Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-03, n. 202405887

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-03, n. 202405887
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405887
Data del deposito : 3 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2024

N. 05887/2024REG.PROV.COLL.

N. 00686/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 686 del 2023, proposto da
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Porto Petroli di Genova S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A M, P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 915/2022.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Porto Petroli di Genova S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il Cons. Giovanni Gallone e udito per la parte appellata l’avv. Emanuele Bertolin per delega di A M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato il 2 febbraio 2022 la Porto Petroli di Genova S.p.A. ha impugnato, domandandone l’annullamento, i seguenti atti:

- la nota del 5 ottobre 2021 con cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (in seguito A.R.T. o l’“Autorità”) ha richiesto nei suoi confronti il pagamento del contributo per l’anno 2021;

- la delibera A.R.T. n. 225 del 22 dicembre 2020 recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2021”, successivamente approvata, per l’esecutività, con d.p.c.m. 2 gennaio 2021;

- la delibera A.R.T. dell’11 febbraio 2021, n. 20, avente ad oggetto "Cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo per il funzionamento dell'Autorità relativo agli anni 2020 e 2021. Rimessione in termini per gli adempimenti relativi all'anno 2020 ed efficacia dei termini di adempimento previsti per l'anno 2021";

- la determina del Segretario Generale di A.R.T. del 4 marzo 2021, n. 30, recante la "definizione delle modalità operative relative alla dichiarazione e al versamento del contributo per il funzionamento dell'autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2021";

- la delibera A.R.T. del 5 novembre 2020, n. 180, concernente "Avvio della consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2021" e relativi allegati.

1.1 A seguito di opposizione sollevata da A.R.T., Porto Petroli di Genova S.p.A., con atto di costituzione in riassunzione depositato il 31 marzo 2022 e notificato lo stesso giorno, ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale dinanzi al T.A.R. per il Piemonte.

A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:

1) Sull'azione di annullamento

I. Violazione dell'art. 37, legge n. 214/2011. Violazione artt. 1 e ss., legge n. 481/1995. Violazione art. 1, legge n. 239/2004. Violazione art. 57, legge n. 35/2012. Violazione artt. 16 e 18, legge n. 84/1994. Violazione art. 52 cod. nav.. Violazione artt. 3 e ss., legge n. 241/1990. Violazione art. 23 Cost.. Violazione delle delibere A.R.T. 22/12/2021, n. 225 e 11/2/2021, n. 20. Difetto di istruttoria e di motivazione. Difetto dei presupposti e di istruttoria. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà ;

II. Violazione dell'art. 37, legge n. 214/2011. Violazione artt. 1 e ss., legge n. 239/2004. Violazione art. 57, legge n. 35/2012. Violazione artt. 16 e 18, legge n. 84/1994. Violazione art. 52 cod. nav.. Violazione degli artt. 3 e ss., legge n. 241/1990. Violazione art. 23 Cost.. Violazione delle delibere A.R.T. 22/12/2021, n. 225 e 11/2/2021, n. 20. Difetto di motivazione e di istruttoria. Difetto dei presupposti e di istruttoria. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà ;

III. Violazione dell'art. 37, legge n. 214/2011. Violazione art. 1, legge n. 239/2004. Violazione art. 57, legge n. 35/2012. Violazione degli artt. 3 e ss., legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 16 e 18, legge n. 84/1994. Violazione art. 52 cod nav.. Violazione art. 56 del T.F.U.E.. Violazione art. 97 Cost. .Violazione delle delibere A.R.T. 22/12/2021, n. 225 e 11/2/2021, n. 20. Difetto di motivazione e di istruttoria. Difetto dei presupposti e di istruttoria. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà;

IV. Violazione dell'art. 37, legge n. 214/2011. Violazione artt. 1 e ss., legge n. 239/2004. Violazione art. 57, legge n. 35/2012. Violazione artt. 16 e 18, legge n. 84/1994. Violazione art. 52 cod. nav.. Violazione degli artt. 3 e ss., legge n. 241/1990. Violazione art. 23 Cost.. Violazione delle delibere A.R.T. 22/12/2021, n. 225 e 11/2/2021, n. 20. Violazione della sentenza 7/4/2017, n. 69 della Corte Costituzionale. Violazione del giudicato. Difetto di motivazione e di istruttoria. Difetto dei presupposti e di istruttoria. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà;

V. Violazione degli artt. 56, 122, 170 e 194 del T.F.U.E.. Violazione dei principi generali in tema di energia;

VI. Violazione degli artt. 122, 170 e 194 del T.F.U.E.. Violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità ed indipendenza che devono essere riconosciuti alle Autorità indipendenti. Violazione del principio di sostanziale autofinanziamento delle Autorità indipendenti;

VII. Violazione dell'art. 37, legge n. 214/2011. Violazione artt. 1 e ss., legge n. 239/2004. Violazione art. 57, legge n. 35/2012. Violazione artt. 16 e 18, legge n. 84/1994. Violazione art. 52 cod. nav.. Violazione degli artt. 3 e ss., legge n. 241/1990. Violazione art. 23 Cost.. Violazione delle delibere A.R.T. 22/12/2021, n. 225 e 11/2/2021, n. 22 20. Difetto di istruttoria e di motivazione. Difetto dei presupposti. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà ;

2) Sulla domanda di accertamento .

2. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato la nota impugnata ed accertato che la ricorrente non è tenuta al versamento del contributo in favore dell’A.R.T. per l’anno 2021.

In particolare, ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso di primo grado a mezzo dei quali Porto Petroli di Genova S.p.A. ha dedotto di:

- essere esclusa dal versamento del contributo di cui all'art. 37, comma 6, lett. b), legge n. 214/2011 per l'anno 2021 in quanto la stessa opera in un settore differente da quello regolato da A.R.T. posto che non svolge attività di trasporto (in quanto non interviene nella fase di movimentazione dei prodotti chimici, petroliferi e petrolchimici in transito nell'area portuale in concessione, rimanendo le relative operazioni a carico dei soggetti privati quali armatori, trasportatori, ecc.) e non effettua neppure attività di imbarco/sbarco dei prodotti o , comunque, operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994;

- che A.R.T. qualificandola genericamente come impresa appartenente al settore del trasporto ha effettuato un indeterminato rinvio all’art. 1 della delibera n. 225/2020 che elenca un disparato numero di soggetti, per di più svolgenti attività anche significativamente diverse tra loro.

3. Con ricorso notificato il 25 gennaio 2023 e depositato lo steso giorno A.R.T. ha proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma.

3.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 c.p.a. - erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuta il ricorso tempestivo ed ha rigettato l’eccezione di tardività sollevata in primo grado ;

2) Nel merito - Sulla nozione di terminalista portuale - Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuta illegittima la che assoggetta al pagamento del contributo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 – violazione e/o falsa applicazione del d.l. 109/2018. Irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione. Errore nei presupposti e travisamento dei fatti .

4. Il 23 febbraio 2023 si è costituita in giudizio Porto Petroli di Genova S.p.A..

4.1 Con successiva memoria depositata il 23 febbraio 2023 la stessa società ha riproposto ex art. 101, comma 2 c.p.a i seguenti motivi non esaminati in primo grado:

III. Violazione dell'art. 37, legge n. 214/2011. Violazione art. 1, legge n. 239/2004. Violazione art. 57, legge n. 35/2012. Violazione degli artt. 3 e ss., legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 16 e 18, legge n. 84/1994. Violazione art. 52 cod nav.. Violazione art. 56 del T.F.U.E.. Violazione art. 97 Cost. .Violazione delle delibere A.R.T. 22/12/2021, n. 225 e 11/2/2021, n. 20. Difetto di motivazione e di istruttoria. Difetto dei presupposti e di istruttoria. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà ;

IV. Violazione dell'art. 37, legge n. 214/2011. Violazione artt. 1 e ss., legge n. 239/2004. Violazione art. 57, legge n. 35/2012. Violazione artt. 16 e 18, legge n. 84/1994. Violazione art. 52 cod. nav.. Violazione degli artt. 3 e ss., legge n. 241/1990. Violazione art. 23 Cost.. Violazione delle delibere A.R.T. 22/12/2021, n. 225 e 11/2/2021, n. 20. Violazione della sentenza 7/4/2017, n. 69 della Corte Costituzionale. Violazione del giudicato. Difetto di motivazione e di istruttoria. Difetto dei presupposti e di istruttoria. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà ;

V. Violazione degli artt. 56, 122, 170 e 194 del T.F.U.E.. Violazione dei principi generali in tema di energia ;

VI. Violazione degli artt. 122, 170 e 194 del T.F.U.E.. Violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità ed indipendenza che devono essere riconosciuti alle Autorità indipendenti. Violazione del principio di sostanziale autofinanziamento delle Autorità indipendenti ;

VII. Violazione dell'art. 37, legge n. 214/2011. Violazione artt. 1 e ss., legge n. 239/2004. Violazione art. 57, legge n. 35/2012. Violazione artt. 16 e 18, legge n. 84/1994. Violazione art. 52 cod. nav.. Violazione degli artt. 3 e ss., legge n. 241/1990. Violazione art. 23 Cost.. Violazione delle delibere A.R.T. 22/12/2021, n. 225 e 11/2/2021, n. 22 20. Difetto di istruttoria e di motivazione. Difetto dei presupposti. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà .

5. Il 17 aprile 2024 A.R.T. ha depositato memorie difensive insistendo per l’accoglimento dell’appello.

6. Con nota depositata il 27 maggio 2024 la difesa di Porto Petroli di Genova S.p.A. ha rappresentato che:

- “nelle more del giudizio, con sentenza n. 9571/2023, l’Ecc.mo Consiglio di Stato, Sez. VI, ha riformato la sentenza del T.A.R. Piemonte n. 770/2020 che aveva escluso Porto Petroli dall'ambito soggettivo di applicazione del contributo ex art. 37, comma 6, lett. b), legge n. 214/2011”;

- “in questo contesto Porto Petroli ha avviato contatti con l'A.R.T. per verificare la possibilità di definire il contenzioso pendente e, a tal fine, ha inoltrato all'Autorità stessa una motivata istanza”;

- “detta istanza è stata positivamente riscontrata da A.R.T. con nota 16/2/2024, prot. n. 18174”;

- “Porto Petroli ha dunque provveduto al versamento del contributo in questione per gli anni 2019-2020-2021-2022 e 2023”.

Ha quindi, chiesto che venga dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

A detta istanza ha prestato adesione anche la difesa erariale.

7. All’udienza pubblica del 20 giugno 2024 la causa è stata introitata per la decisione.

8. Ebbene, nell’ipotesi di specie, la dichiarazione dell’appellata ben può essere presa in considerazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 84 c.p.a., ai fini della declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso di primo grado con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di prime cure.

8.1 È, infatti, appena il caso di rammentare che:

- ai sensi dell’art. 84 comma 4 c.p.a., anche in assenza della formalità prescritte per la rinuncia, “il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”;

- costituisce jus receptum il principio secondo cui “sussiste il potere del Giudice di appello di rilevare ex officio la esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado […], non potendo ritenersi che sul punto si possa formare un giudicato implicito, preclusivo alla deduzione officiosa della questione” (Cons Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4);

- non vi sono gli estremi per dichiarare, come richiesto da parte appellante, la cessazione della materia del contendere ex art. 34 comma 5 c.p.a. con riguardo al giudizio di prime cure atteso che non v’ è stata la soddisfazione, neppure parziale, della pretesa azionata in tale sede da Porto Petroli di Genova S.p.A. (la qual, invece, rinunciando agli effetti provvisori della sentenza di primo grado a sé favorevole, ha dato spontanea esecuzione agli atti ivi gravati);

- “La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado in fase di appello comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado appellata” (ex multis Cons. Stato, sez. V, 1 febbraio 2022, n. 701).

9. Sussistono peraltro, alla luce dell’accordo delle parti e delle ragioni che hanno dato luogo alla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi