Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2017-02-09, n. 201700327
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Numero 00327/2017 e data 09/02/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 9 novembre 2016
NUMERO AFFARE 01742/2016
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora B O, nata in Nigeria il 10 giugno 1980 e residente in Fossato di Vico, per l’annullamento del provvedimento dello Sportello unico per l’immigrazione di Perugia 3 novembre 2015 n. 51088, notificatole il 12 novembre 2015con il quale è stata disposta la risoluzione dell’accordo d’integrazione tra la ricorrente e lo Stato per inadempimento parziale.
LA SEZIONE
Vista la relazione 14 luglio2016 n. 1821/2016, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento libertà civili e l’immigrazione - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario spedito alla Presidenza della Repubblica con posta raccomandata del 1° marzo 2016;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere E T;
Premesso.
Il 7ottobre 2014, la signora Omoregie Benedicta veniva invitata dalla Prefettura di Perugia a trasmettere la documentazione necessaria ai fini della verifica dell'accordo d’integrazione, dalla stessa sottoscritto il 18 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 (Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato).
Con il provvedimento impugnato lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Perugia dichiarava la risoluzione dell'accordo per inadempimento parziale con la motivazione che l’interessata non aveva conseguito il livello A2 di conoscenza della lingua italiana e neppure il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
La ricorrente ne chiede l'annullamento sostenendo che per motivi di lavoro e dei connessi cambi di domicilio ha incontrato difficoltà nel ricevere le comunicazioni a mezzo posta e si è trovata nell’impossibilità di seguire i corsi di preparazione.
L’Amministrazione riferente eccepisce l’irricevibilità del ricorso per tardività, nonché la sua inammissibilità per l’assenza di censure di legittimità.
Considerato.
Il ricorso, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione, è tempestivo, perché proposto il 1° marzo 2016, data rilevata dal timbro postale di spedizione dell’atto e coincidente con il centodecimo giorno dalla notificazione del provvedimento impugnato, avvenuta il 12 novembre 2015. Conseguentemente risulta rispettato il termine decadenziale di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento, entro il quale ai sensi dell’art. 9, primo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui ricorsi amministrativi il ricorso straordinario è esperibile da chi vi abbia interesse.
È invece fondata l’eccezione d’inammissibilità, posto che la ricorrente si è limitata ad esporre giustificazioni generiche sulla mancata frequentazione dei corsi di preparazione sulla lingua e sulla cultura civica italiana, senza tuttavia dedurre vizi di legittimità.
Pertanto, il ricorso straordinario in esame è inammissibile, ai sensi dell’art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, secondo cui il ricorso straordinario è ammesso «per motivi di legittimità», ossia esponendo, sia pure in modo semplice e senza particolari formalità, per quali ragioni si ritenga illegittimo il provvedimento impugnato.
L’istanza incidentale di sospensione resta assorbita.