Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-02-02, n. 202100943

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-02-02, n. 202100943
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100943
Data del deposito : 2 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2021

N. 00943/2021REG.PROV.COLL.

N. 04454/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4454 del 2014, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n.12,



contro

il signor RO VO, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Greco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, n. 57,



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, (Sezione Prima), n. 1843/2014, resa tra le parti, concernente il mancato riconoscimento di anzianità di servizio ai fini della maggiorazione r.i.a.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor RO VO;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, il Cons. Antonella Manzione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il sig. RO VO, collaboratore amministrativo presso il Ministero dell’Interno all’epoca dei fatti di cui è causa, già proveniente dall’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, impugnava i provvedimenti con i quali l’Amministrazione, nel valutare la sua istanza di maggiorazione stipendiale ai sensi dell’art. 9, comma 4, del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, aveva escluso il precedente servizio, all’epoca riconducibile ad altro comparto, dalla valutazione della complessiva anzianità professionale

Il Tribunale adito accoglieva il gravame sul rilievo che ai fini dell’applicazione dell’art. 9, comma 4, del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, anche nella ipotesi di passaggio tra amministrazioni appartenenti a diversi comparti di contrattazione, avrebbe dovuto tenersi conto dell’intero periodo di servizio svolto dal dipendente.

Con atto notificato in data 15 maggio 2014 il Ministero dell’Interno ha impugnato la predetta decisione. Afferma al riguardo che, agli effetti della maggiorazione prevista dal citato decreto del 1990, possono assumere rilevanza esclusivamente i servizi svolti alle dipendenze di Amministrazioni appartenenti al medesimo comparto, e ciò alla luce della portata letterale della disciplina in materia volta a “premiare” la progressiva specializzazione nel settore di competenza al cui conseguimento sarebbe subordinato il beneficio invocato, nel pieno rispetto del principio di eguaglianza, che impone di trattare diversamente situazioni diverse.

Per resistere al giudizio si è costituito il sig. VO il quale controdeduce le tesi argomentative svolte dall’Amministrazione osservando come l’interpretazione

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