Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 2024-09-12, n. 202403430

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 2024-09-12, n. 202403430
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403430
Data del deposito : 12 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2024

N. 06516/2024 REG.RIC.

N. 03430/2024 REG.PROV.CAU.

N. 06516/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6516 del 2024, proposto da Matco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M M e L P, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, n. 247/2024, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sona;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati L P per la parte appellante e S C per il Comune appellato;

Ritenuto che, ad una sommaria delibazione, non si rinvengono elementi che consentano di ravvisare il fumus della richiesta;

Considerato che, quanto al periculum , il Comune ha fornito all’interessata un tempo adeguato per sgombrare l’area, evitando conseguenze pregiudizievoli per la società;

Ritenuto che comunque la società ha ereditato una situazione che era stata tollerata per molti anni tanto da poter indurre a ritenere che essa fosse legittima sul piano edilizio cosicché appare equo compensare le spese della fase cautelare d’appello;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi