Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 2011-09-21, n. 201103493
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Numero 03493/2011 e data 21/09/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 27 luglio 2011
NUMERO AFFARE 00713/2010
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da I B, C B e L B, contro il Comune di Andora, per l’annullamento delle ordinanze comunali di obbligo al passaggio pedonale e carraio nella strada vicinale.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 458 del 27 gennaio 2010 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per le infrastrutture gli affari generali e il personale, direzione generale per le infrastrutture stradali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Rocco Antonio Cangelosi;
premesso e considerato.
I nominati in oggetto hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento delle ordinanze emesse dal sindaco del comune di Andora n. 45 e n. 47, rispettivamente, del 24 settembre 2008 e del 7 ottobre 2010, con le quali viene ordinato ai ricorrenti di consentire il passaggio pedonale e carraio a personale della protezione civile, personale delle forze dell’ordine, proprietari dei fondi interclusi, personale dipendente del comune, nonché di consentire il passaggio pedonale e carraio al personale ed ai mezzi della protezione civile anche per attività di controllo e prevenzione.
I ricorrenti ritengono le ordinanze in questione illegittime anche sulla base della sentenza del tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, 30 luglio 2008 n. 211, la quale ha stabilito che il tratto di strada insistente sui terreni di proprietà dei ricorrenti non coincideva con la strada vicinale Pian Croso, e che su detto tratto di strada non esisteva, e non si era costituita in forza di usucapione, la servitù di pubblico passaggio, né carraio né pedonale. Contro tale sentenza l’amministrazione comunale ha proposto appello con impugnazione innanzi alla Corte di appello di Genova per l’integrale riforma della stessa.
L’amministrazione comunale sostiene che, per garantire e perseguire gli interessi pubblici della collettività, a fronte della sentenza emanata dal tribunale di Savona, ha dovuto attivarsi ordinando ai proprietari dell’area di permettere il passaggio esclusivamente ad alcune categorie di persone.
Il comune di Andora evidenzia altresì, preliminarmente, l’irricevibilità del ricorso con riguardo alla prima ordinanza impugnata n. 45/2008, siccome proposto oltre 120 giorni (termine previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199 del 1971) dalla notifica della stessa agli interessati e, conseguentemente, l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso relativamente alla seconda ordinanza n. 47/2008;data la natura esclusivamente interpretativa e attuativa di quest’ultima, conseguendo la pretesa lesione degli interessi in titolarità dei ricorrenti all’emanazione della prima ordinanza.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ritiene sussistente l’eccepita inammissibilità del ricorso con riguardo all’ordinanza n. 47/2008, in quanto la stessa non sembra avere semplice natura interpretativa della prima comportando un’ulteriore limitazione e compressione nel godimento dei beni di proprietà dei ricorrenti.
Ciò premesso, la Sezione, impregiudicata ogni pronuncia in rito e sul merito, ritiene necessario acquisire i seguenti elementi:
1) notifica da parte dell’amministrazione comunale del primo dei due provvedimenti impugnati a tutti e tre i ricorrenti indicati in epigrafe;
2) la citata sentenza del tribunale di Savona n. 211/2008 e la pronuncia della Corte di appello di Genova - ove questa abbia avuto luogo e con notizie sulla sua eventuale definitività - sull’appello proposto dall’amministrazione comunale.