Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-08-16, n. 201005712
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N. 05712/2010 REG.DEC.
N. 00806/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 806 del 1999, proposto da:
A A A, vedova di P F, e P G, P A, P P e P E, in qualità di eredi di P F; rappresentati e difesi dall'avv. O M, con domicilio eletto presso O M in Roma, via Arno, 6;
contro
Comune di Cosenza, non costituito;
nei confronti di
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO n. 00330/1998, resa tra le parti, concernente EQUO INDENNIZZO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2010 il Cons. Aniello Cerreto. Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR Calabria-Catanzaro ha respinto il ricorso proposto dalla sig.ra Amantea, vedeva di P F, e dai figli del sig. P, avverso il comune di Cosenza per conseguire l’equo indennizzo negato con deliberazione comunale del 27 febbraio 1997, con il richiamo del parere del C.P.P.O.
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che la procedura di liquidazione dell’equo indennizzo si conclude con il parere obbligatorio del C.P.P.O. che si pronuncia sul nesso di dipendenza dell’infermità da causa di servizio e che nella specie l’Amministrazione comunale aveva correttamente operato adeguandosi al parere negativo dell’organo consultivo.
2.Avverso detta sentenza hanno proposto appello i ricorrenti originari, deducendo difetto di motivazione della deliberazione comunale che non aveva tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione medica ospedaliera, né poteva considerarsi adeguatamente motivato il parere del C.P.P.O.
3.Il C.P.P.O., costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’appello sostenendo che il parere reso era sufficientemente motivato.
All’udienza del 28 maggio 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4.L’appello è infondato.
4.1.Come è noto, l'art. 5 bis del decreto legge 21.9.1987 n. 387 - aggiunto dalla legge di conversione 20.11.1987 n. 472 - dispone al comma 1 nel senso che "I giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia nonché degli altri dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all' articolo 166 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.".
Pertanto, l'accertamento sulla dipendenza dell'infermità da causa di servizio del pubblico dipendente effettuata dalla Commissione Medica Ospedaliera può considerarsi definitivo solo ad alcuni limitati fini (ad es. la concessione dell'aspettativa, la misura degli assegni durante tale periodo, il rimborso delle spese di cura e di decesso per causa di servizio, il mantenimento del premio incentivante nel periodo di assenza dal servizio, ecc.,) mentre per quanto riguarda il procedimento relativo alla concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata - essendo espressamente previsto il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie di cui appunto all'art. 166 T.U. - compete a tale organo l'accertamento della dipendenza e della classifica dell'infermità da causa di servizio (cfr. Corte cost. n.209/1996 ;Cons. Stato sez. V n. 3544/2000) , sez. VI n. 5808/2001 e sez. IV Sez. n. 1122/2004).
Quanto sopra rende ragione della possibilità del C.P.P.O.di pervenire ad una conclusione difforme da quanto in precedenza ritenuto dalle C.M.O.
4.2.Tuttavia, l'appellante sostiene che è proprio il parere del C.P.P.O. ad essere immotivato, per cui il provvedimento di diniego di concessione del beneficio sarebbe illegittimo essendosi l'Amministrazione limitata a recepire passivamente le risultanze del giudizio conclusivo formulato dal Comitato. Ma neppure detta doglianza può essere condivisa nella specie.
Occorre considerare che l'ordinamento nella materia in questione non mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla Commissione medica ospedaliera;pertanto, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del C.P.P.O. s'impone all'Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate, con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo all'Amministrazione è ipotizzabile solo per l'ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio ma non vincolante (V. Cons. di Stato sez. VI 22.1.2001 n. 183).
Quanto alla ritenuta incongruità del giudizio formulato dal Comitato, in quanto l'Organo consultivo non avrebbe tenuto conto dell'incidenza, almeno concausale, delle peculiari situazioni di lavoro in cui l’interessato si era trovato ad operare (che aveva svolto l’attività di netturbino dal 1959 al 1964), va rilevato che i giudizi medico-legali espressi dagli organi tecnico consultivi ai fini dell'accertamento della dipendenza di un'infermità del pubblico dipendente da causa di servizio sono giudizi aventi connotati di discrezionalità tecnica, sindacabili in sede di legittimità solo per irragionevolezza, incongruità ed incompletezza: ipotesi queste che, a giudizio del Collegio, non ricorrono nella fattispecie all'esame.
Invero, il Comitato nel proprio parere, relativamente ai profili oggetto di interesse ai fini del presente giudizio di appello, si è così espresso:
“L’infermità Cirrosi epatica HBsAg positiva scompensata. Coma epatico. Arresto cardiocircolatorio. Exitus”, non può considerarsi dipendente da causa di servizio, trattandosi di forma morbosa dovuta a proliferazione disordinata dello stroma connettivale epatico, sull’insorgenza e decorso della quale non possono aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale, gli addotti eventi del servizio prestato quale netturbino nel periodo 1957-66, durante il quale non risulta che a causa dello stesso l’interessato abbia sofferto di epatite virale ovvero sia stato sottoposto all’azione nociva di agenti epatossici.
Da quanto sopra, anche sulla base del riscontro della documentazione agli atti di causa, emerge che il Comitato ha compiutamente e congruamente motivato il proprio parere, senza che siano ravvisabili profili di irragionevolezza o incompletezza. anche in considerazione del fatto che il decesso del dipendente è intervenuto nel 1994, a circa trent’anni di distanza del periodo di servizio di netturbino, dal momento che il sig. P era stato destinato a mansioni impiegatizie dal maggio 1964 in poi.
5.Per quanto considerato l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione del spese del presente grado di giudizio.