Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-26, n. 202305210
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Testo completo
Pubblicato il 26/05/2023
N. 05210/2023REG.PROV.COLL.
N. 05723/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5723 del 2021, proposto da
B E, rappresentato e difeso dall'avvocato D D C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crognaleto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00539/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crognaleto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2022 il consigliere Angela Rotondano e preso atto delle richieste di passaggio in decisione, senza preventiva discussione, depositate da parte degli avvocati D D C e C M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor B E ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Abruzzo L’Aquila n. 539 del 23 dicembre 2020 che ha respinto il suo ricorso, integrato da motivi aggiunti, per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Crognaleto n. 81 del 5 settembre 2018, non notificata, con cui si disponeva la realizzazione in somma urgenza delle opere di demolizione e/o messa in sicurezza del fabbricato sito lungo la S.S. 80, censito in catasto al fg. 81, part. 63, nonché di ogni altro atto collegato, connesso o consequenziale (tra cui la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 20 maggio 2019, la determinazione n. 164 del 20 luglio 2019 a firma del Responsabile del servizio tecnico del Comune, il verbale di consegna dei lavori in somma urgenza del 10 settembre 2019 e il verbale di constatazione del 23 ottobre 2019), con le connesse domande risarcitorie, in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario.
2. La sentenza appellata ha respinto nel merito il ricorso e i motivi aggiunti (con cui si è impugnato l’ordine di servizio del 23 giugno 2020 che ha disposto, ad intervento ultimato, la recinzione dell’area), assorbendo le eccezioni preliminari.
In particolare, il Tribunale amministrativo ha innanzitutto ritenuto infondate le doglianze di violazione degli interessi partecipativi, trattandosi di atto dovuto e vincolato e non potendo l’esito essere diverso anche in caso di partecipazione del privato (in applicazione dell’art. 21 octies l. 241/1990); ha poi ritenuto che l’amministrazione comunale abbia agito a tutela della pubblica incolumità per evitare il rischio di crolli del manufatto anche in considerazione degli eventi sismici del 2016 che interessarono la zona e che il presupposto dell’urgenza non venisse comunque meno per effetto del tempo decorso tra l’ordinanza e l’esecuzione degli interventi, rilevando il fatto che essa sussistesse al momento dell’adozione del provvedimento. Ha quindi respinto anche le domande risarcitorie, nonché di indennizzo per l’espropriazione subita e di condanna dell’amministrazione ad adottare un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42- bis d.P.R. 327/2001.
3. L’appello avverso la sentenza è affidato ai seguenti motivi:
“1. Error in Iudicando : erroneità della sentenza per vizio di motivazione. Violazione art. 97 Cost. sotto i profili del Buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione art. 42 Cost. Violazione art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo. Violazione del principio eurounitario del Giusto procedimento. Violazione art. 1 legge 7 agosto 1990 n. 241/1990 per contrasto con i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. Violazione artt. 7 e segg. legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Eccesso di potere per abuso della normativa emergenziale sul sisma del Centro Italia. Eccesso di potere per sviamento della Funzione Pubblica;
2. Error in Iudicando : erroneità della sentenza per vizio di motivazione. Violazione art. 118 Cost. avuto riguardo alla sussidiarietà orizzontale. Violazione art. 54 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267: mancanza dei presupposti della idoneità, contingibilità e dell’urgenza. Violazione art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241 per motivazione mancante e comunque carente. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per mancato bilanciamento degli interessi in gioco. Eccesso di potere per abuso della normativa emergenziale sul sisma del Centro Italia;
3. Error in Iudicando : erroneità della sentenza per vizio di motivazione. Violazione art. 97 Cost. Violazione art. 163 d.lgs n. 50/2016. Violazione art. 36 d. lgs. n. 50/2016.Violazione art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241per motivazione mancante e comunque carente. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per abuso della normativa emergenziale del Sisma del Centro Italia. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Perplessità.;
4. Error in Iudicando : erroneità della sentenza per vizio di motivazione. Violazione art. 42 Cost. Violazione art. 1 Protocollo addizionale CEDU. Violazione d.P.R. 327/2001 nella usa interezza per via della espropriazione sostanziale subita. Violazione art. 42-bis d.P.R. 327/2001;
5. Error in Iudicando : erroneità della sentenza per vizio di motivazione. Reiterazione dell’istanza risarcitoria” .
3. In sintesi, con i motivi dedotti l’appellante, premesso di essere comproprietario dell’immobile in virtù di successione mortis causa (perché appartenuto alla defunta madre), ha riproposto le censure di primo grado, lamentando che il mancato rispetto delle garanzie partecipative e l’omessa notifica della stessa ordinanza contingibile e urgente impugnata, con cui il Comune ordinava la realizzazione in somma urgenza delle opere di demolizione e/o messa in sicurezza del fabbricato e della quale egli è venuto a conoscenza casualmente e solo a demolizione ormai avvenuta, lungi dal tradursi in un vizio meramente formale e inidoneo a sovvertire la legittimità di un provvedimento a esito vincolato (siccome volto a salvaguardare la pubblica e privata incolumità), avrebbe invece natura sostanziale, poiché gli ha impedito di partecipare all’azione amministrativa e indirizzarla nel ragionevole contemperamento tra le esigenze di tutela pubblica incolumità e quelle inerenti alle facoltà spettanti al legittimo proprietario.
Infatti, sostiene l’appellante, la demolizione del manufatto non costituiva l’unica soluzione praticabile e strettamente vincolata, ma solo una delle possibili alternative, tant’è che la stessa ordinanza impugnata ha fatto riferimento alla realizzazione di “ opere di demolizione e/o messa in sicurezza” , così come la richiesta di ANAS che si era limitata a sollecitare unicamente l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza: l’appellante avrebbe, quindi, potuto, se opportunamente informato, presentare un progetto alternativo di messa in sicurezza o recupero dell’immobile, quale ad esempio la ricostruzione del muro di contenimento o altro intervento idoneo a porre comunque rimedio alla situazione di pericolo determinata dalla sua vetustà; tuttavia, l’iniziativa del Comune- adottata finanche in assenza del presupposto dell’urgenza ai fini dell’esercizio di poteri extra ordinem (stante, per un verso, il tempo decorso tra l’adozione dell’ordinanza sindacale, nel settembre 2018, e la sua esecuzione, avvenuta solo a fine 2019, e, per altro verso, la mancanza di un atto di inagibilità dell’immobile causalmente riconducibile agli eventi sismici del 2016) - gli avrebbe illegittimamente precluso l’esercizio di tali facoltà. La demolizione effettuata risulterebbe, pertanto, misura sproporzionata, illogica e del tutto immotivata.
3.1. Con un altro ordine di censure l’appellante ha riproposto la richiesta di indennizzo o di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, formulata in via residuale in primo grado, a suo avviso erroneamente respinta dalla sentenza in quanto il terreno su cui insisteva il manufatto sarebbe gravato da uso civico, come risultante dalla verifica demaniale in data 28.11.1950 e dalla relativa relazione tecnica a firma dell’Ing. P, entrambe versate agli atti.
3.3. L’appellante contesta, infatti, la natura demaniale del bene (ovvero il suolo su cui era edificato il fabbricato demolito) che non si evincerebbe né dalla relazione tecnica depositata né dalla piantina (la quale non includerebbe il manufatto all’interno della particella che si assume avere carattere demaniale). Sostiene, inoltre, che mancherebbero i necessari atti di recepimento del Comune e le revisioni demaniali approvate e pubblicate come per legge. Il suolo (attualmente recintato e al quale è precluso all’appellante l’accesso) avrebbe dunque natura privata, come emergerebbe dalla visura catastale depositata dall’Ente locale (ove il bene risulta intestato alla defunta madre dell’appellante) e anche da una relazione tecnica di parte. Aggiunge poi che anche l’uso privato del suolo fattone nel tempo (mediante la costruzione di un’abitazione privata, presente in loco da tempo immemorabile) ne escluderebbe la natura demaniale e civica sostenuta dall’ente comunale.
3.4. L’appellante ha altresì riproposto le doglianze