Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-02, n. 202209492

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-02, n. 202209492
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209492
Data del deposito : 2 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2022

N. 09492/2022REG.PROV.COLL.

N. 05391/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5391 del 2019, proposto da C C, R C, V C, M D A, E P, L P, S B, M P, S C, M A, V B, E P, P G, M B, E B, A M, I C, O C, S R, R I, D A, M M, E D M, C S, E B, T A, G C, I F, F I, I R, I D, I R, L D V, I G, G C, G B, T P, G M, K G, Lucia Marchetta, Rossana Bartolo, Alessia Maranzano, Alessandro Giro, Gemma Cibelli, Marianna Elefante, Giulia Di Donato, Ilenia Franciosa, Lucia Feri, Ilaria Cucitore, Roberta Sciacca, Francesca Papetti, Arianna Gusmeroli, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03754/2019 resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2022 il Cons. S Z;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Gli appellanti, tutti docenti precari, a sostegno del gravame espongono le seguenti circostanze:

sono laureati in scienze della formazione primaria, titolo abilitante all’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia;

- hanno tutti maturato i due anni di servizio di insegnamento previsti dal bando di concorso impugnato perché hanno svolto un periodo di tirocinio nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria, a seconda della specializzazione.

Il concorso straordinario per il reclutamento dei docenti nella scuola di infanzia o primaria, su posto comune e di sostegno è stato bandito ai sensi dell’art. 4, comma 1-quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità' dei lavoratori e delle imprese” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che disponeva che “---(omissis)… il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ;

l’emanazione del predetto d.l. n. 87 si era resa necessaria a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato relativa ai soggetti in possesso di diploma magistrale conseguito prima dell’anno scolastico 2001/2002, di tal che il bando in esame era ispirato dall’intenzione di favorire la massima partecipazione delle categorie di docenti rimaste escluse dalla decisione della Plenaria del dicembre 2017;

- ciò nonostante gli appellanti non hanno potuto partecipare al concorso, nonostante il tirocinio biennale svolto presso le scuole pubbliche nei termini previsti dal decreto legge, e dal successivo bando.

La sentenza appellata ha rigettato il ricorso.

Avverso la stessa sono dedotti i seguenti motivi di appello: A) SUL VALORE ABILITANTE DELLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E SUL TIROCINIO FORMATIVO VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.3,

COMMA

1, LETTERA A)

DELDECRETO MINISTERIALE DEL

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi