Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-09-28, n. 202208358
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Testo completo
Pubblicato il 28/09/2022
N. 08358/2022REG.PROV.COLL.
N. 01935/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1935 del 2019, proposto da
C M, E M, rappresentate e difese dagli avvocati M B, S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M B in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Elena De Meo, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02336/2019
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, dell’Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria, dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania, dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, dell’Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio, dell’Ufficio Scolastico Regionale Liguria, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, dell’Ufficio Scolastico Regionale Marche, dell’Ufficio Scolastico Regionale Molise, dell’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, dell’Ufficio Scolastico Regionale Toscana, dell’Ufficio Scolastico Regionale Umbria e dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 settembre 2022 il Cons. Rosaria Maria Castorina e udito l’avvocato M B per la parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le odierne appellanti impugnavano il bando di concorso emanato con il D.M. 17 ottobre 2018, recante disposizioni in merito al concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno nelle parti in cui preclude la partecipazione al concorso ai docenti che abbiano svolto i due anni di servizio richiesti anche presso le istituzioni scolastiche paritarie.
In particolare le appellanti hanno espletato le due annualità di servizio non esclusivamente presso le istituzioni scolastiche pubbliche.
Con la sentenza n. 2336/2019, il TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III Bis, respingeva il ricorso, motivando per relationem con il richiamo integrale – a norma dell’art. 74 c.p.a. – delle sentenze nn. 2102, 2104 e 2115 del 2019 rese dalla medesima Sezione dello stesso Tribunale Amministrativo.
Proposto rituale appello, resistevano il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e gli uffici scolastici convenuti.
All’udienza di smaltimento del 16 settembre 2019 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il primo motivo le appellanti deducono: erroneità della sentenza gravata;illogicità ed ingiustizia manifesta;violazione dell’art. 3 Cost.;disparità di trattamento;violazione dell’art. 4 Cost.;sviamento di potere;violazione del principio del favor partecipationis ;violazione degli artt. 33, 35 e 97 Cost.
Lamentano l’erroneità della sentenza impugnata in quanto non aveva tenuto in considerazione la circostanza che le stesse lavoravano da ben più di due anni nella scuola italiana come insegnanti nell’infanzia e nella primaria.
2.Con il secondo motivo deducono: illogicità ed ingiustizia manifesta;contraddittorietà;disparità di trattamento;violazione del principio del favor partecipationis ;arbitrarietà;assenza di valutazione, incoerenza, irragionevolezza e violazione dell’interesse pubblico.
Lamentano che del tutto illegittimamente il legislatore aveva escluso dal computo delle annualità di servizio, quello svolto presso le scuole comunali che, come è noto, fanno parte del complesso sistema formativo nazionale
3.Con il terzo motivo deducono: violazione della legge 62/2000;violazione del d.l. 255 del 3 luglio 2001 convertito nella l. 20 agosto 2001 n. 333;violazione degli artt. 3, 4, 33 e 97 Cost.;assenza di istruttoria;assenza di motivazione;violazione del principio di buona ed imparziale amministrazione.
Evidenziano di avere prestato servizio nelle scuole paritarie e che, irragionevolmente tale servizio, comunque utile all'inserimento in tutte le graduatorie, non sarebbe valutabile ai fini del concorso.
4.Con il quarto motivo deducono: violazione del combinato disposto degli artt. 3, 4, 33 e 34 Cost.;violazione e lesione del principio del legittimo affidamento e consolidamento delle posizioni;sviamento di potere;ingiustizia manifesta e irragionevolezza.
5.Con il quinto motivo deducono: ingiustizia manifesta;illogicità manifesta;contraddittorietà;irragionevolezza;violazione degli artt. 3, 51, 97 Cost.;disparità, sviamento di potere e violazione del principio del favor partecipationis ;arbitrarietà;assenza di valutazione, incoerenza, irragionevolezza e violazione dell’interesse pubblico.
6. Con il sesto motivo deducono: violazione del principio di uguaglianza, declinato secondo il canone della ragionevolezza, di cui all’art. 3, comma 1, della Costituzione;violazione del principio di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1, 3, comma 1 della Costituzione, violazione dei principi meritocratici, di buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97, comma 1 della Costituzione;violazione e falsa applicazione della l.n. 107/15 e del d.lgs. n. 59/17.
7. Con il settimo motivo deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.
Lamentano che non era stata delibata la censura secondo cui è illegittima la previsione del bando a mezzo del quale si escludono tutti coloro che non presentano domanda on-line senza consentire che i candidati possano optare di iscriversi, anche al fine di evitare dichiarazioni mendaci, con altri mezzi.
Le censure suscettibili di trattazione congiunta non sono fondate.
7.1. Questo Consiglio di Stato si è già pronunciato su analoghe impugnazioni (Consiglio di Stato 4016/2021;3939/2021) osservando che:
-La previsione di bando gravata che prevede, come requisito di ammissione al concorso, lo svolgimento, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2018) di almeno due annualità di servizio specifico nella scuola dell’infanzia e primaria, presso le istituzioni scolastiche statali, discende direttamente dalla normativa primaria, come si può dedurre dal complesso degli atti che disciplinano la procedura, ossia il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 ottobre 2018 con cui è stata autorizzata la procedura concorsuale straordinaria impugnata e il DDG n. 1546 del 7 novembre 2018, recante “ Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 - Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese ” che prevede all’art. 3 i requisiti di ammissione alla procedura di carattere straordinario.
-Il citato art. 3, al primo comma, lett. a) e b) prevede che: “ 1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quinquies, del Decreto Legge, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso dei seguenti titoli: a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ”.
-Il bando ripete quindi la sua formulazione dalla normativa primaria di cui è attuativo, ossia dall’art. 4, comma 1 quinquies del D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, convertito in legge n. 96 del 9 agosto 2018. L’art. 4, rubricato “ Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria ”, prevede, dopo aver disciplinato i rapporti intercorrenti con i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2000-2001, alla luce delle decisioni giurisdizionali che li hanno interessati, al comma 1 quater , che il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni che di sostegno è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali descritte nelle lettere da a) a c) del medesimo comma. In particolare, ai sensi della lettera b) del medesimo comma è prevista la possibilità di bandire un concorso straordinario, in ciascuna regione al quale, al netto dei posti di cui al concorso descritto alla lettera a) (che ha carattere prioritario per espressa previsione di legge), è destinato il 50 per cento dei posti sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale, con la precisazione che ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento. La lett. c) del medesimo comma prevede poi dei concorsi ordinari per titoli ed esami da bandire con cadenza biennale.
-L’art. 4, comma 1 quinquies , quindi, autorizza il Miur a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1 quater, lettere b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, per la copertura dei posti sia comuni che di sostegno: “ Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124” .
Pertanto, le dette considerazioni consentono di ritenere non fondati i motivi di ricorso mediante i quali viene contestata la violazione di legge o l’eccesso di potere, posto che la limitazione deriva direttamente dalla fonte primaria.
7.2. Quanto ai presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale, osserva il Collegio come questi non sussistano.
In primo luogo, va notato come il concorso in questione è espressamente considerato di carattere straordinario, con una diretta conseguenza nel senso di non incidere comunque sulla possibilità per i ricorrenti di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, ossia ai concorsi ordinari che verranno banditi sulla base della lettera c), dell’art. 4, comma 1 quater, del d.l. n. 87 del 2018.
In secondo luogo, la clausola che prevede una specifica esperienza professionale di due anni negli ultimi otto presso istituzioni scolastiche statali, appare compatibile con la vicenda ordinamentale su cui si inserisce.
Da un punto di vista più generale, essa considera il dato socialmente rilevante della situazione dei possessori del diploma magistrale ante 2001/02 e della laurea in scienze della formazione primaria e si propone quale strumento di riassorbimento graduale di personale qualificato (per il titolo e per gli anni di servizio dedotti), onde non favorire il risorgere stesso di altro precariato, obbedendo all’intrinseca ratio delle modalità di reclutamento a carattere "eccezionale", rappresentato dall’esigenza di sanare situazioni aventi connotati del tutto peculiari, concedendo la tutela dell’affidamento ingenerato da un orientamento giurisprudenziale dapprima favorevole alla tipologia di aspiranti docenti e successivamente superato dalla sentenza n. 11 del 2017 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Per altro verso, l’individuazione di un presupposto legato all’esperienza professionale acquisita e al servizio svolto, ovviamente con specifico riferimento al settore di riferimento e anche al sostegno, è il frutto della contemporanea esigenza di raccordare un dato di merito collegato all’attività svolta con la necessità di delimitare il campo di applicazione della procedura straordinaria e il tema dell’eliminazione del precariato storico.
Le osservazioni che precedono vanno poi viste alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, 2 maggio 2019, n. 106 (richiamata anche dalla successiva sentenza 28 maggio 2019 n. 130, data proprio in relazione al sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie e sul concorso riservato ai titolari di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria). In quella sede, il giudice delle leggi ha evidenziato come la disciplina introdotta si sia posta “ l'obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze ”, così da ritenere correttamente operato il bilanciamento tra i contrapposti interessi atteso che in tal modo si “ accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso ”.
Pertanto, anche alla luce delle affermazioni della Corte costituzionale, ampiamente valevoli anche nella fattispecie in esame, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per sollevare l’incidente di costituzionalità in relazione alla fattispecie in esame.
Da ultimo occorre osservare che l’equiparazione quoad effectum del servizio svolto dalle scuole paritarie rispetto a quelle statali, come evincibile dalle disposizioni della Legge n. 62 del 2000, recante “ Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’ istruzione ”, che prevede che il sistema nazionale di istruzione sia “ costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali” e che può essere letta come mirata al riconoscimento dello svolgimento del “servizio pubblico ” anche da parte delle scuole paritarie (art. 1, commi 2 e 3), appare inconferente, atteso che qui non rileva il tema della natura del servizio quanto quello del reclutamento del personale docente.
In questo caso, deve essere rimarcata la differenza esistente tra le strutture private, svincolate dall’esercizio di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali e strutture pubbliche, dove invece valgono i principi generali per l’accesso all’amministrazione, rendendo quindi palese l’impossibilità di assimilazione dei due diversi plessi (in tal senso il requisito consistente nella necessità di aver maturato una specifica anzianità di servizio e che tale servizio sia stato svolto nella scuola statale non appare irragionevole).
- In riferimento a quest’ultima questione, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di escludere l’arbitrarietà della discriminazione, posto che l’intenzione del legislatore è quella di incidere sul sistema dei docenti che lavorano presso il sistema delle istituzioni scolastiche statali, al fine di garantirne il riassorbimento, tenuto altresì conto che la distinzione rispetto agli istituti scolastici paritari appare giustificata anche dal diverso meccanismo di selezione che interessa le scuole paritarie rispetto a quelle statali (Consiglio di Stato 4016/2021;3939/2021).
7.3. Anche la censura contenuta nel settimo mezzo che contesta all'amministrazione di aver imposto agli aspiranti l'esclusiva modalità informatica della domanda " on line " per la partecipazione al concorso deve essere disattesa, non avendo valore autonomamente lesivo, considerato che tale modalità, ma, soprattutto, i limiti da essa imposti, rappresentano la diretta conseguenza dell'applicazione delle contestate clausole di bando che per i motivi appena visti, essendo immuni dai vizi denunciati, costituiscono un inevitabile sbarramento alle condizioni di accesso alla procedura a prescindere dalla forma utilizzabile per ivi fare ingresso.
L’appello deve essere, conseguentemente, respinto.
In considerazione della novità, all’epoca della proposizione dell’appello, della questione trattata, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.