Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2019-06-03, n. 201902804

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2019-06-03, n. 201902804
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201902804
Data del deposito : 3 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2019

N. 03295/2019 REG.RIC.

N. 02804/2019 REG.PROV.CAU.

N. 03295/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3295 del 2019, proposto da


Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;


contro

E C, rappresentato e difeso dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
A.I.F.I. - Associazione Italiana Fisioterapisti, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, Sezione Prima n.27 del 2019.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di E C;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2019 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Aurelio Vessichelli dell'Avvocatura Generale dello Stato, R L e Lorenzo Lamberti.


Considerato, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che, a prescindere dalla questione relativa alla tempestività dell’appello cautelare, quest’ultimo non risulta assistito da sufficienti elementi di fondatezza, avendo riguardo, in particolare, al vizio di incompetenza rilevato dal primo giudice con l’ordinanza cautelare oggetto di impugnazione.

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