Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-31, n. 202307407
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Testo completo
Pubblicato il 31/07/2023
N. 07407/2023REG.PROV.COLL.
N. 01297/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2020, proposto dalla Società Centro Risorse s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
il Gestore dei servizi energetici - G.S.E. - s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via del Corso, n. 509;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza ter , 25 novembre 2019, n. 13486, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici -G.S.E. - s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria pubblica di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 giugno 2023, tenuta da remoto, il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato Andrea Sticchi Damiani e l’avvocato Clizia Calamita Di Tria, in sostituzione dell’avvocato Giorgio Fraccastoro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al T.a.r. per il Lazio la Centro Risorse s.r.l. (d’ora in avanti, solo la Società), in qualità di soggetto titolare di un impianto fotovoltaico con potenza di kW 199,43, realizzato con moduli collocati a terra nel territorio del Comune di Motta di Livenza (TV), via Lazio, n. 46, ha impugnato, assieme al relativo preavviso di rigetto, il provvedimento prot. n. 208 del 28 aprile 2014, con il quale il Gestore dei servizi energetici (d’ora in avanti, solo G.S.E.) aveva respinto la sua istanza del 27 agosto 2013 di accesso ai meccanismi incentivanti di cui al d.m. 5 luglio 2012 (c.d. Quinto Conto Energia).
1.1. Il provvedimento avversato è motivato con riferimento alla destinazione urbanistica dell’area ove insiste l’impianto che il G.S.E. ha considerato ancora agricola, seppure il Comune l’avesse individuata come zona ove ammettere l’installazione di impianti fotovoltaici, in quanto la riclassificazione urbanistica vera e propria non sarebbe stata ancora ultimata alla data di adozione dell’atto. Essendo l’impianto stato messo in esercizio il 20 agosto 2013 (quindi oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27 del 2012 del d.l. n. 1 del 2012), troverebbe applicazione l’art. 65, comma 1, della stessa, che vieta l’accesso agli incentivi agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone agricole.
2. Il Tribunale adito, con la sentenza segnata in epigrafe ha respinto il ricorso, ritenendo rilevante ai fini dell’applicabilità del richiamato art. 65 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 2012, l’attuale destinazione urbanistica dei luoghi, non la presunta diversa “vocazione” degli stessi, solo prodromica del futuro cambiamento di regime giuridico. Nel caso di specie pertanto, essendo l’area inclusa in una Zona territoriale omogenea (Z.T.O.) di tipologia “E”, ovvero con funzione agricolo-produttiva, non si sarebbe potuto dare rilievo al mero richiamo, contenuto nel secondo certificato di destinazione urbanistica prodotto, datato 15 novembre 2013, a tale nuova e diversa “vocazione” , riconducibile alla variante al Piano degli interventi (PI) approvata dal Consiglio comunale di Motta di Livenza nel 2011.
Inoltre, sempre secondo il Tribunale, la Società non poteva rientrare nel regime transitorio previsto dalla citata normativa, giusta l’avvenuta messa in esercizio dell’impianto il 20 agosto 2013, ben oltre, quindi, il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 27 del 2012, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (21 settembre 2012).
3. Avverso tale pronuncia la Società ha interposto appello, dolendosi, “ in limine ”, dell’errore in cui sarebbe incorso il primo giudice dequotando la variante al P.I., approvata con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 29 aprile 2011, a mero strumento programmatorio, privo di immediati effetti conformativi del territorio.
3.1. Ha quindi articolato un unico, complesso, motivo di censura, suddiviso in quattro paragrafi, con il quale ha genericamente lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 65 del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27 del 2012, nonché dell’art. 7, comma 8, del d.m. 5 luglio 2012, eccesso di potere per travisamento e falsa valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e violazione dei principi del contraddittorio e del buon andamento. In sintesi, a suo avviso, il T.a.r. si sarebbe contraddetto laddove da un lato ha preso atto della “vocazione” (non agricola, ma compatibile con le installazioni fotovoltaiche) dell’area; dall’altro, non ha attribuito alla circostanza alcuna portata precettiva.
3.1.1. Secondo la prospettazione dell’appellante, invece, il Comune avrebbe impresso sin dal 2011 una diversa qualificazione a quell’area del territorio, destinandola all’installazione di impianti di energia da fonte rinnovabile. Il Piano degli interventi, infatti, alla luce della vigente disciplina regionale, avrebbe piena capacità di disporre al riguardo (l.r. Veneto n. 11 del 2004, in particolare artt. 17 e 18). Da qui l’errore nella sostanziale neutralizzazione della variante che al contrario, modificando sul punto le N.T.A., ha consentito la allocazione di impianti fotovoltaici nelle ZTO “E”. Ciò è chiaramente indicato, peraltro, nel certificato di destinazione urbanistica del 15 novembre 2013, che il primo giudice non ha inteso valorizzare, ove si afferma che « il mappale si trova all’interno di un’area più ampia – di proprietà della ditta – comprendente una parte di terreno ricadente in ZTO D produttiva ed una parte in ZTO E agricola che è stata oggetto di specifica Variante al Piano degli Interventi (PI), approvata con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 29 aprile 2011 ». D’altro canto, a livello più generale, le tipologie di ZTO di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, non precludono l’insistenza al loro interno di varie destinazioni di P.R.G. (motivo sub 1).
3.1.2. In senso speculare, egualmente errato sarebbe il rilievo attribuito alla necessità di formalizzare la vera destinazione urbanistica dell’area con una nuova variante. In tal modo si sarebbe mal interpretata l’intera cornice normativa sottesa alle scelte del legislatore del 2012, che ha inteso porre un freno alle installazioni fotovoltaiche su aree ad “effettiva” vocazione agricola, laddove il Comune di Motta di Livenza aveva già scelto di sottrarre alla stessa quelle poi incluse nell’apposito regime speciale, giusta la diversa connotazione fattuale che le connota (motivo sub 2).
3.1.3. Negando l’incentivo richiesto, il G.S.E. avrebbe altresì invaso la competenza del Comune, di fatto sindacandone le scelte urbanistiche: dopo che l’Amministrazione, infatti, le aveva consentito l’installazione dei pannelli fotovoltaici, ritenendola conforme al proprio regime di edificabilità dei suoli, il G.S.E., avrebbe posto nel nulla il titolo autorizzativo e la certificazione urbanistica (motivo sub 3).
3.1.4. Infine, errata e frammentaria si paleserebbe la lettura data ai certificati di destinazione urbanistica prodotti e alle delibere di approvazione dello strumento urbanistico. Con riferimento, in particolare, a quello del 15 novembre 2013, già richiamato, il T.a.r, dopo aver preso atto che « la parte ricadente in ZTO E è destinata alla realizzazione e messa in esercizio di impianti di produzione di energia elettrica per conversione fotovoltaica, ai sensi del precitato art. 55 delle NTA della succitata variante al PI ed ai sensi dell’art. 80 delle NTO del PI che individua le zone ove è ammessa la realizzazione degli impianti fotovoltaici […] Per quanto sopra il mappale deve intendersi classificato in ZTO E non avente vocazione agricola, ma esclusivamente destinata alla collocazione di impianti fotovoltaici. Per le aree ove sono previsti tali impianti – attualmente ricadenti in ZTO E – è in corso una riclassificazione urbanistica tesa a denominarle ‘ZTO Fe – aree per attrezzature tecnologiche e per impianti di interesse pubblico generale »; ne avrebbe poi tratto la “aberrante” conclusione che « Non appare rilevante, per i fini che qui interessano (ossia, ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile), l’ulteriore precisazione contenuta nel certificato del 15 novembre 2013, la quale dava conto della nuova e diversa “vocazione” dell’area quale risultante (come specificato nel certificato) dalla “Variante al Piano degli Interventi (PI)” approvata pochi anni prima dal Consiglio comunale ».
Da ultimo, il certificato di destinazione urbanistica storico, rilasciato dal Comune il 9 giugno 2014, confermerebbe la corretta interpretazione del regime giuridico vigente per le aree di cui è causa sin dal 2011 (motivo sub 4).
4. Si è costituito in giudizio il G.S.E., concludendo, con memoria depositata il 23 maggio 2023, per il rigetto dell’appello. Tra i diversi profili rilevati in controdeduzione, il Gestore ha rimarcato che solo con la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 14 marzo 2014 (rilevante pro futuro ) la destinazione urbanistica del sito è divenuta non agricola, essendo stata catalogata come “Zona Fe – Aree per attrezzature tecnologiche e per impianti di interesse pubblico e generale con specifica destinazione per impianti