Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-01-04, n. 201600003
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N. 00003/2016REG.PROV.COLL.
N. 05526/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5526 del 2014, proposto da:
Vodafone Omnitel Bv, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati M S, P G B e M P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Cicerone, 44;
contro
Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati G P, L P, A M e B M G, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Flaminia, 79;
Provincia autonoma di Bolzano, non costituita in giudizio nel presente grado;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Luigi Luciani, 1;
Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Tudor e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via G.P. Da Palestrina, 47;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 00132/2014, resa tra le parti e concernente: nulla-osta per stazione radio base;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015, il Consigliere B L e uditi, per le parti, gli avvocati Feroci, per delega dell’avvocato Sica, Polonioli, Andrea Manzi, per delega dell’avvocato Sartorio, e Lattanzi;
1. RILEVATO che la difesa della società appellante, soccombente in primo grado, con atto depositato il 3 dicembre 2015 ha chiesto la dichiarazione dell’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, essendo l’oggetto del contendere nelle more rimasto superato dalle sopravvenute vicende amministrative meglio precisate nel menzionato atto difensivo;
RITENUTO, al riguardo, che il venir meno dell’interesse all’impugnazione può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva della stessa parte appellante in relazione a sopravvenienze da essa ritenute estintive di detto interesse, poiché la medesima, in virtù del principio dispositivo, deve ritenersi titolare della facoltà processuale di non continuare nella coltivazione dell’impugnazione in ragione delle dedotte sopravvenienze;
CONSIDERATO che l’appello deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
RITENUTO – alla luce di una valutazione di ogni circostanza connotante la presente controversia – che ricorrano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti;