Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-05-13, n. 201502376
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N. 02376/2015REG.PROV.COLL.
N. 08515/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8515 del 2012, proposto da L T, rappresentato e difeso dall'avv. M G S, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Monte in Roma, Lungotevere Vittoria, n. 10;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, rappresentata e difesa dagli avv. G F e T B, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Farsetti in Roma, Via Tarvisio, 2;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4235 del 2010, resa tra le parti, concernente: pagamento di differenze retributive per l’esercizio di mansioni superiori;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per il ricorrente l’avv. Scola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. L T ha formulato domanda per l’ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza di questo Consiglio, sez. V, n. 4235 del 2010, con la quale - in riforma della sentenza del T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro sez. II, n. 1127 del 2007 - è stato riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento di differenze retributive per l’esercizio delle mansioni superiori di primario nel periodo 25 giugno 1990 – 25 gennaio 1994.
L’ Azienda sanitaria provinciale intimata eccepiva, con richiamo all’art. 6 bis del d.l. n. 158 del 2012, convertito con legge n. 189 del 2012, l’inammissibilità della domanda di esecuzione – avente ad oggetto crediti vantati nei confronti di Regione sottoposta al piano di rientro del disavanzo nel settore sanitario - stante il divieto di ogni azione esecutiva, ivi compreso il giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 112 cod. proc. amm., che altererebbe l’ordine e le modalità di pagamento dei debiti pregressi quale stabilito dall’organo commissariale.
La Sezione, a fronte delle puntuali disposizione di legge, dava atto della preclusione di ogni pronunzia di condanna nei confronti dell’ Amministrazione inadempiente.
Sul rilievo che l’ Azienda sanitaria convenuta non aveva però fornito elementi sulla pregressa attività di ricognizione della posizione debitoria del ricorrente, né in ordine al suo inserimento nel piano volto ad individuare modalità e tempo del pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, la domanda di ottemperanza era accolta nei soli limiti degli adempimenti previsti dal menzionato art. 11, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, con obbligo di ogni conseguente iniziativa ed attività ricognitiva dell’ A.S.P. di Crotone.
Con successiva istanza del 22 febbraio 2015 il dott. T - fatto richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge impeditive delle azioni esecutive e di ottemperanza, nel testo da ultimo risultante dall’art. 6 bis del d.l. n. 158 del 2012, convertito nella legge n. 189 del 2012 - ha chiesto l’adozione di ogni conseguente misura attuativa del giudicato per il pagamento delle somme dovute per l’esercizio delle mansioni superiori di primario nel periodo 25 giugno 1990 – 25 gennaio 1994, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta con l’incarico di provvedere in luogo dell’ Amministrazione inadempiente.
L’ Amministrazione non ha fornito elementi circa l’avvenuta ottemperanza al giudicato.
2. Il ricorso va accolto.
Come posto in rilievo dal ricorrente con sentenza n. 186 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, della legge 220 del 2010, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 17, comma 4, lett. c), della legge n. 111 del 2011 e dall’art. 6 bis, comma 2, lett. a) e b) della legge n. 189 del 2012, per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, in quanto, sospendendo prolungatamente (di proroga in proroga) la tutela esecutiva, non solo sono vanificati gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai creditori delle aziende sanitarie, ma si determina anche una disparità di trattamento tra le parti
L’ effetto tipico della sentenza n. 186 del 2013 comporta il venir meno con efficacia ex tunc della disposizione di legge sospettata di incostituzionalità e, con esso, dell’impedimento della tutela esecutiva assicurata, nel caso di specie, dal giudizio di ottemperanza;
Non essendo contestata la pretesa azionata dal dott. T deve, in conseguenza ,ordinarsi all’ Azienda sanitaria convenuta di porre in essere ogni conseguente attività adempitiva di calcolo e pagamento delle differenze retributive dovute per l’esercizio delle funzioni primariali nel periodo in precedenza indicato, con maggiorazione di interressi e rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i seguenti criteri.
- la rivalutazione monetaria e gli interessi legali vanno conteggiati separatamente sull’originario importo nominale del credito (al netto delle ritenute previdenziali e fiscali ed alla data di maturazione di ciascun rateo di pagamento) stante la diversa funzione che detti corrispettivi accessori sono chiamati ad assolvere, nel primo caso risarcitoria del danno da svalutazione;nel secondo compensativa della perdita subita da chi riceve tardivamente una somma di danaro fruttifera per definizione;
- gli interessi dovuti non possono produrre a loro volta interessi e nel calcolo della rivalutazione va applicato l’indice vigente alla data della decisione (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 18 del 13 aprile 2011);
- sulla somma dovuta per rivalutazione monetaria non vanno calcolati interessi legali in base ad una progressiva e frazionata valutazione del danno da svalutazione nel periodo afferente al ritardato pagamento (cfr. sui riferiti criteri l’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 15.06.1998);
- a partire dalla data del 1°.01.1995, ai sensi dell’art. 22, comma 36°, della legge 23.12.1994, n. 724, recante disposizioni sul cumulo fra credito per interessi e rivalutazione monetaria, l’importo dovuto per interessi va portato in detrazione della somma spettante a ristoro del danno sofferto per svalutazione monetaria (cfr. etiam regolamento applicativo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, n. 352 del 01.09.1998).
Ai fini dell’ottemperanza è assegnato in termine di giorni 40 (quaranta) dalla data di comunicazione della presente decisione o da quella di notifica se anteriore
In caso di persistente inadempimento è nominato fin d’ ora Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Crotone affinché, direttamente o tramite un funzionario da lui delegato, provveda in funzione sostitutiva agli adempimenti di cui innanzi nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Fissa fin d’ora in euro 1000,00 (mille/00) il compenso per l’attività commissariale ove espletata, con onere di corresponsione a carico dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000/00 (duemila/00), oltre i.v.a. e c.a., in favore della parte istante.