Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-06, n. 202303554
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Testo completo
Pubblicato il 06/04/2023
N. 03554/2023REG.PROV.COLL.
N. 04503/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4503 del 2021, proposto dall’Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Rossi, Letizia Crippa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la società CH Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti, 21;
nei confronti
Cattaneo Impianti S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 00667/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di CH Costruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti, ai sensi di legge, i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente in primo grado – impresa che opera nel campo dell’edilizia e delle opere pubbliche – ha presentato domanda di partecipazione alla procedura, indetta con avviso pubblico ISI 2017 della Direzione regionale INAIL Lombardia, finalizzata all’erogazione di contributi volti al finanziamento di investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il finanziamento è stato richiesto al fine di sostituire - con altro macchinario più recente – un’attrezzatura agricola già in possesso dell’azienda (escavatore modello TAKEUCHI TB 1140 acquistato nell’anno 2008), così da migliorare l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni.
Con provvedimento in data 21 ottobre 2019, l’Inail ha ritenuto che l’impresa CH Costruzione, odierna appellata, non potesse essere ammessa al finanziamento, rilevando che il macchinario da sostituire presenta valori di emissione vibratoria dichiarati dal fornitore non superiori al valore limite di cui all’art. 201 del d.lgs. n. 81 del 2008 che, per le vibrazioni al corpo intero, è pari a 0.5 m/s2 (valore d’azione) .
Con la sentenza appellata, il T.A.R. Lombardia, Sede di Milano, ha accolto il ricorso proposto dalla società appellata, sull’assorbente presupposto che la valutazione dei parametri di emissione vibratoria iniziale debba essere compiuta direttamente dal datore di lavoro e dal perito - e non già ancorata ai dati forniti dal produttore - attraverso la diretta rilevazione dei dati in ambiente lavorativo.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello l’Inail, insistendo nel sostenere la legittimità della determinazione impugnata in primo grado, contestando la correttezza della statuizione reiettiva gravata e domandandone la riforma.
Resiste la società CH Costruzioni, difendendo la correttezza della pronuncia appellata