Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2024-03-18, n. 202400326

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2024-03-18, n. 202400326
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400326
Data del deposito : 18 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="ff8b9cf7-ba9c-5cab-9b24-964db53e0d97" href="/decisions/itcs4r6ar3y502gr4n">N. 00490/2019</a> AFFARE

Numero 00326/2024 e data 18/03/2024 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 7 febbraio 2024




NUMERO AFFARE

00490/2019

OGGETTO:

Ministero dell'interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da E S, contro il Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione generale Basilicata avverso la nota del Ministero dell’interno prot. n. dipvvf.DIR-BAS. Registro ufficiale u.0011242 del 15 dicembre 2017 recante l’Aggiornamento del rapporto di sicurezza ex art.15 d.lgs. 105/2015 per lo stabilimento “Centro Olio Val d’Agri” – ENI s.p.a. sito nel comune di Viggiano (PZ) – C.da Cembrina.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 9817 del 25 marzo 2019 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Vista la nota prot. n. 557 del 15 gennaio 2024 del Ministero dell’interno;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Menichelli;


Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.

1. ENI s.p.a. ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento indicato in epigrafe.

2. ENI s.p.a. ha presentato, in data 27 giugno 2018, ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento: i) del verbale n. 8 del 25 ottobre 2017 del Comitato tecnico regionale; ii) del verbale n. 10.1 del 13 dicembre 2017 del Comitato tecnico regionale.

3. Il Ministero dell’Interno con nota prot. n. 557 del 15 gennaio 2024 ha trasmesso la memoria n. 412 dell’11 gennaio 2024 con cui ENI s.p.a. ha evidenziato il venire meno delle ragioni della lite e, conseguentemente, ha chiesto la cessazione della materia del contendere ovvero l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

4. All’esito dell’avvenuta richiesta della ricorrente, la sezione ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

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