Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-04-27, n. 201502123

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-04-27, n. 201502123
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502123
Data del deposito : 27 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05914/2013 REG.RIC.

N. 02123/2015REG.PROV.COLL.

N. 05914/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5914 del 2013, proposto dal signor M S in proprio e in qualità di liquidatore e legale rappresentante della società Dimora Società Immobiliare Srl in liquidazione, rappresentato e difeso dall'avv. A D F, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Comune di Zocca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso l’avv. Francesca Marziale in Roma, Via G. Antonelli, 50;

e con l'intervento di

ad opponendum:
T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna: Sezione II;

per la riforma della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE II, n. 00329/2013, resa tra le parti, concernente sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zocca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2015 il Cons. Gabriella De Michele e udito per la parte appellante l’avv. Pastore per delega dell’avv. Della Fontana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, sez. II, è stato respinto il ricorso proposto dalla società Dimora Immobiliare s.r.l., nonché dai signori Vincenzo e Sergio Mazzoni, avverso l’annullamento in via di autotutela di titoli abilitativi, riferiti a diversi interventi edilizi (demolizione e ricostruzione di dieci unità immobiliari di varia tipologia).

Nella citata sentenza vengono richiamate le conclusioni di un’articolata fase istruttoria espletata e si conferma l’illegittimità dei predetti titoli, per costruzioni realizzate nella fascia di 150 metri dal torrente Ghiaia di Ciano ed in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica. Era, inoltre, ritenuta adeguata la motivazione dell’atto di auto-annullamento, sotto il profilo dell’interesse pubblico alla salvaguardia del vincolo paesaggistico e delle caratteristiche delle zone agricole, in rapporto all’eccessivo carico urbanistico di costruzioni, non collegate con l’agricoltura. Si sottolineavano, infine, carenze istruttorie, nonché “contraddittoria, carente ed incongrua ” rappresentazione dello stato di fatto, con anche ulteriori profili di illegittimità, relativi ai parametri ed alla tipologia degli interventi consentiti nell’area.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello (n. 5914/13, notificato il 16 luglio 2013) il signor Sergio Mazzoni, in proprio e quale liquidatore, nonché legale rappresentante della società Dimora Immobiliare s.r.l. in liquidazione, specificando in primo luogo come fossero oggetto del giudizio “ tre distinti ed autonomi interventi edilizi ”, di seguito meglio precisati:

a) ristrutturazione di un fabbricato rurale per servizi agricoli, con realizzazione di un alloggio e cambio di destinazione d’uso in civile abitazione;

b) “ ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione ” di un secondo fabbricato rurale, da destinare a civile abitazione, con realizzazione di tre alloggi;

c) ancora “ ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione ” di un terzo fabbricato rurale da destinare a civile abitazione, con realizzazione di sei alloggi.

Nell’impugnativa vengono quindi sviluppate le seguenti argomentazioni difensive (in forma di censure avverso la sentenza appellata e di riproposizione dei motivi di gravame, già prospettati in primo grado di giudizio):

I) violazione o falsa applicazione dell’art. 151 del d.lgs. n. 490 del 1999 e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004;
eccesso di potere per falso presupposto di fatto e per difetto di istruttoria, nonché per il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, avendo il tecnico verificatore appurato l’assoggettamento del Rio Ghiaia di Ciano a regime vincolistico – a seguito di regio decreto in data 11 luglio 1913 – con iscrizione nell’elenco dei corsi d’acque, di cui al T.U. n. 1775 in data 11 dicembre 1933, ma “ limitatamente ad un tratto ”, ovvero “ dal punto in cui passa in provincia di Bologna a chilometri 3,0 a monte della confluenza col Rio della Fontana ”, senza che di tale punto di confluenza fosse stato effettuato un compiuto accertamento. L’approfondimento istruttorio, disposto dal Tribunale Amministrativo e da effettuare “ in loco ” non sarebbe stato svolto in termini corretti, sia per omesso contraddittorio con l’attuale parte appellante, sia per avvenuto riscontro solo attraverso le mappe e non con accertamento del tratto, realmente tutelato del corso d’acqua in questione. La sussistenza del vincolo sull’area di cui trattasi, peraltro, non sarebbe menzionata nel P.R.G. del Comune di Zocca, che in tal senso aveva rilasciato certificati di destinazione urbanistica. Prima dell’entrata in vigore del d.lgs n. 42 del 2004, in ogni caso, l’autorizzazione paesaggistica sarebbe stata da considerare condizione di efficacia e non anche di legittimità del titolo edilizio (e non avrebbe dovuto dare luogo, pertanto, ad annullamento in via di autotutela);
detta autorizzazione, inoltre, non avrebbe potuto ritenersi necessaria per gli interventi, di cui ai precedenti punti I) e II), effettuati senza alcuna modifica dell’aspetto esteriore del fabbricato;
in via subordinata, comunque, anziché procedere ad annullamento dei titoli abilitativi, l’Amministrazione avrebbe potuto invitare gli interessati – a titolo di “collaborazione procedimentale” – a richiedere l’accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all’art. 167, comma 4, lettera a), del T.U. n. 42 del 2004;

II) violazione o falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, essendo state formulate dal funzionario istruttore osservazioni non pertinenti (da considerare nulle e da stralciare dagli atti di causa);
erroneamente, inoltre, sarebbe stata affermata l’inesistenza di uno dei fabbricati, che si chiedeva di demolire, alla data della domanda di concessione del 2004, non essendo stato individuato il fabbricato di cui trattasi in foto aeree del 1994, tutt’altro inequivocabili al riguardo;
altre rilevate carenze documentali sarebbero state eliminate dalla società interessata, tramite nuovo deposito della documentazione stessa;

III) ancora violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, con riferimento alla rilevata variazione dell’area di sedime, rispetto ai preesistenti fabbricati: variazione, in rapporto alla quale gli interventi, di cui ai precedenti punti b) e c) sarebbero stati qualificabili come nuova costruzione e non come ristrutturazione (dopo la demolizione effettuata a seguito di D.I.A. del 23 giugno 2000, completata nel 2003). Una ristrutturazione, implicante delocalizzazione ed anche modifiche di sagoma e volumi, d’altra parte, risulta introdotta nella normativa urbanistica comunale nel 2010, con conseguente carenza di interesse pubblico per l’annullamento, a tale riguardo, dei titoli abilitativi in precedenza rilasciati;

IV) sempre violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà, essendo stato inserita fra le ragioni di annullamento del titolo concessorio la mancanza di un documento (progetto inerente il risparmio energetico, a norma della legge n. 10 del 1991), da presentare solo dopo la fine dei lavori e, di conseguenza, estraneo ai presupposti di legittimità dell’atto;

V) violazione o falsa applicazione dell’art. 26 NTA al PRG ed eccesso di potere, con riferimento alla realizzazione di sei alloggi (intervento, di cui al precedente punto c), mentre – secondo l’Amministrazione comunale – negli edifici recuperati, in base alla citata norma, il numero degli alloggi non avrebbe potuto superare il numero di tre: osservazione non fatta al momento del rilascio dei titoli abilitativi e, comunque, tale da giustificare un’eventuale caducazione “ in parte qua” e non il totale annullamento;

VI) violazione sotto altro profilo del citato art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto vari profili, non essendovi coincidenza fra l’enunciato profilo di interesse pubblico all’annullamento (“ proliferare disordinato delle costruzioni ed eccessivo carico urbanistico di edifici non collegati con l’agricoltura ”, nonché “ salvaguardia della zona….vincolata paesaggisticamente ), in rapporto alle ragioni di legittimità, sottostanti all’annullamento dei vari titoli abilitativi (assenza di autorizzazione paesaggistica e variazione dell’area di sedime, peraltro con allontanamento dal corso d’acqua). Avrebbe dovuto essere considerato, inoltre, l’avanzato stato dei lavori, quanto meno per gli interventi sub a) e b), comunque con esigenza di motivazione differenziata per i singoli interventi;

VII) illegittimità derivata dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, nonchè violazione dell’art. 19 della legge regionale n. 23 del 2004 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, potendo essere scelta la via della sanzione pecuniaria, in quanto meno afflittiva per il cittadino della demolizione, non essendo totalmente equiparabile l’edificazione, eseguita in attuazione di un titolo successivamente annullato, all’edificazione effettuata senza titolo.

Il Comune di Zocca, costituitosi in giudizio, ricostruiva analiticamente l’oggetto dei singoli titoli abilitativi e formulava puntuali controdeduzioni ai singoli motivi di gravame, in precedenza sintetizzati.

DIRITTO

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne un complesso atto di annullamento (determinazione dirigenziale n.

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