Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-12-30, n. 202211741
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Testo completo
Pubblicato il 30/12/2022
N. 11741/2022REG.PROV.COLL.
N. 02507/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2507 del 2022, proposto da d.L. Engeneering s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
contro
il Comune di Ruvo di Puglia, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V R in Roma, viale Mazzini n. 6;
nei confronti
della Cooperativa Casa Ridente e della Cooperativa a r.l. Ginestra in liquidazione, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato Ciro Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 6323 del 17 settembre 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia, della Cooperativa Casa Ridente e della Cooperativa a r.l. Ginestra in liquidazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 il consigliere Claudio Tucciarelli e uditi per le parti gli avvocati G B, Gaia Stivali, su delega dell’avvocato R C, e Ciro Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società d.L. Engeneering s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quarta, n. 6323/2021, nella parte in cui avrebbe erroneamente respinto l’appello proposto e confermato la sentenza del T.a.r. per la Puglia, Sezione terza, n. 477/2020, con la quale il primo giudice aveva rigettato il ricorso dichiarandolo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ad esclusione del solo capo n. 17 della stessa sentenza - e del relativo dispositivo - con cui lo stesso T.a.r. aveva, invece, condannato il Comune appellato al pagamento delle spese di lite.
2. La vicenda può essere così sintetizzata.
Con ricorso in riassunzione innanzi al T.a.r. per la Puglia, la società d.L. Engeneering s.r.l., proprietaria di un terreno illegittimamente espropriato dal Comune di Ruvo di Puglia nel 1997 nell’ambito di un programma di edilizia residenziale pubblica, aveva ottenuto l’annullamento nel 1999, con sentenza del T.a.r. per la Puglia n. 1671/1999 passata in giudicato, degli atti comunali relativi alla citata espropriazione, ivi inclusa la dichiarazione di pubblica utilità, stante la mancanza della fissazione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di esproprio.
Nel 2006, la società aveva poi citato in giudizio il Comune e due cooperative edilizie innanzi al giudice ordinario (tribunale di Bari, Sezione distaccata di Ruvo di Puglia) per ottenere la condanna alla restituzione del suolo illecitamente espropriato e al risarcimento del danno subito.
Dopo che il tribunale aveva declinato la propria giurisdizione con sentenza impugnata e successivamente confermata dalla corte d’appello di Bari e infine dalla Cassazione nel 2016 (sentenza n. 15284/2016), la società aveva adito il T.a.r. per la Puglia chiedendo: la restituzione del terreno illegittimamente occupato; in subordine, laddove vi fosse stato ostacolo, la condanna al ristoro del pregiudizio economico, quantificato nella misura del valore di mercato del bene illegittimamente sottratto alla disponibilità del legittimo proprietario, pari a euro 3.990.000; la condanna al pagamento del lucro cessante.
Nel frattempo, il Comune di Ruvo di Puglia aveva adottato, nel 2013, la determinazione con la quale aveva acquisito al proprio patrimonio indisponibile il terreno de quo , ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001.
La predetta determinazione è stata impugnata dalla società dinanzi al T.a.r. per la Puglia che, con sentenza n. 233 del 2020, passata in giudicato: ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, con riguardo alla domanda relativa alla corretta quantificazione dell’indennità di acquisizione; ha respinto nel merito le ulteriori censure.
Il medesimo T.a.r. per la Puglia, Sezione III, con la sentenza n. 477 del 2020, decidendo il ricorso in riassunzione avverso il Comune di Ruvo di Puglia e nei confronti della Cooperativa edilizia "Casa Ridente" e della Cooperativa edilizia "Ginestra" per la restituzione del terreno in questione e per la condanna al risarcimento del danno subito dalla società ricorrente nella misura di euro 3.990.000, derivante dalla perdita di proprietà del suolo illecitamente ablato, o dell’altra somma eventualmente ritenuta di giustizia, nonché per la condanna delle parti intimate al pagamento in favore della società ricorrente del lucro cessante: a) ha riconosciuto la sussistenza della propria giurisdizione sulle domande di restituzione e di risarcimento in quanto proposte in riassunzione (conformemente a quanto statuito dalla Cassazione S.U., con sentenza n. 152846/2016), in un momento anteriore al definitivo scrutinio di legittimità del provvedimento di acquisizione sanante impugnato con il ricorso n.r.g. 534/2013, innanzi al medesimo Tribunale; b) ha ritenuto, ai fini della decisione, assorbenti i profili di sopravvenuta carenza di interesse sia della domanda restitutoria sia della domanda risarcitoria,