Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-02, n. 202403017

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-02, n. 202403017
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403017
Data del deposito : 2 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2024

N. 03017/2024REG.PROV.COLL.

N. 05488/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 5488 del 2021, proposto da
CI LU, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione CH, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lucilla Di Ianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Emanuela Quici in Roma, via Antonio Bertoloni, 35;
Commissione prova di selezione per le progressioni in carriera del personale cat. D, non costituita in giudizio;



nei confronti

NI TT, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Piccinini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gianmarco Poli in Roma, via Civitavecchia, 7;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le CH (Sezione Prima) n. 00138/2021, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione CH e di NI TT;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il Cons. Alberto Urso e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. CI LU partecipava alle procedure selettive per la progressione di carriera per n. 4 posti di categoria D) (2 per il 2018 e 2 per il 2019), profilo professionale D/TS, “funzionario tecnico specialista” presso il Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio indette dalla Regione CH, classificandosi al sesto posto in graduatoria, con attribuzione di 73 punti (a fronte di 80 punti riconosciuti al precedente classificato in graduatoria).

Avverso i decreti approvativi degli esiti delle procedure e gli atti correlati (incluso il disposto scorrimento frattanto della graduatoria) e presupposti, anche di natura generale, il CI proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti, deducendo, in sintesi: l’illegittimità della disciplina concorsuale in ordine ai criteri per la valutazione dell’esperienza lavorativa, atteso che veniva attribuita esclusiva rilevanza, ai fini del punteggio per titoli, all’attività prestata nello specifico settore, con violazione dell’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75 del 2017; in ogni caso la valutazione nella specie eseguita sarebbe arbitraria e irragionevole, perché trascurerebbe buona parte dell’esperienza del candidato e non consentirebbe l’attribuzione complessiva del punteggio, considerato che il Settore interessato è stato istituito solo con delibera di Giunta n. 1536 del 7 dicembre 2016; l’erronea attribuzione in eccesso del punteggio alla candidata G.G. a fronte del lavoro part-time dalla stessa espletato dal 1° gennaio 2015 in poi; l’erronea attribuzione in difetto del punteggio al ricorrente, e in eccesso ai candidati C.C. ed F.S.; l’illegittima valutazione dei titoli in quanto avvenuta successivamente a quella della prova scritta.

2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza della Regione CH e del controinteressato NI TT, respingeva l’impugnativa, ritenendo che l’esperienza maturata nella struttura per cui si concorreva costituisse solo uno dei criteri per l’attribuzione del punteggio (per un totale di n. 10 punti su un totale di 100 - di cui 40 riservati ai titoli - in misura pari ai punti attribuibili per la restante esperienza lavorativa, quale desumibile in parte dal curriculum complessivo, e in altra parte in relazione all’esperienza complessivamente maturata come dipendente presso le pubbliche amministrazioni), e il che non era irragionevole in relazione a una procedura di progressione di carriera che voleva valorizzare il personale già in servizio; allo stesso modo, il servizio pertinente era sostanzialmente presente presso l’amministrazione dal 1980, sicché non era fondato l’assunto per cui non sarebbe stato attribuibile per lo stesso l’intero punteggio stabilito nel bando. Il Tar respingeva inoltre la doglianza in ordine all’erronea attribuzione di punteggio alla candidata G.G., ponendo in risalto che, anche a voler ritenere fondata detta censura, la stessa candidata avrebbe mantenuto comunque un punteggio superiore a quello ricevuto dal ricorrente.

Per le stesse ragioni erano infondate le residue censure sull’attribuzione dei punteggi, inidonee a determinare un sovvertimento della graduatoria concorsuale.

Anche sul piano procedurale, la valutazione dei titoli risultava correttamente eseguita, terminata la prova scritta, per i soli candidati che vi avevano partecipato.

3. Avverso la sentenza ha proposto appello il CI deducendo:

I) sul punto 3.3 della sentenza: diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione dell’attività lavorativa prestata prima della D.G.R. n. 1536/2016;

II) diritto del ricorrente ad ottenere ulteriori 3,5 punti per il titolo di studio posseduto;

III) doglianze inerenti ai punteggi attribuiti agli altri candidati;

IV) in via subordinata, censure in ordine al punto 3.2 della sentenza sull’applicazione dell’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75 del 2017 e l’art. 52, comma 1- bis , d.lgs. n. 165 del 2001.

4. Resistono al gravame la Regione CH e NI TT, chiedendone la reiezione.

5. All’udienza pubblica del 21 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dai resistenti - salvo quanto di seguito indicato in relazione ai singoli motivi di gravame - stante il rigetto nel merito dell’appello.

2. Col primo motivo di gravame l’appellante si duole dell’errore che il giudice di primo grado avrebbe commesso nel trascurare che il Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio (in relazione al quale i posti controversi erano previsti e l’esperienza nel quale veniva valorizzata con criterio valutativo ad hoc ) è stato istituito solo con D.G.R. n. 1536/2016.

In tale contesto, pur a ritenere che il detto Servizio già esistesse in precedenza, sin dal 1980, si sarebbe dovuto conseguentemente

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