter c.p.p., pena una sostanziale sterilizzazione del termine decadenziale normativamente imposto, che potrebbe in tal modo essere procrastinato sine die , con frustrazione dell’esigenza di celere definizione del risultato elettorale, « correlata all’ineludibile e imprescindibile esigenza di garantire la stabilità degli organi elettivi degli enti pubblici a base rappresentativa » (Cons. St., sez. II, sent. 8 novembre 2021, n. 7413).
Invero, « Il ricorso elettorale (…) delimita i poteri istruttori e decisori del giudice amministrativo nell’ambito delle specifiche censure tempestivamente formulate (…) (per tutte, Cons. Stato, Sez, V, 11 luglio 2002, n. 3924;Sez. V, 5 maggio 1999, n. 519;Sez. V, 10 marzo 1997, n. 247), e non può ammettersi l’ampliamento sine die del thema decidendi dopo la scadenza del termine di decadenza, ad esempio dimostrando che la conoscenza di vizi delle operazioni elettorali è conseguita a indagini od informative, ovvero è derivata dalla cura con la quale si sia seguito l’andamento di un procedimento penale. In altri termini, le modifiche o il sovvertimento del risultato elettorale non possono dipendere dalla effettiva conoscibilità dei vizi eventualmente sussistenti, in quanto l’obiettivo decorso del tempo rende immutabili i risultati, così come ufficializzati nell’atto di proclamazione: la delimitazione dell’oggetto del giudizio elettorale ha luogo mediante l’indicazione tempestiva degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni » (Cons. St., sez. V, sent. 17 febbraio 2014, n. 755;negli stessi termini cfr. Cons. St., sez. II, sent. 10 febbraio 2022, n. 984).
10. La confermata inammissibilità tanto dei primi due motivi del ricorso di primo grado, quanto dei motivi aggiunti determina il superamento di ogni questione riguardante l’asserita falsità di documenti presentati per la candidatura delle liste di cui gli appellanti hanno chiesto l’esclusione e conseguentemente la non incidenza sul presente giudizio di un ipotetico accoglimento della proposta querela di falso.
11. Mediante il terzo motivo di gravame gli appellanti hanno contestato la dichiarata inammissibilità del terzo motivo del ricorso originario in tema di irregolarità asseritamente verificatesi nel turno di ballottaggio, deducendo in particolare che il T.a.r. non avrebbe considerato le dichiarazioni degli elettori in merito a dette lamentate irregolarità.
Tale censura è parimenti infondata e si può prescindere dal vagliare l’eccezione d’inammissibilità formulata dal Comune di Altamura.
Al riguardo si rileva che dinanzi al T.a.r. (e anche in appello) gli interessati hanno lamentato l’ipotetica mancata attribuzione, nel corso delle operazioni di scrutinio del ballottaggio, di un numero imprecisato variabile di preferenze in favore del candidato sindaco G M in base a quanto « è stato riferito da alcuni soggetti che hanno partecipato allo scrutinio », allegando le dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti delle liste della sua coalizione, i quali avrebbero assistito allo scrutinio nelle sezioni elettorali numeri 1, 2, 3, 15, 24, 36, 37, 40, 43, 55 e 59, chiedendo che venga disposta « un’istruttoria inerente le dette sezioni riguardante (almeno) i plichi delle schede nulle e bianche, nonché di quelle valide, ove pure potrebbero essere state collocate ».
Ciò posto, il motivo del ricorso di primo grado difetta di specificità, non essendo indicati esattamente (peraltro neanche in secondo grado) quanti sarebbero stati i voti sottratti al candidato Mmarco complessivamente e nelle singole sezioni, e si palesa come esplorativo e diretto a reperire, tramite una verificazione massiva, almeno 18 voti in favore del candidato sindaco Mmarco al fine di ribaltare l’esito del ballottaggio.
Né il successivo deposito di dichiarazioni di terzi extragiudiziali (la cui valenza probatoria è peraltro sostanzialmente nulla) può supplire all’iniziale genericità dei motivi aggiunti, a cui, ai sensi dell’art. 43, comma 1, c.p.a. « si applica la disciplina prevista per il ricorso » e dunque anche l’art. 40, comma 1, c.p.a. sul contenuto essenziale del libello introduttivo e in particolare la lettera d) del predetto comma 1 che impone la specificità dei motivi, pena la loro inammissibilità per espressa previsione del comma 2 del medesimo articolo.
Inoltre un meccanismo di rappresentazione a tratti successivi delle deduzioni difensive è vieppiù incompatibile con la rapida definizione del giudizio elettorale.
Va infine specificato che « in materia elettorale la giurisdizione non è di diritto oggettivo, né concerne la tutela di diritti soggettivi perfetti, ma si basa, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, sicché i poteri del giudice sono esercitabili nell’ambito costituito dall’oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni elettorali e, conseguentemente, l’atto di proclamazione degli eletti che le conclude (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, decisione 28 settembre 2005, n. 5201) » (Cons. St., sez. II, sent. n. 984/2022 cit.).
12. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (cfr., ex aliis , Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 22 marzo 1995, n. 3260, e Corte di cassazione, sezione V civile, sentenza 16 maggio 2012, n. 7663). Gli specifici argomenti secondari di doglianza non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
13. L’integrale infondatezza del gravame determina l’assorbimento, come avvenuto in primo grado, di tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dinanzi al T.a.r. e riproposte in questa sede.
14. In conclusione l’appello va respinto.
15. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.