Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-12-28, n. 201605507

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-12-28, n. 201605507
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201605507
Data del deposito : 28 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2016

N. 05507/2016REG.PROV.COLL.

N. 00745/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 745 del 2014, proposto dalla società agricola Fattoria di Monticello s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F G S, A G ed E M, con domicilio eletto presso il primo difensore in Roma, via Giovanni Paisiello, 55;

contro

Azienda Agrituristica Le Felcete, Azienda Agricola Frattuccio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituite in giudizio;
M H, J S, K R in proprio e in qualità di Presidente del Comitato per la difesa dell'ambiente di Ripalvella, rappresentati e difesi dall'avvocato M R, con domicilio eletto presso l’avvocato G Cbyons in Roma, via Cicerone, 44;

nei confronti di

Comune di San Venanzo, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
Sopraintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l’Umbria, sezione I, 23 maggio 2013, n. 302, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di M H, di J S, di K R in proprio e in qualità di Presidente del Comitato per la difesa dell'ambiente di Ripalvella nonché della Sopraintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 il consigliere Giuseppe Castiglia;

Uditi per le parti gli avvocati A G, M R e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con decreto del Presidente della Sezione 3 settembre 2015, n. 955, è stato dichiarato perento il ricorso in appello n.r.g. 745/2014, proposto dalla società agricola Fattoria di Monticello s.r.l per la riforma della sentenza del T.A.R. per l’Umbria, sez. I, 23 maggio 2013, n. 302.

2. La società ha proposto opposizione al decreto di perenzione, considerandolo adottato su un errato presupposto e aggiungendo che in data 29 maggio 2015, essendo stata definita la controversia in via extragiudiziale con la stipula di un atto di transazione, le originarie controparti, vittoriose in prime cure, avrebbero presentato istanza di rinunzia al ricorso di primo grado e agli effetti della citata sentenza del T.A.R. Umbria n. 302/2013.

3. Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2016, quando la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, le parti costituite hanno concordemente consentito alla trasformazione del rito, con rinunzia ai termini, per rendere possibile una immediata pronunzia sulla lite con la garanzia dell’udienza pubblica.

4. L’opposizione è tempestiva (la comunicazione è avvenuta via PEC in data 3 settembre 2015 e l’istanza è stata spedita per la notifica il successivo 17 settembre), ritualmente notificata a tutte le altre parti e, nel merito, fondata.

5. Come appare sia dagli atti prodotti dall’opponente che dalla consultazione dei sito istituzionale della Giustizia amministrativa, in data 28 aprile 2014 la società ha depositato assieme l’appello e l’istanza di fissazione dell’udienza.

6. Deve trovare dunque applicazione l’art. 81 c.p.a., secondo cui il termine di perenzione non decorre dalla presentazione di tale istanza e finché non si sia provveduto di essa, salva la perenzione dei ricorsi ultraquinquennali, che qui peraltro non viene in gioco.

7. Il decreto di perenzione deve essere dunque revocato e, alla stregua di quanto sopra riferito, la controversia può essere scrutinata nel merito.

8. Tenuto conto della rinunzia al ricorso di primo grado e agli effetti della sentenza impugnata in via principale, il giudizio - in riforma della sentenza medesima - va dichiarato estinto per rinunzia, con compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

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