Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-05-12, n. 201502358

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-05-12, n. 201502358
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502358
Data del deposito : 12 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10357/2014 REG.RIC.

N. 02358/2015REG.PROV.COLL.

N. 10357/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10357 del 2014, proposto dal signor D C, rappresentato e difeso dall'avvocato B G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R B in Roma, via Flaminia n.213;

contro

Comune di Reggio di Calabria, in persona degli amministratori straordinari in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C S in Roma, via Erasmo Gattamelata, n. 128;
Funzionario delegato per la realizzazione delle opere di cui alla legge n.246/89 in carica, non costituito;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro in carica, non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00416/2014, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione su istanza di liquidazione compenso come componente commissione per la proposta di accordo bonario ex art. 240 d.lgs n. 163/2006


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2015 il Consigliere Carlo Schilardi e udito per il Comune appellato l’avvocato R C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Sig. D C è stato chiamato a far parte della commissione costituita, ai sensi dell’art. 240 del Codice dei contratti, al fine della formulazione di una proposta di accordo bonario per la definizione delle riserve iscritte dall’appaltatore (

ATI

Vincenzo Restuccia Costruzioni s.r.l. – GE.COS S.p.A. – Mazzoni Pietro S.p.A.) in sede di esecuzione dei lavori di “ristrutturazione della rete idrica della Città di Reggio Calabria, II fase, lavori di completamento”.

Il Comune di Reggio Calabria, pur a seguito di più richieste formali, non ha provveduto alla determinazione e liquidazione del compenso vantato dal professionista per l’attività svolta quale componente della suddetta commissione.

Con ricorso al T.A.R. della Calabria il sig. C ha impugnato il silenzio del Comune di Reggio Calabria, formatosi il 25 agosto 2013 in ordine ad istanza del 25 giugno 2013, con la quale chiedeva la liquidazione dei compensi per l’espletato ufficio di componente della commissione per la proposta di accordo bonario, promossa dal Comune di Reggio Calabria – Ufficio progetti e leggi speciali, con nota prot. n. 167700 del 29 settembre 2009.

Il T.A.R. con sentenza n. 416 del 21.7.2014, ha estromesso dal giudizio il Comune di Reggio Calabria per difetto di legittimazione passiva ed ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di un'istanza inevasa avente ad oggetto materia devoluta alla giurisdizione esclusiva di altra autorità giudiziaria.

Il sig. C ha impugnato la decisione contestando l'esclusione della legittimazione passiva del Comune di Reggio Calabria e lamentando l'erroneità della qualificazione della situazione sostanziale dedotta in giudizio e la conseguente declaratoria d’inammissibilità del ricorso. Infine, il ricorrente contesta, ritenendola ingiusta, la statuizione di condanna alle spese.

Si è costituito il Comune di Reggio Calabria chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto.

All'udienza pubblica del 14 aprile 2015 la causa è stata assunta per la decisione.

L’appello è infondato e va respinto.

Il decreto legge n. 166 del 1989 (cd. “decreto Reggio”), convertito con legge n. 246/1989, all'art. 1, ritenendo di preminente interesse nazionale il risanamento e lo sviluppo dell’area urbana di Reggio Calabria, ha stanziato un fondo di 600 miliardi per il raggiungimento di tale obbiettivo.

Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di risanamento previsti dal citato decreto, sono affluite su apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma (con autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), con intestazione "Presidenza del consiglio dei ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della Città di Reggio Calabria".

Il sindaco di Reggio Calabria, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 ottobre 2010, è stato nominato funzionario delegato per l’affidamento in appalto di alcune opere ricomprese negli interventi di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto legge n. 166/1989.

Nel caso in trattazione, la pretesa del ricorrente si riferisce a lavori di ristrutturazione della rete idrica della Città di Reggio Calabria - per la realizzazione dei quali il sindaco ha operato quale funzionario delegato del Ministero delle infrastrutture.

Orbene, sulla base di tali risultanze, non vi sono motivi per discostarsi da quanto ritenuto dal T.A.R. Calabria circa la carenza di legittimazione del Comune di Reggio Calabria nella vicenda de qua, atteso che l’attività esercitata dal sindaco, quale delegato del Ministero delle Infrastrutture per attuare alcuni degli interventi previsti dal decreto legge n. 166/1989, non è in alcun modo ascrivibile al Comune, rimasto estraneo alla delega conferita al sindaco dall'autorità statale.

Nel merito, poi, l’appellante lamenta l'erroneità della qualificazione della situazione sostanziale dedotta in giudizio e la conseguente declaratoria d’inammissibilità.

La censura non è fondata.

L’originario ricorso, infatti, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, atteso che l'esponente chiede la tutela di un proprio diritto soggettivo di credito e non è contestabile l’ascrivibilità alla giurisdizione del giudice ordinario della controversia de qua, che ha per oggetto il conferimento di un incarico professionale da parte della pubblica amministrazione, che ha determinato l’insorgenza di reciproci diritti ed obblighi in ordine ad un rapporto giuridico fra la stessa amministrazione ed il professionista incaricato intuitu personae (nel caso di specie designato dalla capogruppo mandataria dell'A.T.I. appaltatrice), iscritto all'ordine degli ingegneri. La controversia verte, invero, su diritti soggettivi di credito dell’appellante, ancorché per il compenso siano stati fissati dalla legge dei parametri di determinazione, afferenti, peraltro, alle tariffe allegate al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398.

Giova soggiungere, infine, che per consolidata giurisprudenza il conferimento da parte di un ente pubblico di un incarico ad un professionista che mantenga la propria autonomia organizzativa e l'iscrizione al relativo albo, senza essere inserito nella struttura organica dell'ente stesso, è soggetto alla ordinaria disciplina civilistica, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Civ. sentenza n. 10370 del 1998).

Per le ragioni che precedono l'appello è infondato e va respinto.

Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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