Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-15, n. 202310884

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-15, n. 202310884
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310884
Data del deposito : 15 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2023

N. 10884/2023REG.PROV.COLL.

N. 03470/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3470 del 2023, proposto dalla società ADC2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F T e L D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



contro

il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A B, G L, A M, I M, S M L, A P, e M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L in Roma, via Polibio 15;
l’ARPA Lombardia - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Lombardia, non costituita in giudizio;



nei confronti

della signora -OMISSIS-, non costituita in giudizio;



per la riforma, previa cautela

della sentenza T.a.r. Lombardia, sede di Milano, sezione III, -OMISSIS-;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 il Cons. F G S e viste le conclusioni delle parti come da verbale.




FATTO e DIRITTO

1. Il locale gestito dalla ricorrente appellante, che si chiama “-OMISSIS-”, è un ristorante - lounge bar che si trova a Milano, al numero 34 della via -OMISSIS-, ovvero al termine della via stessa, che è a fondo cieco, e consiste di una sala a livello della strada, di un plateatico con tavolini e di una sala ristorante al primo piano dell’edificio (v. fotografia e descrizione dei luoghi, da considerare comunque localmente notori, nel doc. 2 appellante, verbale di sopralluogo ARPA).

2. Con un esposto ricevuto dal Comune il 9 novembre 2021 al prot. n.-OMISSIS-, una certa -OMISSIS-, proprietaria di un appartamento con terrazzino, nel quale risiede, situato nello stabile ad angolo retto rispetto al fondo cieco della via, ha lamentato rumori molesti dal locale in questione (doc. 1 appellante, provvedimento impugnato, ove gli estremi dell’esposto; doc. 2 appellante, ove la citata fotografia, che evidenzia l’appartamento dell’esponente).

3. A seguito di quest’esposto, è intervenuto sul posto, su impulso del Comune, il personale specializzato dell’ARPA, che ha eseguito i rilievi fonometrici di cui al verbale 6 giugno 2022, condotti posizionandosi nell’appartamento dell’esponente stessa (doc. 2 appellante, cit.).

4. Per migliore comprensione, va richiamata per quanto necessario la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, alla quale il personale dell’ARPA ha inteso in modo espresso conformarsi (doc. 2 appellante, cit. p. 4).

4.1 Come è noto, la l. 26 ottobre 1995 n.447 è la legge quadro generale in materia di inquinamento acustico, inteso ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) di essa come “ l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi ”.

4.2 In materia, rilevano alcune definizioni tecniche contenute nella legge stessa, ovvero i “ valori limite di emissione ”, intesi come “ il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa” (art. 2 comma 1 lettera e) e i “valori limite di immissione ”, intesi come “ il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori ” (art. 2 comma 1 lettera f). A sua volta, il valore limite di immissione è distinto in “ valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale ” (art. 2 comma 3 lettera a) e in “ valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo ” (art. 2 comma 3 lettera b).

4.3 I valori limite di cui si è detto sono quelli previsti da un regolamento attuativo della legge, il D.P.C.M. 14 novembre 1997, che per quanto qui in particolare interessa, ovvero per “ambienti abitativi ” e “ ambiente esterno ”, contiene all’art. 8 una norma transitoria, secondo la quale, fin quando il singolo Comune non si è dotato del piano di risanamento acustico previsto dall’art. 6 comma 1 lettera a) della legge stessa “ si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 ”, precedente alla legge quadro.

4.4 Il D.P.C.M. 1° marzo 1991 alla norma dell’art. 6, comma 1, citata prevede quindi i limiti massimi; i limiti differenziali sono invece per quanto interessa quelli dell’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 appena citato che ai commi 1 e 2 dispone, in modo del resto sostanzialmente conforme al previgente comma 2 dell’art. 6 D.P.C.M. 1 marzo 1991: “ I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi… (comma 1). “ Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno (comma 2).

4.5 Le norme tecniche per misurare in concreto il rumore prodotto da una data sorgente sono poi contenute in un regolamento attuativo ulteriore, il D.M. Ambiente 16 marzo 1998. Di questo regolamento, rilevano in particolare ai fini di causa anzitutto le definizioni contenute nell’allegato A al punto 11 “ Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli

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