Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-04-16, n. 201202145
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N. 02145/2012REG.PROV.COLL.
N. 02766/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2766 del 2012, proposto da:
F F in proprio e Q.Le Delegato di Lista del Movimento 5 Stelle B.It, e M M in proprio e Q.Le Candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle B.It, rappresentati e difesi dall'avv. M C, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Sottocommissione Elettorale in persona del Presidente pro-tempore, U.T.G. - Prefettura di Torino in persona del Prefetto pro-tempore, Comune di Chivasso in persona del Sindaco pro-tempore, non costituiti;
nei confronti di
Lista del Grillo Parlante - No Euro, non costituita;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 00446/2012, resa tra le parti, concernente VERBALE DI APPROVAZIONE LISTA DEL GRILLO PARLANTE - NO EURO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 - COMUNE DI CHIVASSO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 16 aprile 2012 il Cons. C S e udito per la parte appellante l’ avvocato M C;
Visto l’art. 129 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’appellante censura la sentenza n. 446 dell’11.4.2012, con la quale il T.A.R. Piemonte ha respinto l’impugnativa, innanzi allo stesso prodotta, avverso il verbale n. 57 del 3 aprile 2012 della sottocommissione elettorale circondariale di Chivasso di approvazione della candidatura di sindaco e della lista dei candidati per la elezione del consiglio comunale di Chivasso, nella competizione elettorale del 6 e 7 maggio 2012 avente il contrassegno “cerchio racchiudente scritta su tre righe lista del Grillo parlante con, nella parte alta, un grillo stilizzato il tutto su fondo bianco e, nella parte bassa, cerchio contenente scritta su tre righe no euro www.noeuro.it su fondo bianco”.
Preliminarmente si condivide quanto sostenuto dal T.A.R., circa l’ammissibilità dell’impugnativa, proposta ex art. 129 c.p.a. avverso l’ammissione di una lista e non contro la sua esclusione, così come già ritenuto da questa sezione in una fattispecie analoga (sentenza n. 2551 del 29.4.2011), sulla base della decisione della Corte Costituzionale n. 236/2010.
L’appello è fondato nel merito e va accolto.
Al riguardo è opportuno richiamare anche in questa sede il dettato dell’art. 33, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 570/1960, laddove prevede che “la Commissione elettorale… ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproduce simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore”.
Osservando i due contrassegni, si rileva che la “Lista del grillo parlante” presenta al centro la scritta “GRILLO” in verde scuro e più in piccolo e in azzurro il termine “parlante”, con sopra un piccolo grillo e quindi in blu e cerchiata la ulteriore scritta “no euro”.
La lista degli appellanti, riporta il nome del fondatore del movimento, il noto uomo di spettacolo B G e in basso l’indicazione del sito beppegrillo.it.. Completa il simbolo il termine MOVIMENTO con la “V” in rosso, con al di sotto cinque stelle.
E’ ormai principio consolidato che “Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto (in attuazione dell’art. 48, comma 2 della Costituzione) sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione e di garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte al cittadino elettore. Finalità del divieto è perciò la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l’interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione (Cons. Stato, sez. V, 7.11.2005, n. 6192).
La giurisprudenza è quindi orientata a garantire al massimo la libertà del voto sul piano della formazione della volontà, ma perché ciò si realizzi in termini sostanziali e non solo formali, al di fuori di condizionamenti di alcuna natura, occorre che i messaggi rivolti all’elettore siano chiari e la non confondibilità dei contrassegni tra di loro non può allora che riferirsi all’intero loro contenuto espressivo, con particolare attenzione anche all’aspetto testuale.
E invero, per come decritti, i due contrassegni potrebbero apparire prima facie differenti, ma ad un attento esame risultano suscettibili invece di ingenerare confusione per via del testo e della sua articolazione, atteso l’assoluta evidenza che nella lista del