Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-04, n. 202200035

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-04, n. 202200035
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200035
Data del deposito : 4 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2022

N. 00035/2022REG.PROV.COLL.

N. 09305/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 9305 del 2014 proposto dal Comune di Montecarlo in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V C e con domicilio eletto presso il suo Studio (Studio legale Lessona) in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 18;

contro

la sig.ra O C, non costituita in giudizio;
la sig.ra M G C, il sig. A C e la sig.ra D L, rappresentati e difesi dagli avvocati A C e R T e con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Bisagno n. 14;

nei confronti

della Soprintendenza per i beni architettonici artistici ed etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara in persona del Soprintendente pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
del Ministero per i beni e le attività culturali in persona del Ministro pro tempore , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
del Ministero dell'interno in persona del Ministro pro tempore , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
della sig.ra Beatrice Brunori, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana n. 1315/2014, resa tra le parti e concernente provvedimenti su lavori d'urgenza.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio sopra indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione depositata il giorno 11 novembre 2021 dal Comune di Montecarlo;

Vista la richiesta di passaggio in decisione depositata il 12 novembre 2021 dagli appellati costituiti, con richiamo all’art. 13- quater delle Norme di attuazione del codice del processo amministrativo;

Relatore nell'udienza pubblica del 16 novembre 2021 il Cons. Giancarlo Luttazi;

Nessuno comparso in udienza per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.1- Con atto d’appello notificato il 29 ottobre 2014 (data di spedizione) alla sig.ra O C, alla sig.ra M G C, al sig. A C, alla sig.ra D L, alla Soprintendenza per i beni architettonici artistici ed etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dell'interno e alla sig.ra Beatrice Brunori, e depositato il 18 novembre 2014, il Comune di Montecarlo ha impugnato, chiedendone sospensione cautelare, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana n. 1315/21014, pubblicata il 22 luglio 2014, la quale ha accolto - con condanna del Comune di Montecarlo alle spese e compensazione di esse nei confronti delle Amministrazioni statali costituite in giudizio, il ricorso n. 899/2013, articolato in sei motivi e proposto dai suddetti appellati sig.ra O C, sig.ra M G C, sig. A C, sig.ra D L per l'annullamento, previa sospensione, delle ordinanze sindacali 11 aprile 2013, n. 30 e 9 maggio 2013, n. 48, con le quali era stata ordinata ai ricorrenti l'esecuzione di una serie di lavori d'urgenza su mura soggette alla legge 1 giugno 1939 n. 1089 (facenti parte della cinta muraria dichiarata, con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 17 aprile 1974, di interesse particolarmente importante), nonché di tutti gli atti connessi a quelle ordinanze, fra cui, in parte qua , l'ordinanza sindacale 7 giugno 2013, n. 58 (avente come oggetto: ” Proroga ordinanza n. 48 del 09.05.2013 relativa al crollo di porzione di cinta muraria di Montecarlo ”) e la nota della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara prot. n. 4456 del 12 aprile 2013 (avente come oggetto: ” Cinta muraria del Comune di Montecarlo (Lucca) - Frana versante est di Montecarlo del 18 marzo 2013. Interventi somma urgenza ”).

In particolare:

- l’impugnata ordinanza sindacale contingibile e urgente 11 aprile 2013, n. 30 aveva come oggetto: ” Ordinanza contingibile e urgente a seguito del crollo di porzione di cinta muraria di Montecarlo ”, ed il seguente contenuto:

<< PREMESSO:

- che a seguito delle forti precipitazioni atmosferiche avvenute il 18 marzo 2013 è avvenuto un crollo di una porzione della cinta muraria di Montecarlo e più specificatamente di quelle denominate della "Casa del Capitano”;

-che tale crollo ha interessato un tratto di cinta muraria di circa 20 mt con il materiale derivante che è andato ad interessare invadendola e rendendo intransitabile via comunale della Fonte;
CONSIDERATO:

- che le porzioni rimanenti della cinta muraria denominata della "Casa del Capitano" presentano, specialmente quelle poste sul lato prospettante via comunale della Fonte, dei segni di cedimento tali da far presupporre una situazione dì pericolo per l'uso dei terreni sottostanti;

- che in base ai sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali il 5 aprile 2013 e 9 aprile 2013 si è verificato lo stato di effettivo pericolo;

- che rimane presente una situazione di pericolo derivante dal possibile collasso di una ulteriore parte della cinta muraria denominata della "Casa del Capitano" che potrebbe interessare i terreni sottostanti e/o di un ulteriore cedimento del terreno del giardino della Casa del Capitano;

DATO ATTO che è stato provveduto alla chiusura al transito veicolare e pedonale della via comunale della Fonte;

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;

VISTO gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA per quanto sopra espressamente detto

A)

Ai sig.ri C M G, C A, C O e L D i seguenti interventi

- di predisporre un adeguato sistema di monitoraggio delle lesioni presenti sulla rimanente cinta muraria con predisposizione di vetrini e/o fessurimetri o altro, il cui schema dovrà essere trasmesso a questo Ente con anche indicati i tempi di lettura;

- di predisporre nel giardino della Casa del Capitano un adeguato sistema di smaltimento delle acque che non vada a interessare il corpo della frana;

- di predisporre un’adeguata chiusura del giardino della Casa del Capitano al fine di evitare l'avvicinamento dì persone alla zona interessata dalla frana.

Si specifica che tali interventi dovranno essere eseguiti entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della presente sotto la direzione di un professionista abilitato che dovrà essere comunicato a questo Ente.

B)

Ai sig.ri B B, C M e M E per i motivi di pericolo richiamati in premessa, di vietare l'utilizzo dei terreni identificati catastalmente nel foglio 7 mappali 749 e 267. >>;

- l’impugnata nota della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara prot. n. 4456 del 12 aprile 2013 (avente come oggetto:” Cinta muraria del Comune di Montecarlo (Lucca) - Frana versante est di Montecarlo del 18 marzo 2013. Interventi somma urgenza”), indirizzata al Comune di Montecarlo, ai proprietari delle mura suddette e ai proprietari dei terreni sottostanti, verificato lo stato di fatto e valutato un pericolo per la pubblica incolumità e l'integrità fisica del bene tutelato, recava al Comune le seguenti richieste:

“disporre l'effettuazione, in raccordo con i proprietari del bene tutelato e di intesa con questo ufficio, delle seguenti operazioni urgenti, che risultano essere presupposto imprescindibile per l'eventuale e futuro intervento di recupero e ricostruzione della parte di cinta muraria crollata: prevedere, in attesa dell'adozione dei provvedimenti definitivi, tutte le opere e misure atte a garantire la messa in sicurezza delle murature storiche ancora in loco, che si trovano a rischio di instabilità indotto dal dissesto del terreno, dal crollo già avvenuto di una porzione di muratura e da un quadro fessurativo che denuncia la presenza di numerose discontinuità murarie;
predisporre un adeguato sistema di monitoraggio del quadro fessurativo delle murature, così da poter comprendere se è presente un dissesto ancora in atto e predisporre tutte le misure necessarie per contrastarlo;
affidare ad un ingegnere lo studio di una soluzione progettuale che garantisca il consolidamento del terreno e del sito per scongiurare un ulteriore dissesto;
la sistemazione di versante da realizzare deve essere funzionale al contenimento dei rischi idro-geologici e all'eventuale intervento di ripristino della parte crollata di cinta muraria. Dopo l'esecuzione dei sopradescritti interventi di messa in sicurezza potranno essere rimossi, assicurandone una idonea conservazione, gli elementi di crollo e potrà essere valutata la metodologia più idonea per la ricostruzione della parte crollata e il consolidamento delle murature esistenti
.”;

- la ulteriore e pure impugnata ordinanza sindacale contingibile e urgente 9 maggio 2013, n. 48 - considerato che il 3 maggio 2013 gli attuali appellati M G C, A C, O C e D L avevano inviato al Comune di Montecarlo nota assunta il 4 maggio 2013 con prot. n. 4949 con cui davano atto di aver realizzato interventi a seguito della citata ordinanza contingibile e urgente 11 aprile 2013, n. 30;
e dato atto della pure citata impugnata nota della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara prot. n. 4456 del 12 aprile 2013 – ha ordinato ai suddetti attuali appellati M G C, A C, O C e D L quanto segue:

prevedere, in attesa dell'adozione dei provvedimenti definitivi, tutte le opere e misure atte a garantire la messa in sicurezza delle murature storiche ancora in loco, che si trovano a rischio di instabilità indotto deal dissesto del terreno, dal crollo già avvenuto di una porzione di muratura e da un quadro fessurativo che denuncia la presenza di numerose discontinuità murarie entro 120 giorni dalla notifica del presente atto;

affidare ad un ingegnere lo studio di una soluzione progettuale che garantisca il consolidamento del terreno e del sito per scongiurare un ulteriore dissesto;
la sistemazione di versante da realizzare deve essere funzionale al contenimento dei rischi idro-geologici e all'eventuale intervento dì ripristino della parte crollata. Il progetto secondo le modalità sopracitate dovrà essere consegnato alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le Provincie di Lucca e Massa Carrara e all'Ufficio Protocollo del Comune di Montecarlo entro 30 giorni dalla notifica del presente atto”
;

- la successiva e pure impugnata ordinanza sindacale 7 giugno 2013, n. 58 (avente come oggetto: ” Proroga ordinanza n. 48 del 9 maggio 2013 relativa al crollo di porzione di cinta muraria di Montecarlo ”) – prospettando una richiesta di proroga da parte di uno dei destinatari delle suddette ordinanze (la sig.ra L D, latrice della lettera datata 1° giugno 2013 assunta al protocollo dell'Ente il 7 giugno 2013 al n. 6185) e l’assenza di attuali dinamiche evolutive del fenomeno (come da Relazione di geometra del 3 giugno 2013 assunta al protocollo dell'Ente il 4 giugno 2013 al n. 6038) – così disponeva:

“… prorogare alla data del 18/07/2013 il termine previsto nell'Ordinanza Sindacale n. 48 del 9 maggio 2013 a carico dei sig.ri C M G, C A, C O e L D e relativo alla presentazione presso Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le Provincie di Lucca e Massa Carrara e all'Ufficio Protocollo del Comune di Montecarlo di un progetto redatto da ingegnere abilitato che garantisca il consolidamento del terreno e del sito, la sistemazione del versante e l'eventuale intervento di ripristino della parte crollata.

Rimangono in essere tutti gli altri obblighi previsti nell'Ordinanza n. 48 del 9 maggio 2013 ”.

1.2 - La sentenza appellata ha preliminarmente rilevato la tardività delle ultime produzioni documentali di parte ricorrente (del 24 maggio 2014 e del 4 giugno 2014), essendo stato effettuato il relativo deposito, senza giustificazioni del ritardo, oltre i quaranta giorni liberi rispetto alla pubblica udienza del 25 giugno 2014. E nel merito ha accolto il primo dei sei motivi del ricorso ed assorbito gli ulteriori cinque motivi, così condividendo l’assunto dei ricorrenti secondo cui gli atti impugnati presentavano grave difetto di istruttoria e di motivazione laddove avevano ritenuto che le mura cittadine, nella porzione antistante il fabbricato di essi ricorrenti, fossero di loro proprietà.

L’appello reca i seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione artt. 34,73 e 88 del d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010. Difetto di motivazione;

2) Violazione e/o falsa applicazione art. 88 del d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010. Erronea valutazione di un fatto decisivo - Difetto di motivazione;

3) Violazione e/o falsa applicazione art. 88 del d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010. Violazione e/o falsa applicazione art. 2697 c.c. - Erronea valutazione di un fatto decisivo. Difetto di motivazione e contraddittorietà ”.

1.3 – La Soprintendenza per i beni architettonici artistici ed etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'interno hanno depositato unico atto formale di costituzione nonché, il 7 settembre 2021, documenti.

La sig.ra M G C, il sig. A C e la sig.ra D L si sono costituiti per resistere, successivamente depositando documenti, nonché memorie le quali: hanno rilevato che l’appello è stato superato da successive determinazioni dell’Amministrazione statale;
chiesto il rigetto dell’appello;
riproposto i motivi dal secondo al sesto del ricorso di primo grado, assorbiti dal Tar.

Il Comune ha depositato memorie.

In esito ad avviso di perenzione consegnato il 19 dicembre 2019 parte appellante ha depositato, in data 8 maggio 2020, domanda di fissazione di udienza.

Il Comune di Montecarlo ha depositato in data 11 novembre 2021 richiesta di passaggio in decisione senza discussione.

Gli appellati hanno depositato il 12 novembre 2021 richiesta di passaggio in decisione richiamando l’art. 13- quater delle Norme di attuazione del codice del processo amministrativo.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 16 novembre 2021.

DIRITTO

1. - L’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse va disattesa.

Parte appellata rileva che con nota prot. n. 13731 del 20 novembre 2014 la Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara ha comunicato ai sig.ri Checchi e Lombardi nonché al Comune di Montecarlo l’avvio del procedimento finalizzato alla realizzazione di un intervento di messa in sicurezza delle mura di Montecarlo nel tratto oggetto dei crolli e dei dissesti, in corrispondenza delle proprietà, tra le altre, anche dei sig.ri Checchi e Lombardi. Sicché i provvedimenti originariamente impugnati dagli odierni appellati sarebbero da ritenersi ormai superati per effetto dell’avvio di un procedimento tipico - ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - per la realizzazione dei medesimi interventi di messa in sicurezza delle mura già imposti dalle ordinanze contingibili e urgenti impugnate in primo grado.

Il rilievo è da respingere, perché la suddetta nota non supera il contenzioso in atto ma è invece emessa espressamente “ nelle more della definizione del contenzioso in sede giurisdizionale ”.

In proposito la stessa parte appellata, nel dar riscontro alla nota autorizzando il personale della Soprintendenza ad accedere al proprio giardino per le attività necessarie alla realizzazione del summenzionato intervento di messa in sicurezza del tratto di mura in contestazione, ha fatto salvi “ i diritti e gli interessi, le considerazioni e le istanze proposte ” nel presente contenzioso;
ed a riprova delle tuttora pendenti questioni la stessa parte appellante ha prodotto contestualmente alla citata nota della Soprintendenza prot. n. 13731 del 20 novembre 2014 una propria “ Nota-riepilogo delle spese ad oggi sostenute dai Sig. Checchi e Lombardi per la progettazione riguardante la messa in sicurezza del tratto di mura de quo ”.

Quanto al merito l’appello è fondato.

1.1 – Il Comune di Montecarlo afferma in primo luogo che il Tar ha accolto il ricorso di primo grado facendo riferimento ai soli documenti ed alle sole argomentazioni difensive svolte dall'Amministrazione comunale in vista della camera di consiglio del 9 luglio 2013, senza tener conto dell'ulteriore documentazione e delle successive difese - estremamente rilevanti ai fini della dimostrazione dell'infondatezza del ricorso - prodotte dal Comune in vista dell'udienza di discussione del 25 giugno 2014.

In effetti risulta che il Comune il 13 maggio 2014 ha depositato nel giudizio di primo grado documentazione di rilievo ai fini del decidere il tema principale della presente controversia: la proprietà in capo ai ricorrenti in primo grado del tratto murario di cui si discute.

In particolare erano state prodotte al giudicante.

1) la richiesta del 25 settembre 1973 da parte della sig.ra Rina Piera Carmignani (incontestatamente dante causa dei ricorrenti in primo grado), “ in qualità di proprietaria ”, di apposizione del vincolo sul tratto di mura in argomento;

2) la richiesta del 18 marzo 1986 alla Soprintendenza - da parte di un Notaio per conto e nell’interesse della medesima sig.ra Rina Piera Carmignani - di un certificato comprovante l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione dell'immobile di cui si discute (“ Castello e Mura di Montecarlo ”) ai fini delle agevolazioni fiscali, agevolazioni evidentemente da fruire in veste di proprietaria;

3) la relativa dichiarazione della Soprintendenza a riscontro.

Questi documenti risultano effettivamente essenziali per stabilire la titolarità dei beni in argomento;
ed invero ne dimostrano la titolarità in capo agli appellanti;
i quali peraltro nelle memorie prodotte in questa sede d’appello:

- non contestano il documento sub 1), ma sostengono una corretta motivazione del Tar limitandosi a richiamare la sua interpretazione del contratto di compravendita del fabbricato in corrispondenza delle mura in argomento e definito “ Casa del Capitano ”;
quando invece la motivazione del Tar, a fronte del suddetto documento sub 1) in atti, appare erronea;

- quanto al documento sub 2) ne allegano l’irrilevanza richiamando il richiamo fatto dal Tar al suddetto contratto di compravendita e alla irrilevanza degli “ elementi indiziari ”, definizione che non si attaglia ai documenti suddetti, ignorati dal Tar.

La fondatezza del primo motivo d’appello assorbe quelli ulteriori.

1.2 – Per quanto invece attiene ai motivi dal secondo al sesto del ricorso originario, qui riproposti dagli appellati nella memoria depositata il giorno 11 dicembre 2014, si rileva, seguendo l’ordine delle prospettazioni del primo grado, quanto segue.

1.2.1 – I rilievi del secondo motivo del ricorso originario sono da respingere per le seguenti considerazioni.

A fronte del fenomeno verificatosi (dallo stesso ricorso in primo grado: “ In data 18 marzo 2013, a seguito di forti precipitazioni atmosferiche, si è verificato un evento franoso, che ha causato il crollo di parte della cinta muraria di Montecarlo. Il crollo, a causa del cedimento del terreno sottostante la stessa cinta muraria, ha interessato anche la parte delle mura cittadine site in corrispondenza della c.d. “Casa del Capitano” (per circa 20 metri) ”) lo strumento delle ordinanze contingibili e urgenti appare correttamente utilizzato dall’appellante Comune.

La circostanza, rilevata dai ricorrenti in primo grado, che l’ordinanza 9 maggio 2013, n. 48 (la seconda delle ordinanze contingibili e urgenti emesse) ha loro imposto l’effettuazione di quegli stessi interventi che la Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara, con nota prot. n. 4456 del 12 aprile 2013 (successiva alla iniziale ordinanza contingibile e urgente 11 aprile 2013, n. 30), aveva demandato al Comune stesso “ in raccordo con i proprietari del bene tutelato ”, non incide sulla legittimità di quella seconda ordinanza n. 48/2013, posto che, data la insistenza del bene in capo ai ricorrenti, non può affermarsi – come invece da essi sostenuto - che il Comune si fosse “ spogliato completamente della questione ”.

La tempistica delle ordinanze (l’ordinanza 11 aprile 2013, n. 30 è stata adottata a distanza di venti giorni dall’evento franoso e dal primo sopralluogo;
l’ordinanza 9 maggio 2013, n. 48 è stata adottata quasi due mesi dopo l’evento franoso) non mostra, date le caratteristiche dell’evento e la complessità degli interventi richiesti (v. il contenuto degli atti impugnati, sopra riportato nella parte in fatto, cui si rinvia nel rispetto del principio di sinteticità), assenza dei presupposti d’urgenza, anche perché è incontestato che gli interventi di più necessaria immediatezza, quali la chiusura del traffico veicolare e pedonale, risultano invece adottati ad horas .

La fattispecie indicata come analoga dai ricorrenti in primo grado, ed oggetto di pronuncia dello stesso Tar, riguarda un " un progetto di messa in sicurezza del tracciato stradale in relazione a possibili futuri smottamenti dei terreni ", e dunque non è sovrapponibile alla presente vicenda.

Quanto all’ordinanza 7 giugno 2013, n. 58, la quale dava atto che non erano in corso “ dinamiche evolutive ” e prorogava alla fine di luglio il termine per la presentazione del progetto de quo , essa, in esito a Relazione di un tecnico incaricato dai ricorrenti (v. lo stesso ricorso in primo grado), dava atto dell'effettiva complessità dell'intervento, pure prospettata da parte ricorrente (con la citata lettera datata 1° giugno 2013 della appellata sig.ra D L assunta al protocollo dell'Ente il 7 giugno 2013 al n. 6185: v. il capo 1.1 della parte in fatto della presente sentenza), sicché la proroga appare giustificata.

1.2.2 – I rilievi del terzo motivo del ricorso originario sono da respingere per le seguenti considerazioni.

A fronte dell’evento da fronteggiare le prescrizioni dell’ordinanza contingibile e urgente 9 maggio 2013, n. 48 di porre in essere “ tutte le opere e misure atte a garantire la messa in sicurezza delle murature storiche ancora in loco ” e di affidare a un ingegnere “ lo studio di una soluzione progettuale che garantisca il consolidamento del terreno e del sito per scongiurare un ulteriore dissesto ” appaiono – tenuto conto: delle più ampie complessive prescrizioni dell’ordinanza;
del suo richiamo alla citata nota della Soprintendenza prot. n. 4456 del 12 aprile 2013 (successiva alla iniziale ordinanza contingibile e urgente 11 aprile 2013, n. 30);
del suo richiamo alle varie attività espletate dai ricorrenti a seguito della citata precedente ordinanza 11 aprile 2013, n. 30 - rispettose di un margine di autonomia operativa dei proprietari e ad essi riferite e non, come affermato nel ricorso di primo grado, recanti obblighi di contenuto generico relativi all’intera zona interessata dal crollo.

Diversamente da quanto denunciato dai ricorrenti la prescrizione contenuta nella citata ordinanza 9 maggio 2013, n. 48 non involge direttamente, come da essi contestato, un terreno sottostante e di proprietà di terzi soggetti. Essa chiede invece di “ affidare ad un ingegnere lo studio di una soluzione progettuale che garantisca il consolidamento del terreno e del sito per scongiurare un ulteriore dissesto ” precisando che “ la sistemazione di versante da realizzare deve essere funzionale al contenimento dei rischi idro-geologici e all'eventuale intervento di ripristino della parte crollata ”.

Non può dunque affermarsi l’illegittimità, anche sotto questo profilo, dell’impugnata ordinanza sindacale 9 maggio 2013, n. 48.

1.2.3 - I rilievi del quarto motivo del ricorso originario sono da respingere per le seguenti considerazioni.

Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti gli obblighi loro imposti, quali proprietari, dalle ordinanze impugnate (alle quali si rinvia per brevità) non appaiono né generici né irragionevoli o sproporzionati, risultando invece adeguati all’evento franoso ed ai relativi rischi da fronteggiare.

1.2.4 - I rilievi del quinto motivo del ricorso originario sono da respingere per le seguenti considerazioni.

La sopra appurata corretta adozione di ordinanze contingibili e urgenti imposte dall’evento franoso mostra l’infondatezza della riproposta censura di primo grado la quale denunciava il vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento basandosi sull’assenza del carattere contingibile e urgente delle ordinanze impugnate.

1.2.5 – Da ultimo è riproposta la censura di primo grado la quale sosteneva che anche nella denegata ipotesi in cui le ordinanze fossero state da qualificare come contingibili e urgenti, ugualmente era dovuta la comunicazione di avvio del procedimento.

I ricorrenti sostenevano che nel caso di specie non sussistevano le “ particolari esigenze di celerità del procedimento ” tali da consentire la deroga, prevista dallo stesso art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’obbligo di comunicazione.

La valutazione va fatta con riferimento alla prima della ordinanze impugnate, posto che le successive sono state rivolte a soggetti cui il procedimento in corso era ormai noto.

Ma anche con riferimento a quella prima ordinanza 11 aprile 2013, n. 30 appare da escludere un obbligo partecipativo tale da rendere, in caso di omissione, illegittima l’ordinanza contingibile e urgente, posto che l’evento (il crollo di parte della antica cinta muraria del Comune di Montecarlo) già di per sé appariva evidente ed eclatante, e foriero di prossime conseguenti iniziative procedimentali dell’Amministrazione.

Il particolare accadimento mostrava dunque di per sé: sia quelle caratteristiche di “ caso concreto ” che la stessa giurisprudenza indicata dai ricorrenti ha ritenuto tale da consentire una deroga all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento;
sia – data l’evidenza - la superfluità di una specifica motivazione su quella deroga.

2. - L’appello, in conclusione, va accolto.

Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto ricorso di primo grado.

Le spese dei due gradi di giudizio possono, date le caratteristiche della vicenda, essere compensate.

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