Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-01-05, n. 202100152
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Testo completo
Pubblicato il 05/01/2021
N. 00152/2021REG.PROV.COLL.
N. 03457/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3457 del 2016, proposto da
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lo Pinto in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
AN D'IT non costituita in giudizio;
nei confronti
Unità di Informazione Finanziaria, -OMISSIS- Commissario Liquidatore della -OMISSIS- S.p.A. non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n.-OMISSIS-/2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020 il Cons. Giordano Lamberti e dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - “-OMISSIS- S.p.A.” (in seguito “-OMISSIS-” o la -OMISSIS-) era una società autorizzata allo svolgimento di attività fiduciaria in forza di autorizzazione concessa con Decreto interministeriale 8 gennaio 1975, modificato il 25 luglio 1983, il 22 marzo 1988, il 4 aprile 1995 e l’8 febbraio 2001.
Essa si inseriva in un più ampio contesto societario, in cui la società -OMISSIS- deteneva la quasi totalità delle partecipazioni azionarie di-OMISSIS-, e di -OMISSIS-.
2 – Il Ministero appellato riferisce che: all’epoca dei fatti di causa, il Presidente (con poteri di gestione) di-OMISSIS-. era il dott. -OMISSIS-, poi suicidadosi nel settembre 2012, che era altresì Presidente e socio di -OMISSIS- s.r.l.; tale ultima società e la capogruppo -OMISSIS- avevano in comune anche alcuni comproprietari (i fratelli -OMISSIS-); la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un’indagine per possibili reati connessi alla gestione di -OMISSIS- ed ha sottoposto a sequestro la società stessa, la quale ha altresì subìto la revoca dell’autorizzazione; -OMISSIS- era, a sua volta, una finanziaria di cui-OMISSIS-. – in quanto fiduciaria “statica” – si avvaleva, ed è stata a sua volta assoggettata dal Ministero dell’Economia e Finanze su proposta di AN d’IT a liquidazione coatta amministrativa.
3 – La società appellante è stata oggetto dell’ispezione dell’Aprile-Maggio 2011 da parte della AN d’IT, che aveva rilevato e segnalato all’amministrazione numerose irregolarità (anche) in materia di antiriciclaggio nonché di una seconda ispezione svoltasi a partire dal 20 settembre 2012 e sino al 20 dicembre 2012.
4 - Con lettera n. 38157 del 5 marzo 2013, l’amministrazione dava a-OMISSIS-. comunicazione, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione e successivo assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa. Quindi, valutando la sussistenza di gravi motivi di cui agli artt. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361, è stato emanato il decreto direttoriale di revoca, a cui è seguito il decreto ministeriale di assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa e di nomina del commissario liquidatore.
5 – Parte appellante ha impugnato tali provvedimenti avanti al T.A.R. per il Lazio che, con la sentenza n.-OMISSIS- del 2015, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale, in quanto proposti dalla società-OMISSIS-. in persona di un soggetto a cui era precluso l’esercizio della capacità di agire dell’ente ai sensi dell’art. 200 legge fallimentare.
6 – Avverso tale sentenza hanno proposto appello la società ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico.
All’udienza del 17 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 - Con il primo ed il secondo dei motivi di appello la società critica la correttezza della gravata declaratoria dell’inammissibilità, insistendo nel sostenere la propria legittimazione, mediante gli organi societari originari, all’impugnazione del provvedimento che l’ha posta in liquidazione coatta amministrativa.
La censura deve trovare accoglimento.
Il T.A.R. ha errato nel non considerare la peculiarità del ricorso in esame che attiene all’impugnazione di un provvedimento che, tra i propri effetti, ha anche quello di determinare la perdita di legittimazione degli organi sociali.
1.1 - La legittimazione alla contestazione del provvedimento amministrativo che ha degradato lo status giuridico della società, disponendone la soggezione a una procedura concorsuale, non può obbedire al criterio generale stabilito dall’art. 200 della l. fall. da riferirsi agli altri rapporti giuridici (attivi o passivi) intestati alla società posta in liquidazione coatta amministrativa, nei quali quest’ultima a seguito dell’apertura della procedura sarà rappresentata in giudizio per mezzo del commissario liquidatore, così come spetta a quest’ultimo promuovere (o resistere ad) azioni giudiziarie riferibili, in via generale, all’attività d’impresa della società ( ex multis Cass. Civ., sez. I, 22 gennaio 2014, n.1280).
Nel caso di specie, non vengono in considerazioni rapporti giuridici afferenti all’attività della società, ma l’esistenza dei presupposti legittimanti l’adozione dell’atto costitutivo del nuovo (e più sfavorevole) status giuridico.
Come già affermato dalla giurisprudenza della Sezione ( cfr. Cons. St. n. 542/2017), in quest’ultima ipotesi, non ha alcun senso attribuire la legittimazione processuale al commissario liquidatore, il cui mandato gestorio resta del tutto estraneo a quel tipo di attività giudiziaria, mentre appare fisiologico il riconoscimento della legittimazione ad causam agli organi della società in bonis che, limitatamente a quel tipo di controversia, conservano la capacità di agire in giudizio al fine di contestare, a tutela di un interesse personale, e, come tale, non trasferito alla gestione commissariale, la validità del provvedimento che ha prodotto l’effetto della degradazione dello statu s giuridico della società e, quindi, una lesione propria (in via esclusiva) della società in bonis (e non certo di quella costituita dal provvedimento che si intende contestare).
Tale soluzione, oltre ad essere la più coerente con i principi processuali generali in tema di legittimazione e di interesse ad agire, che esigono che le predette condizioni dell’azione siano riconosciute solo in capo al soggetto titolare della posizione soggettiva controversa, risulta anche confermata dalla giurisprudenza che ha riconosciuto negli organi titolari della gestione dell’impresa (quando era in bonis ), e non nel commissario liquidatore, i contraddittori naturali (e necessari) delle controversie aventi ad oggetto lo stato di insolvenza, anche sulla base del rilievo che la nomina del commissario non implica la cessazione definitiva degli organi ordinari, ma comporta solo la sospensione temporanea delle loro funzioni (Cass. Civ., sez. I, 4 luglio 2013, n.16746: “ in tema di liquidazione coatta amministrativa, poiché lo stato d’insolvenza si riferisce alla attività di gestione anteriore alla nomina del commissario liquidatore e quindi alla società, il contraddittorio sul relativo accertamento deve costituirsi nei confronti degli ultimi titolari dell’organo esterno della società medesima, in grado di validamente interloquire su tali vicende indipendentemente dal fatto che, alla data del relativo d.m., le loro funzioni ordinarie, anche di rappresentanza, siano cessate, o, meglio, sospese ”).
Alle considerazioni che precedono consegue il riconoscimento della legittimazione processuale in capo agli organi della società appellante, dovendosi in tale senso riformare la sentenza impugnata.
2 - L’accoglimento dell’appello sotto tale profilo processuale impone di procedere all’esame delle censure (ritualmente riproposte) rivolte contro i provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado.
Ai sensi dell’art. 1, co. 1, d.l. 5 giugno 1986, n. 233: “ Le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, nei confronti delle quali venga […] pronunciata […] la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 2 della legge suindicata o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell’autorità giudiziaria competente, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il quale sono altresì nominati il commissario o i commissari liquidatori. Con successivo decreto è nominato il comitato di sorveglianza ”.
Al riguardo, giova ricordare che sono stati contestati a-OMISSIS-. i seguenti rilievi emersi nel corso dell’ispezione: a) irregolare tenuta dell’AUI (Archivio Unico Informatico) e difficoltà nel ricercare ed esaminare records non stampati ma che sarebbero fisicamente presenti nell’archivio elettronico; b) insufficienza (talvolta perfino assenza) degli accertamenti in tema di adeguata verifica;