Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-10-08, n. 202005969
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Testo completo
Pubblicato il 08/10/2020
N. 05969/2020REG.PROV.COLL.
N. 08773/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8773 del 2010, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato R M ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, alla via Paolo Emilio, n. 34,
contro
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore;
- il Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore;
- la Commissione di disciplina dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Presidente pro tempore;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima- bis ) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 settembre 2020, il Cons. Roberto Politi e udito per la parte appellante l’avvocato Marcella De Ninno, su delega dell’avvocato R M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone l’appellante – già collocato, a decorrere dal 27 novembre 2007, in congedo assoluto per inidoneità al servizio di istituto – di essere stato successivamente sanzionato con la perdita del grado per rimozione, all’esito di un procedimento disciplinare avviato con riferimento a sentenza di condanna (esecutiva il 15 luglio 2008) alla pena, sospesa, di anni 3 e mesi 1 di reclusione, emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Genova per i reati di -OMISSIS--OMISSIS-OMISSIS-personali -OMISSIS-.), tentata -OMISSIS-aggravata (artt. -OMISSIS-c.p.).
2. Con ricorso N.R.G. -OMISSIS-, proposto innanzi al T.A.R. del Lazio, il signor -OMISSIS- chiedeva l’annullamento:
- della determinazione prot. n. -OMISSIS-del 20 aprile 2009, a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, con la quale era stata disposta la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, e la conseguente cessazione dal servizio, in via retroattiva, ai sensi dell’art. 26, lett. g ), della legge n. 599/1954;
- del verbale della Commissione di disciplina, con il quale veniva giudicata incompatibile l’ulteriore permanenza del militare nell’Arma dei Carabinieri, anche nella posizione di mero congedato;
- delle note prot. n. -OMISSIS- sospendeva il pagamento dei ratei di pensione e della buonuscita (a titolo provvisorio) dovuti; e veniva all’interessato richiesto il rimborso di quanto nel frattempo percepito a tale titolo.
3. Costituitasi l’Amministrazione intimata, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che:
- “ il militare è stato condannato penalmente ad oltre tre anni di reclusione per fattispecie di -OMISSIS-, mai smentite dallo stesso neppure nel corso del presente giudizio ”;
- “ il contegno tenuto dal militare è oltremodo riprovevole, denota una totale -OMISSIS-ed è quindi obiettivamente inconciliabile con le funzioni proprie di un membro della “Benemerita”: non può, pertanto, che renderne incompatibile l'ulteriore permanenza in tale prestigiosa Istituzione ”;
- “ le gravate determinazioni amministrative, motivate per relationem, sono state adottate a conclusione di un’approfondita istruttoria, nel corso della quale sono state sempre rispettate le garanzie difensive dell’inquisito, nell’assoluto rispetto delle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 37, 61 e 74 della legge n. 599/1954 ”;
- “ per consolidata giurisprudenza, la p.a. dispone di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare autonomamente i fatti disciplinarmente rilevanti: le valutazioni da essa compiute sul punto, quindi, sono insindacabili se non per macroscopici vizi logici che, nel caso di specie, non sono obiettivamente riscontrabili ”.
4. Avverso tale pronuncia, il signor -OMISSIS- ha interposto appello, notificato il 15 ottobre 2010 e depositato il successivo 22 ottobre, lamentando quanto di seguito sintetizzato:
- non avrebbe il Tribunale preso in esame le modalità di esecuzione della condotta contestata ed i fatti che l’hanno originata; omettendo, ulteriormente, di chiarire i motivi per i quali il comportamento accertato e sanzionato in sede penale abbia mantenuto autonoma rilevanza sotto il profilo disciplinare, pur dopo la cessazione dal servizio dell’interessato;
- avrebbe errato il Tribunale nel non valutare la sproporzione della sanzione inflitta in relazione alla non manifesta rilevanza (esterna ed interna al sodalizio militare) dei fatti contestati.
Ripropone, poi, parte appellante le censure già articolate in prime cure, riguardanti:
5.1) Violazione dell'art. 3 della Costituzione. Eccesso di potere per palese ed irrazionale disparità di trattamento tra dipendenti civili e militari dello Stato.
Nell’osservare come il combinato disposto degli artt. 37, comma 2, e 61, comma 3, della legge n. 599/1954 stabilisca che i sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (e, quindi, dell’Arma dei Carabinieri), già congedati ma sottoposti a procedimento disciplinare, cessano dal servizio permanente per perdita del grado per rimozione, dal giorno dell’avvenuto congedo (per altra causa), quando tale procedimento si concluda con l’irrogazione della predetta (massima) sanzione di stato, lamenta l’appellante l’irrazionalità del diversificato trattamento riservato al militare collocato, come nel caso di specie, in congedo assoluto, rispetto a quella del dipendente civile collocato in quiescenza.
Quanto al pregiudizio lamentato, la parte:
- nel rammentare l’intervenuto collocamento in congedo assoluto, con diritto a pensione, in data 27 novembre 2007, per accertata inidoneità all’espletamento dei servizi di istituto;
- e nel dare atto del successivo avvio del procedimento disciplinare sostanziatosi con l’irrogazione della censurata determinazione espulsiva;
evidenzia come sia stata, conseguentemente, disposta in via retroattiva (dalla data del 27 novembre 2007), la cessazione dal servizio permanente, senza diritto al relativo trattamento pensionistico, in quanto, al momento del congedo, l’anzianità contributiva era pari a soli anni 36, non potendosi più conteggiare a tal fine, i sei scatti stipendiali concedibili, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 232/1990, al solo personale che cessa dal servizio per limiti di età, decesso e riforma, e non per perdita del grado per rimozione.
5.2) Violazione degli artt. 31 e 38 della Costituzione. Violazione, falsa applicazione e malgoverno del combinato disposto degli artt. 37, comma 2, e dell’art. 61, comma 3, della legge n. 599/1954, se interpretati nel senso di attribuire un arbitrario potere all’Amministrazione di mutare retroattivamente il titolo della cessazione dal servizio dell’appellante, con gravi conseguenze sul trattamento di quiescenza destinato a sopperire alle esigenze di vita del suo nucleo familiare. Ingiustizia grave e manifesta.
Le disposizioni in epigrafe, lungi dal prevedere un’indifferenziata e generale potestà gravemente sanzionatoria (perdita del grado) con efficacia retroattiva, sulla base di