Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-06-03, n. 201402839

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-06-03, n. 201402839
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201402839
Data del deposito : 3 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07315/2012 REG.RIC.

N. 02839/2014REG.PROV.COLL.

N. 07315/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7315 del 2012, proposto da:
Lega Navale sezione di Olbia in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, corso del Rinascimento, 11;



contro

Autorità portuale Olbia-Golfo Aranci-Porto Torres in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 404/2012, resa tra le parti, concernente determinazione canoni annui demaniali.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Autorità portuale intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2014 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato Relleva per delega dell’avvocato Pellegrino e l’avvocato dello Stato Pizzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La Lega navale italiana, sezione di Olbia chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo della Sardegna ha respinto il ricorso proposto avverso la nota del 21 giugno 2011 della locale Autorità portuale, recante determinazione definitiva dei canoni per gli anni 2009-2010, dovuti per la concessione demaniale marittima in località Viale Isola Bianca, nel Comune Di Olbia, della qual la Lega è titolare dal 26 novembre 2004.

I) Espone l’appellante di aver chiesto, nella sua qualità di ente senza fine di lucro, in data 22 gennaio 2009, in occasione della presentazione dell’istanza di rinnovo della suddetta concessione demaniale, l’applicazione del canone cosiddetto ricognitorio, che prevede la riduzione del 90% sul canone ordinario. Con il provvedimento impugnato in primo grado l’Autorità ha riconosciuto per l’anno 2009 la pretesa solo per le aree concesse a terra, destinate ad attività turistico-ricreative, per complessivi mq. 1.906, applicando per i restanti 12.805 mq., relativi agli specchi acquei destinati all’ormeggio, la sola riduzione del 30% sul canone ordinario. Tali superfici non rientrerebbero, secondo l’Autorità, tra le concessioni a enti pubblici “ per altri fini di pubblico interesse” di cui all’art. 39, comma 2 cod. nav., e ciò in quanto la previsione statutaria di avere posti barca da mettere a disposizione delle “imbarcazioni di proprietà dei soci è del tutto eventuale e residuale e non attiene agli scopi precipui di pubblico interesse perseguiti dalla Lega navale”.

Questa determinazione, e la conseguente nota del 5 agosto 2011, con cui l’autorità avvertiva della impossibilità di dar seguito al rinnovo, in mancanza di pagamento delle somme richieste, sono state oggetto del ricorso

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