Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-06, n. 202308710

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-06, n. 202308710
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308710
Data del deposito : 6 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2023

N. 08710/2023REG.PROV.COLL.

N. 05808/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5808 del 2021, proposto da
Interporto Rivalta Scrivia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, A M, P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P C in Roma, via Principessa Clotilde n.2;

contro

Autorita' di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00287/2021, resa tra le parti, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Ricorso per l'annullamento:

• della determina dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 10/2/2020, n. 23, notificata tramite p.e.c. il successivo 17/2, avente ad oggetto "atto di accertamento e diffida al pagamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 201/2011, per l'anno 2018 – Interporto Rivalta Scrivia s.p.a.";

• della determina dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 10/2/2020, n. 25, notificata tramite p.e.c. il successivo 17/2, avente ad oggetto "atto di accertamento e diffida al pagamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 201/2011, per l'anno 2017 – Interporto Rivalta Scrivia s.p.a.";

• delle note dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 17/2/2020, recante la trasmissione delle suddette determine nn. 23 e 25/2020;

• delle note dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 11/10/2019, di costituzione in mora per il contributo in questione relativamente agli anni 2017 e 2018;

• della nota dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 12/5/2020, prot. n. 0006928, avente ad oggetto "Contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Anno 2020";

• della nota dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 20/4/2020, con la quale è stato chiesto di adempiere agli obblighi contributivi nonché dichiarativi previsti dalla delibera dell'Autorità di Regolazione dei Traspor-ti 5/12/2019, n. 172;

• di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso;

nonché, per quanto possa occorrere e nei limiti di quanto

specificato nel ricorso e nel primo atto di motivi aggiunti, per l'annulla-mento

- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 24/11/2016, n. 139, recante "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2017";

- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 15/12/2017, n. 145, recante "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2018";

- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 5/12/2019, n. 172, avente ad oggetto la "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2020";

- della nota 6/12/202019 (non conosciuta), con la quale il Segretario generale dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'approvazione, la suddetta delibera n. 172/2019;

nonché per l'accertamento

del diritto di Interporto Rivalta Scrivia s.p.a. ad essere esclusa dal versamento del contributo determinato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), legge n. 214/2011 per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e, quindi, per il connesso accertamento della non debenza, per i suddetti anni, del menzionato contributo, previa eventuale disapplicazione, ove occorra, degli atti e delle delibere adottate dalla stessa Autorità in merito al presunto assoggettamento di Interporto Rivalta Scrivia s.p.a. al contributo di che trattasi.

ed ora per l'annullamento:

• della nota dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 21/9/2020, prot. n. 0013336, avente ad oggetto "Versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti relativo all'anno 2019. Costituzione in mora";

nonché, per quanto possa occorrere e nei limiti di quanto specificato nel presente atto, per l'annullamento

- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 19/12/2018, n. 141, recante "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2019";

- - della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 15/12/2017, n. 145, recante "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2018";

- - della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 5/12/2019, n. 172, avente ad oggetto la "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2020";

- della nota 6/12/202019 (non conosciuta), con la quale il Segretario generale dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'approvazione, la suddetta delibera n. 172/2019;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Autorita' di Regolazione dei Trasporti il 15/7/2021:


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' di Regolazione dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati A M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’appello in esame la società Interporto Rivalta Scrivia ha impugnato la sentenza n. 5908 del 2020 del Tar Piemonte, recante declaratoria di inammissibilità e rigetto dell’originario gravame;
quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte avverso i provvedimenti di cui alle determine dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 10/2/2020, n. 23 e n. 25, aventi ad oggetto " atto di accertamento e diffida al pagamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 201/2011, per lìgli anni 2017 e 2018 Interporto Rivalta Scrivia s.p.a. ", nonché di tutti gli atti connessi e per l’accertamento del diritto della stessa società ad essere esclusa dal versamento del contributo medesimo.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante ha formulato i seguenti motivi di appello:

- con riferimento alla richiesta di versamento del contributo per gli anni 2017 e 2018, difetto ed erroneità della motivazione della sentenza impugnata, omessa pronuncia, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà laddove il Tar ha ritenuto che le nuove istanze di parte fossero tentativi di aggirare il giudicato sui precedenti esiti contenziosi negativi;

- riproposizione delle censure di primo grado non esaminate, per violazione dell’art. 37 l. 214 del 2011 e 23 Cost. difetto di motivazione ed altri profili di eccesso di potere, per assenza dei presupposti di sottoposizione a contributo;

- analoghi vizi e violazione della sentenza 7/4/2017, n. 69 della Corte Costituzionale, non essendo le attività dell’interoporto soggette a regolazione dell’Autorità;

- violazione degli artt. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 del T.F.U.E. e del principio di concorrenza nel settore dei trasporti, illogicità, essendo un mero utente che opera nel settore della logistica e negozia con i clienti i corrispettivi per l'attività prestata, in piena autonomia e concorrenza senza dover rispettare livelli tariffari;

- analoghi vizi per difetto di istruttoria sulle effettive attività concretamente incise dall’operato dell’Autorità;

- analoghi vizi per illegittima determinazione del quantum del contributo;

- accertamento della non spettanza del contributo;

- difetto ed erroneità della sentenza appellata, travisamento dei fatti, diniego di giustizia, in quanto il contributo dovrebbe essere parametrato al fatturato conseguito per attività svolte direttamente e non anche per quelle espletate da terzi ovvero legate alla complessiva gestione dell'interporto;

- analoghi vizi con riferimento alle annualità successive.

L’autorità si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello;
la stessa Autorità ha altresì proposto appello incidentale per il seguente motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 29 cod proc amm, erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuta il ricorso tempestivo ed ha rigettato l’eccezione di tardività sollevata in primo grado.

Non si sono costituite le altre amministrazioni appellate.

Con ordinanza n. 4247 del 2021 la sezione dichiarava il non luogo a provvedere sulla domanda cautelare, a fronte della domanda di rinvio al merito formulata da parte appellante.

Alla pubblica udienza del 28 settembre 2023 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. La questione oggetto del giudizio attiene alla disciplina del finanziamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e all’individuazione dei presupposti oggettivi che ne regolano il detto profilo in un arco temporale che ha visto il susseguirsi di più interventi normativi, giurisprudenziali e regolamentari.

1.1 In particolare, l’oggetto della controversia è costituito dal sindacato di legittimità sulle delibere di cui alla narrativa in fatto, recante misura e modalità di versamento del contributo dovuto dall’Autorità di regolazione dei trasporti per gli anni dal 2017 al 2020.

2. Sul tema della contribuzione dovuta dagli operatori economici per il funzionamento delle Autorità indipendenti, la Corte Costituzionale è intervenuta con plurime pronunce.

2.1 Il giudice delle leggi, con la sentenza n. 269 del 14 dicembre 2017, nel dichiarare l’inammissibilità e la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n 287 del 1990, norme relative al finanziamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (c.d. Autorità Antitrust), in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost,. ha rilevato che “l’imposizione tributaria qui in esame costituisce una forma atipica di contribuzione. Essa, infatti, non è riconducibile alla categoria delle “tasse”, in quanto si tratta di prestazioni patrimoniali dovute indipendentemente dal fatto che l’attività dell’ente abbia riguardato specificamente il singolo soggetto obbligato, e dalla circostanza che tale attività si configuri come servizio divisibile, ma è correlata all’attività dell’amministrazione in termini di vantaggio goduto o di costo causato da parte del contribuente: di tal che il tributo in esame si differenzia dalle “imposte” in senso stretto”.

2.2 Con la sentenza 7 aprile 2017 n. 69, nel dichiarare non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 6, lettera b), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 97 Cost., la Corte, con specifico riferimento alla norma di finanziamento dell’ART, aveva già richiamato il proprio orientamento sull’inquadramento del contributo quale prestazione patrimoniale imposta e come tale soggetto alla riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost.

3. Pertanto, considerata la natura tributaria del contributo in discorso, occorre innanzitutto evidenziare che, nella fattispecie, la giurisdizione amministrativa deve comunque continuare a spiegarsi, essendosi formato il giudicato implicito sulla stessa. D’altra parte, la delibera dell’ART n. 141 del 2018 costituisce un atto amministrativo generale in materia tributaria, per cui la relativa giurisdizione spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7, comma 5, del d. lgs. n. 546 del 1992 e 7, comma 4, della legge n. 212 del 2000.

4. La Corte, con la sentenza n. 69 del 2017, si è sostanzialmente soffermata sulla compatibilità costituzionale delle disposizioni con l’articolo 23, per verificare il rispetto della riserva di legge e della sufficiente definizione degli elementi della contribuzione da parte della normativa primaria, e con l’art. 3, per verificare l’eguaglianza della contribuzione.

4.1 Sul tema dell’individuazione dei soggetti obbligati, la Corte costituzionale ha affermato (punto 7.3) che “la stessa disposizione fa riferimento ai ‘gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati’, ossia a coloro nei confronti dei quali l’ART abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell’art. 37) attraverso le quali esercita le proprie competenze (enumerate dal comma 2 del medesimo articolo). Dunque, la platea degli obbligati non è individuata, come ritiene il rimettente, dal mero riferimento a un’ampia, quanto indefinita, nozione di ‘mercato dei trasporti’ (e dei ‘servizi accessori’);
al contrario - come può ben essere per scelta insindacabile del legislatore tributario al quale, ovviamente, va notato in consonanza a quanto statuito dal giudice delle leggi, solo spetta l’individuazione astratta dei soggetti passivi del tributo in ossequio al principio cardine del diritto costituzionale no taxation without representation - deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali”.

4.2 In merito poi ai risvolti procedurali della quantificazione del contributo, sempre la Corte ha evidenziato l’assenza di profili critici, in quanto la dialettica tra le istituzioni interessate (ART, Presidenza del Consiglio, MEF) consente una valutazione ponderata delle delibere sul contributo in quanto “L’intervento del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’economia e delle finanze costituisce un significativo argine procedimentale alla discrezionalità dell’ART e alla sua capacità di determinare da sé le proprie risorse” e ha anche sottolineato il momento partecipativo, dato dal coinvolgimento delle associazioni di categoria.

4.3 In relazione all’entità del contributo e al suo perimetro, la Corte ha poi notato come questi siano stati determinati in modo sufficiente dalla norma primaria in senso proporzionato e ragionevole. Infatti, “Quanto alla misura delle risorse per il cui approvvigionamento l’Autorità si avvale del contributo oggetto del giudizio, essa non può ritenersi illimitata ovvero rimessa alla determinazione unilaterale dell’Autorità. La loro entità è correlata alle esigenze operative dell’ART e corrisponde al fabbisogno complessivo della medesima, risultante dai bilanci preventivi e dai rendiconti della gestione, soggetti al controllo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (…) Limiti più specifici sono poi stabiliti da singole disposizioni di legge, anch’essi soggetti a controllo”.

4.5 Venendo al presupposto della tassazione, si è infine affermato che “Per quanto, poi, riguarda l’identificazione del ‘fatturato’ come base imponibile per la determinazione del contributo da parte dei soggetti obbligati (…) si può osservare che la nozione in esame, utilizzata anche in altri luoghi dell’ordinamento, ben si presta a essere precisata, con riguardo allo specifico settore di riferimento, in base a criteri tecnici di carattere economico e contabile”.

4.6 La pronuncia è inseribile nel novero delle sentenze interpretative di rigetto, vale a dire quelle in cui il giudice delle leggi utilizza una modalità della tecnica del sindaco di costituzionalità che consente di reinterpretare la norma impugnata, plasmandone il contenuto in termini compatibili con la Carta costituzionale ed evitando, così, che una dichiarazione di incostituzionalità produca una lacuna nell’ordinamento.

5. Il d.l 28 settembre 2018 n.109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130 “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, all’art. 16 “Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale”, ha modificato il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 il cui art. 37, comma 6, lettera b), primo periodo, nel seguente modo:

All’esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all’esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge, si provvede come segue:

"mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione".

5.1 A seguito di tale modifica, l’ART ha adottato la delibera n. 141 del 19 dicembre 2018, adeguandosi alla disciplina sopravvenuta.

6. In merito all’inquadramento delle categorie imprenditoriali nei due diversi schemi normativi dei ‘gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati’ e degli ‘operatori economici operanti nel settore del trasporto’, va ribadito come l’intervento normativo del 2018 abbia dato vita ad un oggettivo ampliamento della platea delle imprese tenute alla contribuzione;
infatti, mentre, fino al d.l. 28 settembre 2018, n. 109 (e quindi fino all’esercizio finanziario 2018) la contribuzione era in carico unicamente a soggetti gestori, successivamente l’onere viene a ricadere anche sui meri operatori economici.

6.1 La richiamata sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 69 del 2017, evidenziando la portata applicativa delle disposizioni censurate dall’ordinanza di rimessione e valorizzando la lettera della disposizione e la sua collocazione sistematica, ha escluso l’incostituzionalità della norma, evidenziando come il numero degli obbligati possa giungere a comprendere “coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali”, di fatto legittimando il successivo intervento ampliativo del legislatore (già seguito per altre autorità) ed affidando alla legalità procedurale il compito di etero-integrare il precetto con l’unico limite di non poter ritenere aprioristicamente esclusi soggetti ulteriori come gli operatori del mercato ma a condizione di essere destinatari (e non meri indiretti beneficiari) dell’atto di regolazione.

6.2 La Corte non vincola l’interprete nella individuazione del criterio discretivo da utilizzare per individuare i soggetti nei confronti dei quali l’Autorità abbia esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali.

Resta peraltro evidente come la norma attributiva, pur potendo estendersi, come poi effettivamente avvenuto nel 2018, fino a comprendere le altre categorie imprenditoriali, fino al d.l. 109 del 2018 si limitava a richiedere la contribuzione solo ai gestori, ossia a soggetti che, in possesso di un titolo abilitativo di tipo concessorio, esercitassero effettivamente queste funzioni in relazione a infrastrutture o servizi direttamente regolati.

6.3 Il contenuto vincolante, nel senso negativo sopra vagliato, della sentenza n. 69 del 2017 sta quindi nell’impedire che, anche portata ai suoi massimi confini applicativi, la disposizione contrasti con i dettati costituzionali.

Tale contrasto non si verifica quando il soggetto passivo ulteriore sia individuato con riferimento alla legalità procedurale ma non intesa come regolazione di un ambito di mercato (ossia presenza di una regolazione di cui si sia meri beneficiari) ma come concreto e diretto indirizzamento di un atto di regolazione ad un operatore o ad una categoria di operatori del vasto mercato dei trasporti.

7. Tale approdo, secondo la recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. ad es. sez. VI 9 maggio 2023 n. 4646), costituisce il delicato punto di equilibrio raggiunto dal giudice delle leggi.

In relazione al quale l’attività svolta dalla odierna parte appellante, quale gestore di un’attività strettamente connessa all’infrastruttura ferroviaria utilizzata, deve intendersi ricompresa nell’ambito regolatorio attribuito ad ART.

7.1 In proposito, in linea generale, per interporto si intende un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione”.

7.2 In particolare la appellante, che opera nel segmento delle infrastrutture logistiche e dell’intermodalità. gestisce per conto terzi differenti tipologie di merci, governandone l’intero ciclo. Tanto che l'interporto viene inteso alla stregua di una banchina remota del porto di Genova.

7.3 In tale contesto il diretto collegamento con le funzioni dell’Autorità pare correttamete individuate dalle difese erariali, a titolo esemplificativo, nella regolazione in tema di accesso equo e non discriminatorio all’interporto, nonché nella funzione di garanzia affinché i canoni di accesso a tali infrastrutture e i corrispettivi per la fornitura dei servizi siano equi e non discriminatori.

8. Così ricostruita la fattispecie, sulla scorta degli orientamenti già espressi dalla sezione, può procedersi all’esame delle deduzioni di parte.

9. Preliminarmente, va esaminato l’appello incidentale – avente rilievo preliminare stante il relativo carattere dell’eccezione riproposta -, che è fondato.

9.1 Come recentemente affermato dalla Sezione, con posizione dalla quale non si ha motivo di discostarsi, le delibere impositive del contributo in questione presentano un «contenuto cogente, di immediata efficacia conformativa delle situazioni giuridiche dei soggetti incisi» che «a) individua in maniera analitica i soggetti tenuti, sia individuando il settore imprenditoriale di appartenenza (art. 1), sia l’individuazione del modo di calcolo, con riferimento ai bilanci depositati (art. 2), rendendo così immediata per i destinatari la comprensione della loro posizione rispetto all’obbligo;
b) impone una serie di obblighi attuativi, sia di carattere finanziario (art. 3) che di tipo informativo (art. 4), da concludere entro i termini ivi indicati» (Cons. stato, Sez. VI, 22 maggio 2023, n. 5067 e 5 gennaio 2021, n. 124).

9.2 Ne deriva (come in detta sede già statuito) che il provvedimento che stabilisce la misura del contributo e le modalità del versamento è da ritenersi «atto immediatamente impugnabile, essendo stata pubblicata una volta completato l’iter per l’integrazione dell’efficacia tramite l’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e stante il suo contenuto immediatamente precettivo e conformativo delle situazioni giuridiche dei soggetti regolati».

9.3 Quanto al termine di impugnazione, ess decorre dal «momento della sua pubblicazione sul sito istituzionale, onde evitare diversi trattamenti nell’ambito delle stessa categoria imprenditoriale, in quanto una “divaricazione temporale, riguardante un medesimo provvedimento, non risulta tuttavia giustificata e predicabile, di fatto del resto avvantaggiando il destinatario individuale dell’atto” e svilendo la natura professionale della parte incisa che “è plausibilmente da ritenere – in ragione dei compiti che svolge – più che frequentemente (se non quotidianamente) impegnata nella consultazione del sito istituzionale dell’Autorità, onde risulta – di contro – meno plausibile che essa non abbia percepito per tempo l’intervenuta pubblicazione della deliberazione censurata, specie se si considera che essa non è stata un atto a sorpresa ma pur sempre il frutto conclusivo di un iter procedurale ampio e complesso” (così, Cons. Stato, VI, 7 agosto 2017 n. 3936)».

9.4 Ai presenti fini non rileva la formale proposizione di un’azione di accertamento che si tradurrebbe in un inammissibile aggiramento del termine decadenziale.

9.5 Nel caso di specie appare nella sostanza pacifico come il ricorso ed i motivi aggiunti siano stati notificati oltre il termine decadenziale: ricorso principale notificato in data 12 giugno 2020, rispetto alle delibere n. 139/2016 e n. 145/2017, pubblicate sul sito web istituzionale dell’Autorità, rispettivamente, in data 18 gennaio 2017 e 26 gennaio 2018, concernenti i presupposti di pagamento, nonché rispetto alle successive determine di diffida;
primi motivi aggiunti al ricorso notificati in data 16 luglio 2020, rispetto alla delibera n. 172/2019, pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità in data 12 febbraio 2020;
secondi motivi aggiunti notificati in data 19 novembre 2020, rispetto alla delibera n. 141/2018, pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità in data 19 febbraio 2019.

10. La fondatezza dell’appello incidentale assume rilievo assorbente, a fronte del carattere processuale e preliminare dell’eccezione accolta ;
peraltro nel merito l’appello è comunque infondato alla luce delle argomentazioni spese al paragrafo 7 e seguenti.

11. Alla luce delle considerazioni che precedono l’accoglimento dell’appello incidentale comporta, in riforma della sentenza appellata, la declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado.

Sussistono giusti motivi, anche a fronte della complessità della questione, per compensare le spese del doppio grado.

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