Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-07-18, n. 201703546

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-07-18, n. 201703546
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703546
Data del deposito : 18 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2017

N. 03546/2017REG.PROV.COLL.

N. 08045/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8045 del 2015, proposto dall’impresa Eden S.r.l. Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato G F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta, n. 142;



contro

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AgCom, non costituita in giudizio nel presente grado;



nei confronti di

la Federazione nazionale Consumatori e Utenti - Federconsumatori, Movimento Consumatori, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio nel presente grado;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, n. 10670/2015, resa tra le parti e concernente pratiche commerciali scorrette;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Autorità appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017, il consigliere B L e uditi, per le parti, l’avvocato G F F e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 1382 del 2015, proposto dall’impresa Eden S.r.l. Società Unipersonale (già Eden Viaggi s.r.l.) avverso il provvedimento n. 25200 del 19 novembre 2014 (e avverso gli atti presupposti e connessi), col quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM aveva irrogato alla ricorrente le sanzioni amministrative pecuniarie di euro 400.000,00 e, rispettivamente, di euro 150.000,00, per due pratiche commerciali scorrette consistenti nelle seguenti condotte:

(i) nell’aver frapposto ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, a fronte dei formali comunicati succedutisi a partire dall’agosto 2013, con i quali l’Unità di crisi presso il Ministero degli Affari Esteri aveva sconsigliato di effettuare ai turisti di intraprendere viaggi verso l’Egitto (c.d. “sconsiglio”), non rimborsando, al momento dell’annullamento del viaggio, l’intero corrispettivo, già pagato, ai viaggiatori che decidevano di non accettare di partire per mete alternative di qualità superiore o equivalente senza maggiorazioni di prezzo, oppure di qualità inferiore con rimborso della differenza di prezzo, in particolare trattenendo la quota (di euro 94,00 nel 2013 e di euro 102,00 nel 2014) versata per il servizio “Prenota Sicuro” (ossia, per l’assicurazione prevista come obbligatoria nelle condizioni generali di contratto);

(ii) nell’aver fornito informazioni ingannevoli, o comunque omissive, attraverso il proprio sito internet www.edenviaggi.it , relative ai diritti contrattuali dei consumatori in caso di annullamento del pacchetto turistico da parte del tour operator o in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione causata dalle condizioni politiche instabili in cui versava il Paese di destinazione della vacanza.

L’AGCM, nell’impugnato provvedimento, qualificava la condotta sub (i) come pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 2006 ( Codice del consumo ) e quella sub (ii) come pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del consumo, inibendone l’ulteriore diffusione o continuazione ed irrogando le sanzioni amministrative pecuniarie di euro 400.000,00 per l’illecito sub (i) e di euro 150.000,00 per l’illecito sub (ii).

2. Il T.a.r. adìto, in reiezione dei motivi formulati dalla società ricorrente, rilevava che:

- dall’obbligatorietà della sottoscrizione e del versamento della quota assicurativa “Prenota Sicura”, prevista nelle condizioni contrattuali predisposte dalla stessa ricorrente, discendeva che tale quota costituiva una componente essenziale del pacchetto turistico e del relativo prezzo, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ( Codice del turismo ), con conseguente obbligo di rimborso anche di tale quota, quale componente del prezzo, ai sensi del 42 Codice del turismo (disciplinante i diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio), la cui violazione correttamente era stata qualificata nell’impugnato provvedimento sanzionatorio come pratica commerciale scorretta e aggressiva ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del consumo;

- la mancata predisposizione di un accesso diretto, sulla pagina web della prenotazione, alla importante notizia del c.d. “sconsiglio” del Ministero degli Affari Esteri, se non attraverso un link intitolato in modo del tutto generico e non chiaramente posto in evidenza nella stessa pagina web , correttamente era stata qualificata dell’AGCM come sostanziale ‘omissione di informazioni essenziali’ per compiere una scelta finale pienamente consapevole e, dunque, quale pratica commerciale scorretta e ingannevole ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del consumo (ciò, anche alla luce delle circostanza che, sebbene il primo avviso in argomento fosse stato diffuso dal Ministero già nel mese di agosto 2013, la ricorrente aveva continuato a proporre pacchetti per mete turistiche in quel Paese ancora nel periodo febbraio-giugno 2014);

- generiche erano le contestazioni mosse dalla ricorrente avverso la quantificazione delle sanzioni, comunque aderenti ai criteri di legge.

3. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria ricorrente, deducendo i motivi come di seguito rubricati:

a) « Error in iudicando per violazione dell’art. 112 c.p.a., omessa o insufficiente motivazione con riferimento al primo motivo di ricorso in punto di: Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 20, 24 e 25 lett. d) del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, Codice del Consumo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 36 e 42 del DLT n. 79 del 23.05.2011, Codice

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi