Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-10, n. 202406189
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Testo completo
Pubblicato il 10/07/2024
N. 06189/2024REG.PROV.COLL.
N. 08587/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8587 del 2023, proposto dai signori M P e S T, rappresentati e difesi dall’avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati E P e S A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati E P, S A R e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S A R in Roma, viale XXI Aprile, n. 11;
- l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via Vincenzo Mistrali, n. 4;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Parma, n. 84/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024, il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti, in epigrafe indicati, a seguito della trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato hanno impugnato la sentenza di cui in epigrafe, a mezzo della quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Parma, ha dichiarato irricevibile il ricorso, per l’annullamento del bando di concorso indetto dall’AUSL di Reggio Emilia, Piacenza, Parma, Modena e Aziende universitarie di Parma e di Modena con delibera n. 206 del 13 giugno 2019 per la selezione di n. 17 posti di “ Collaboratori amministrativi professionale cat. D – area giuridico amministrativa ”.
1.1. Hanno esposto, in punto di fatto, i ricorrenti, nel primo grado di giudizio, di avere partecipato al concorso, bandito dall’AUSL di Reggio Emilia in data 30 gennaio 2019, per n. 1 collaboratore amministrativo professionale, settore legale cat. D, con assunzione a tempo indeterminato, risultando all’esito della procedura idonei non vincitori, collocati rispettivamente all’ottava e nona posizione della graduatoria, valida secondo le disposizioni del bando, per un triennio dalla pubblicazione della medesima.
1.2. Con la vista delibera n. 206 del 13 giugno 2019, oggetto del presente gravame, l’Azienda USL di Reggio Emilia, come capofila dell’Associazione di Area Vasta Emilia Nord, ha bandito un altro concorso per n. 17 posti, in relazione al diverso profilo di “ collaboratore amministrativo professionale cat. D – area giuridico amministrativa ”, le cui operazioni si sono concluse nel 2020, con approvazione della graduatoria mediante delibere n. 58 del 26 febbraio 2020 e n. 97 del 27 marzo 2020, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 108 dell’8 aprile 2020.
1.3. Gli odierni ricorrenti non sono risultati inseriti in questa seconda graduatoria, in quanto non hanno partecipato alla relativa procedura selettiva e sostengono di avere appreso dell’esistenza di tale bando solo nell’ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 118 del 2021, da essi instaurato davanti al TAR Lazio, sede di Roma, per l’annullamento della successiva procedura concorsuale, indetta con delibera n. 110 del 29 marzo 2021.
1.4. La contestazione degli odierni ricorrenti si appunta, in particolare, sulla violazione degli artt. 91, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e 4 del d.l. n. 101/2013, oltre che sul vizio di eccesso di potere sotto distinti profili, tra i quali, in particolare, l’erroneità dei presupposti, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di buon andamento e tutela dell’affidamento.
1.5. L’Amministrazione avrebbe, in sintesi, secondo la prospettazione dei deducenti, indetto illegittimamente una nuova procedura concorsuale, in pendenza di una graduatoria ancora aperta, in allegato contrasto con i principi di economicità, tanto più in presenza di figure professionali del tutto analoghe, anche in considerazione del titolo di laurea conseguito dai ricorrenti nella vigenza del vecchio ordinamento.
2. Il giudice di prime cure ha dichiarato irricevibile il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione sollevata dalle Amministrazioni resistenti, essendo stato il bando del 2019 pubblicato (vedi Bollettino regionale n. 198 del 19 giugno 2019) così, come la relativa graduatoria (vedi Bollettino regionale n. 108 dell’8 aprile 2020);sicché, il ricorso straordinario proposto nell’ottobre del 2021 è stato ritenuto dal primo giudice tardivo.
3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello gli originari ricorrenti, articolando specifiche censure sostanzialmente riproduttive degli originari motivi di ricorso, dopo aver lamentato l’erroneità della declaratoria di irricevibilità. Denunciano, in particolare, la violazione del principio di buon andamento e di buona fede in senso oggettivo e correttezza oltre alla violazione diritto di difesa e di ragionevolezza.
3.1. Sia l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, sia l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma si sono costituite in giudizio, opponendosi all’accoglimento dell’appello.
3.2. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle tesi difensive mediante il deposito di documenti.
4. Alla udienza pubblica del 20 giugno 2024, la causa è passata in decisione.
5. L’appello è infondato, dovendo trovare conferma la statuizione del primo giudice sulla tardività dell’impugnazione, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - poi trasposto in sede giurisdizionale - del bando di concorso pubblicato nel 2019, e impugnato soltanto nel 2021.
Sul punto, le deduzioni degli odierni appellanti, là dove adombrano una sorta d’inesigibilità dell’onere di verificare la possibile pubblicazione, da parte dell’Amministrazione, di nuovi bandi di concorso che avrebbero potuto pregiudicare la loro posizione di idonei non vincitori in una graduatoria ancora efficace, non possono esser condivise.
5.2. Diversamente da quanto assume la parte appellante, infatti, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione della regola generale - per gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione e non già a notificazione individuale – là dove ha individuato il dies a quo del termine d’impugnazione alla data di scadenza del periodo di pubblicazione, in ossequio alla previsione normativa dell’art. 41, comma 2, del c.p.a..
5.3. La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato afferma, in proposito, che “ l’obbligo di pubblicazione dei bandi per concorso a pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e/o nel Bollettino - previsto dall’art. 4 d.P.R. n. 487 del 1994 - costituisce una regola generale attuativa dell’art. 51, comma 1, e dell’art. 97, comma 3 cost.;tale regola ha la finalità di consentire la concreta massima conoscibilità della indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato e non è stata incisa - neanche per incompatibilità - dall’art. 35, comma 3, lett. a) d.lgs. n. 165 del 2001, che ha fissato il criterio della “adeguata pubblicità” in aggiunta e non in sostituzione della regola di carattere generale ” (Cons. Stato, V, 25 gennaio 2016, n. 227).
5.4. Sulla scorta di tali coordinate esegetiche deve, dunque, escludersi ogni richiamo al criterio subordinato della piena conoscenza che gli interessati sembrano invocare, allorché assumono di avere avuto cognizione del bando de quo soltanto al momento in cui l’Amministrazione lo avrebbe depositato, in altro giudizio.
6. In conclusione, per tutte le assorbenti ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
7. Le spese del giudizio possono compensarsi considerata la peculiarità della vicenda esaminata.