Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-17, n. 202300604

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-17, n. 202300604
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300604
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2023

N. 00604/2023REG.PROV.COLL.

N. 05044/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5044 del 2020, proposto dai sigg.ri
C M, S A, P S e G D, rappresentati e difesi dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11689/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il Cons. M S B, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Gli appellanti partecipavano al concorso pubblico per esami per la nomina di 400 (poi ampliato a 481) allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, bandito con Decreto del Capo del Corpo forestale 23/11/2011, classificandosi tra gli idonei non vincitori.

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado impugnavano il bando volto al reclutamento di 546 allievi Marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri da ammettere al corso triennale al reclutamento, lamentando che, in virtù dell’art 35, comma 5 ter, D.lgs. 165/2001, dell’art. 4, comma 3, del d.l. 101/2013 e dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 14/2011, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (che aveva assorbito il Corpo forestale dello Stato ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs 177/2016) avrebbe dovuto procedere allo scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace.

2. Il T.A.R. Lazio adito, con la sentenza appellata, respingeva il ricorso non ravvisando alcun obbligo per l’amministrazione di scorrimento della graduatoria.

3. Con il ricorso in appello si chiede la riforma della decisione, della quale gli appellanti lamentano l’erroneità per le seguenti ragioni:

- il quadro normativo sarebbe mutato rispetto a quello vigente alla data di pubblicazione di precedenti giurisprudenziali sfavorevoli alla tesi degli appellanti in quanto l’art. 1, comma 365, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 avrebbe esteso le disposizioni dell’art. 4 della L. n. 125/2013 (cd. Decreto D’Alia) “ai Corpi di Polizia”;

- il Ministero della difesa è una delle amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni;

- le disposizioni dell’art. 4, comma 4, del della L. n. 125/2013 sarebbero derogatorie rispetto quelle di cui all’art. 688, comma 7, del codice dell’ordinamento militare, in quanto norme “speciali” ed “eccezionali”;

- sarebbero stati erroneamente applicati il comma 7 dell’art. 688, nonché gli articoli 625 e 643 del d.lgs. n. 66/2010;

- la L. n. 125/2013 avrebbe prorogato ex lege tutte le graduatorie previgenti, ivi comprese quelle dei concorsi indetti dall’Arma dei Carabinieri;

- la graduatoria in cui sono inseriti gli appellanti costituisce atto conclusivo di un concorso indetto dal disciolto Corpo forestale dello Stato, il quale, in quanto “corpo civile”, era pacificamente assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e godeva di una “ordinaria” vigenza di trentasei mesi, alla data di assorbimento nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri, più volte prorogata; difettano, comunque, nel d.lgs. n. 177/2016, norme transitorie volte a limitare o ad escludere l’utilizzo della precitata graduatoria o ad incidere sulla sua efficacia temporale;

- in subordine, illegittimità costituzionale dell’art. 688, comma 7, del d.lgs. n. 66/2010;

- identità del profilo professionale acquisito dai ricorrenti quali idonei non vincitori del concorso per allievo ispettore del Corpo forestale dello Stato con il profilo professionale di ispettore dell’Arma dei Carabinieri con grado di Maresciallo; irragionevolezza dell’indizione di un bando per ispettori che dovranno addirittura essere “formati”, con ulteriore aggravio di spese, per specializzarli in materia di sicurezza e tutela ambientale;

- con il D.P.C.M. 24.10.2018, il D.P.C.M. 4.9.2019, l’art. 36 legge 30 dicembre 2018 n. 145 nonché con le leggi 27 dicembre 2019 n.160 e 28 febbraio 2020 n. 8, le Amministrazioni del Comparto Sicurezza – Difesa sono state autorizzate, per gli anni 2019/2022, ad assumere unità di personale, compresi Marescialli dei Carabinieri, mediante assunzioni straordinarie e non, e quindi con un’aliquota che esula da ogni calendarizzazione o ciclicità dei concorsi;

- l’Amministrazione è, peraltro, obbligata al rispetto dell’articolo 104/C del Trattato istitutivo della Unione Europea dei regolamenti del Consiglio 1446 e 1447 del 17 giugno 1997 dell’Unione Europea, nonché dei principi di cui alla risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, IN97/C che impongono agli Stati membri, tra cui l’Italia, di evitare disavanzi di bilancio, mediante una oculata gestione delle proprie risorse pubbliche.

4. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, si richiama alle difese svolte in primo grado e, con successiva memoria, rappresenta che questo Consiglio di Stato, in relazione ad identici appelli proposti (anche) dall’appellante sig. Motta, relativi a procedure per il reclutamento indette per anni precedenti, ha rigettato le impugnazioni confermando le decisioni di primo grado del T.A.R. Lazio.

5. Nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

6. L’appello è infondato.

Gli appellanti formulano una serie di articolate censure, che possono essere esaminate congiuntamente, con cui lamentano che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso l’obbligo di scorrimento della graduatoria nell’ambito della quale gli stessi risultavano tra gli idonei non vincitori; deducono, in particolare, che l’obbligo in questione discenderebbe dall’applicazione all’Arma dei Carabinieri delle previsioni contenute negli artt. 35, comma 5 ter, d.lgs 165/2001 e 4, comma 3, d.l. 101/2013, conv. dalla l. 125/2013, nonché dai principi sanciti sul punto dall’Adunanza Plenaria n. 14/2011.

Le questioni poste dagli appellanti sono già state ampiamente esaminate con la decisione di questa Sezione n. 1432/2022 del 28/2/2022, le cui argomentazioni meritano di essere qui ribadite e condivise.

6.1 Osserva il Collegio che la graduatoria di cui l’appellante chiede lo scorrimento attiene a un concorso bandito con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, ossia da un’amministrazione diversa da quella che dovrebbe procedere all’assunzione.

6.2 Tale situazione è il precipitato di una riforma organica che, come noto, ha interessato ampi settori

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