Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-04, n. 202404985

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-04, n. 202404985
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404985
Data del deposito : 4 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2024

N. 04985/2024REG.PROV.COLL.

N. 00186/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 186 del 2020, proposto dalla Azienda Agricola Ruggiero V. di Ruggiero Riccardo e dalla Azienda Agricola Russonion di Russo Michele, rappresentate e difese dall'avvocato O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;



contro

Comune di Amantea, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, viale F. e G. Falcone n. 45;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1924/2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Amantea;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 marzo 2024 il Cons. R S;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 – Le imprese agricole meglio indicate in epigrafe propongono appello contro il Comune di Amantea per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1924/2019, resa tra le parti, che ha respinto il lor ricorso volto alla declaratoria di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dall’amministrazione resistente in merito alla loro istanza del 28.10.2016 alla successiva nota del 6.3.2017, prot. n. 3326 nonché alla diffida del 9.1.2018, concernenti la procedura ad evidenza pubblica per assegnazione dell’area e del manufatto ex BM Filati s.r.l..

Con motivi aggiunti le attuali appellanti avevano inoltre chiesto l’annullamento della Delibera G.M. n. 51 del 29.3.2018, recante l’annullamento della Delibera G.M. n. 188 del 28.09.2016 e del relativo avviso del 10.10.2016 avente ad oggetto “ Area PIP e manufatto ex BM FILATI: Acquisizione in diritto di superficie acquisizione manifestazione d’interesse e norme per la futura scelta dell’operatore economico” , unitamente all’annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quello impugnato, con vittoria di spese e competenze difensive di giudizio.

2 – Il gravame concerne pertanto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’intimato Comune di Amantea in merito all’istanza del 28/10/2016, alla nota del 6/3/2017 prot. 3326 ed alla diffida del 9/1/2018 concernenti la procedura di manifestazione d’interesse per l’assegnazione in diritto di superficie dell’aerea e del manufatto ex BM FILATI S.p.A. in zona P.I.P. località Marciello, di Amantea, nonché avverso il successivo annullamento degli atti di indizione della medesima procedura.

3 - Il Comune di

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