Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-03-15, n. 201101589

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-03-15, n. 201101589
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101589
Data del deposito : 15 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08485/1999 REG.RIC.

N. 01589/2011REG.PROV.COLL.

N. 08485/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8485 del 1999, proposto da:
A F, rappresentato e difeso dagli avv.ti A e P E, con domicilio eletto presso i medesimi in Roma, viale dell’Università n. 11;

contro

Comitato Regionale di Controllo - Sezione decentrata della Provincia di Reggio Calabria, Regione Calabria, Comune di Galatro, non costituiti nel presente grado;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00467/1999, resa tra le parti, concernente AUMENTO COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2010 il Cons. B L e udito per le parti l’avvocato Ermetes;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il T.A.R. per la Calabria, con la sentenza in epigrafe, dichiarava irricevibile il ricorso n. 606 del 1986 (notificato alle amministrazioni resistenti il 26 e 27 maggio 1986), proposto da A F, tesoriere del Comune di Galatro, avverso la delibera del 31 gennaio 1986 del comitato regionale di controllo, sezione di Reggio Calabria, di annullamento della deliberazione della giunta municipale di Galatro n. 1024 del 21 dicembre 1985 (pubblicato all’albo pretorio dal 14 al 19 febbraio 1986), con la quale il compenso annuo per il servizio di tesoreria era stato aumentato da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1985, rilevando d’ufficio la tardività della proposizione del ricorso, oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto gravato all’albo pretorio. Dichiarava le spese di causa interamente compensate fra le parti.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, lamentando l’erronea declaratoria d’irricevibilità del ricorso, in quanto il termine d’impugnazione decorreva non già dalla pubblicazione, bensì dalla notificazione del provvedimento ad esso istante, quale principale e diretto destinatario dei relativi effetti, eseguita per la prima volta solo in data 12 aprile 1996. Nel merito, riproponeva i motivi dedotti in prime cure e, in riforma della gravata sentenza, chiedeva l’accoglimento del ricorso in primo grado, con vittoria di spese.

3. Sebbene ritualmente evocate in giudizio, le Amministrazioni appellate omettevano di costituirsi.

4. All’udienza pubblica del 21 dicembre 2010 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è fondato e merita accoglimento.

2. E’, segnatamente, fondato il motivo d’appello, con cui è dedotta l’erronea declaratoria d’irricevibilità del ricorso in primo grado, in quanto:

- (i) la pubblicazione all’albo pretorio non è sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell’atto da parte dei soggetti, ai quali l’atto direttamente si riferisce e interessati a impugnarlo, ai quali il provvedimento, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, deve essere notificato o comunicato direttamente (v. in tal senso, per tutte, C.d.S., Sez. V, 23 giugno 2008, n. 3112);

- (ii) il ricorrente in primo grado, all’epoca gestore del servizio di tesoreria del Comune di Galatro, è indubbiamente da qualificare alla stregua di soggetto direttamente interessato dagli effetti del gravato provvedimento di annullamento della delibera comunale di aumento del compenso per il servizio, essendo il medesimo peraltro espressamente contemplato nel gravato provvedimento;

- (iii) ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione del provvedimento non era dunque sufficiente la pubblicazione all’albo pretorio, ma occorreva la notificazione all’istante, mai avvenuta prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado (v. certificazione del sindaco del Comune di Galatro del 15 giugno 1999, attestante l’intervenuta notifica del provvedimento al ricorrente solo in data 12 aprile 1996, a causa già pendente), sicché il ricorso in primo grado è stato proposto tempestivamente.

S’impone dunque la riforma della gravata sentenza, con conseguente ingresso delle questioni di merito.

3. I motivi di ricorso in primo grado (eccesso di potere sub specie di carenza di motivazione e violazione della circolare regionale n. 1723 del 21 dicembre 1984) sono fondati e vanno accolti.

Mentre, invero, la deliberazione n. 1024 del 21 dicembre 1995 della giunta municipale, con la quale il compenso per il servizio di tesoreria è stato determinato nell’importo annuo di lire 10.000.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1985, è ampiamente motivata, sia con richiamo alla circolare regionale n. 1723 del 21 dicembre 1984 – che per i comuni con una popolazione da 2.501 a 5.000 (in cui rientra il Comune di Galatro) stabiliva un compenso annuo di lire 10.000.000 –, sia con riguardo al notevole aumento del “ movimento di cassa in conseguenza anche dei nuovi compiti attribuiti ai comuni da disposizioni di legge e per tutte le spese relative al servizio termale ” (v. così, testualmente, la citata delibera) e all’incremento delle spese di gestione e del personale del servizio di tesoreria, il gravato provvedimento di annullamento adottato dal comitato regionale di controllo si limita, per contro, all’enunciazione apodittica che l’aumento del compenso deliberato dalla giunta municipale “ non appare giustificato ”, senza ulteriore motivazione, così incorrendo nei vizi di manifesta violazione dell’obbligo motivazionale e di palese violazione della citata circolare regionale.

Per le ragioni esposte, il ricorso in primo grado va accolto, con sequela di annullamento del gravato provvedimento.

4. Considerato l’esito della causa, le spese del doppio grado, liquidate in parte dispositiva, vanno poste a carico dell’appellata Amministrazione regionale.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi