Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-08, n. 202302465

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-08, n. 202302465
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302465
Data del deposito : 8 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2023

N. 02465/2023REG.PROV.COLL.

N. 07825/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7825 del 2022, proposto dal sig.r. -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avv.ti A C e A C con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la regione Puglia, sede di Bari (sezione seconda) n. -OMISSIS- non notificata, resa tra le parti, limitatamente al capo della statuizione con il quale è stata disposta la compensazione delle spese processuali.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023, il Consigliere Giulia Ferrari;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;


FATTO

1. Con ricorso depositato in data 12 aprile 2022 proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario civile in funzione di Giudice del Lavoro del 10 gennaio 2017, n. 25. Tale sentenza ha condannato il “Ministero della Salute a corrispondere in favore del ricorrente l’indennizzo, di cui alla legge n. 210/92, nella misura prevista in relazione all’ottava categoria della tabella “A” allegata al d.P.R. n. 834/81 con decorrenza dal 1 agosto del 2008 e con gli accessori nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all’art. 16, co. 6, della legge n. 412/91”.

2. Con sentenza del -OMISSIS-, il Tar per la Puglia, sede di Bari, dopo aver riscontrato la fondatezza della pretesa dell’istante, ha accolto il ricorso, ha emanato le misure attuative del giudicato e ha disposto la compensazione delle spese processuali.

3. Con ricorso notificato il 30 settembre 2022 e depositato il successivo 14 ottobre, il ricorrente in primo grado ha impugnato la menzionata sentenza limitatamente al capo che ha disposto la compensazione delle spese processuali, deducendo la violazione dell’art. 26 c.p.a. e degli artt. 91 e 92 c.p.c.;
il giudice di primo grado avrebbe, in particolare, errato nella parte in cui non ha fatto applicazione della regola della soccombenza e ha disposto la compensazione facendo unico e generico riferimento alla “limitata attività difensiva richiesta”.

4. In data 18 ottobre 2022, il Ministero appellato si è costituito in giudizio, senza espletare difese scritte.

5. All’udienza camerale del 19 gennaio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, oggetto del presente giudizio è la statuizione sulle spese resa nella sentenza n. 950 del 2022 del Tar per la Puglia, sede di Bari, che ha accolto il ricorso con cui il signor -OMISSIS-ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza -OMISSIS- del Tribunale ordinario civile che ha condannato il Ministero della Salute al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento a favore della ricorrente.

2. L’appello è infondato.

In via preliminare occorre premettere che la costante giurisprudenza di questo Consiglio ritiene che il TAR abbia ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese di giudizio e all’eventuale riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi che possono dar luogo alla compensazione delle spese giudiziali oppure escluderla (Cons. St., Ad. Plen., 24 maggio 2007 n.8).

Tale potere discrezionale incontra il limite secondo il quale il giudice non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (Cons. St., sez. IV, 15 giugno 2022, n. 4869;
Cons. St., sez. IV, 17 gennaio 2022, n. 277;
Cons. St., sez. IV, 27 gennaio 2020, n. 654;
Cons. St., sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6352;
Cons. St., sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936;
Cons. St., sez. III, 9 novembre 2016, n. 4655;
Cons. St., sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012).

Anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, il giudice può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui possono avere rilievo la natura del credito insoddisfatto (ad es. la sua natura alimentare), la durata dell’inadempimento, la ricerca di soluzioni extragiudiziarie per evitare la pendenza del contenzioso, la mancata esecuzione di precedenti sentenze già rese in sede di esecuzione, le questioni di carattere organizzativo quando si tratta di giudizi sostanzialmente di carattere seriale, l’esistenza di un diffuso contenzioso in materia, l’assenza delle risorse nell’attuale periodo di economico e la difficoltà di disporre tempestivamente delle risorse necessarie per disporre i pagamenti.

Il Tar può dunque anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato riguardante una materia che ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso.

Nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza o di estinzione del giudizio per improcedibilità o per cessazione della materia del contendere, il Tar può quindi compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello. Tale valutazione infatti non incide sul diritto all’effettività della tutela giurisdizionale (in quanto le regole sulla statuizione sulle spese coesistono con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense. Ciò in quanto la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti, ma attiene esclusivamente agli aspetti processuali poc’anzi indicati.

3. Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene che l’appello vada respinto.

La “limitata attività difensiva” richiamata dal giudice di prime cure e posta alla base della statuizione sulle spese si inserisce nell’ambito di quelle circostanze che possono dar luogo alla compensazione e giustificare una deroga alla operatività del principio della soccombenza. Nella specie, la “limitata attività difensiva” è derivata dalla semplicità del contenzioso istaurato e dall’assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Tale valutazione, come detto, è espressione dell’ampio potere discrezionale riconosciuto, per costante giurisprudenza, al Tar e non è sindacabile da questo Giudice.

4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

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