Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-19, n. 202400614
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2024
N. 00614/2024REG.PROV.COLL.
N. 01108/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2018, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Carnovale, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Saverio Sticchi Damiani in Roma, p.zza S. Lorenzo in Lucina, n. 26;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente è stata colpita da informativa interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-, adottata Prefettura di Catanzaro in data 26.2.2016.
A fondamento del provvedimento la Prefettura ha posto i seguenti elementi indiziari, ritenuti espressivi di rischio di condizionamento mafioso:
- -OMISSIS-, socio-amministratore e titolare dell’impresa ed il suo socio -OMISSIS-, entrambi gravati da comunicazioni di notizie di reato, sono figli di -OMISSIS-, personaggio di spicco della criminalità organizzata calabrese;
- -OMISSIS- ed il socio -OMISSIS- frequentano abitualmente pregiudicati e soggetti socialmente pericolosi, oltre ad avere rapporti di parentela con altri soggetti affiliati alla criminalità organizzata;
- la società -OMISSIS- (di cui i fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-ricoprono rispettivamente la carica di amministratore unico e socio) sono già state destinatarie, rispettivamente in data 28.10.2011 e 18.06.2007, di provvedimenti interdittivi antimafia, mai impugnati e, dunque, definitivi.
2. La società ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.A.R. per la Calabria, Catanzaro, lamentando l’inconsistenza di alcuni degli addebiti o, comunque, la loro natura non attuale né concretamente indicativa del rischio di infiltrazione mafiosa nell’impresa.
In particolare, l’appellante ha dedotto che il solo rapporto di parentela dei titolari dell’impresa con il -OMISSIS-, non convivente con i figli, doveva ritenersi insufficiente a sostenere il portato motivazionale del provvedimento, in assenza di ulteriori riscontri riferibili direttamente all’impresa e non ai suoi soci o titolari.
3. Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso, ponendo l’accento, soprattutto, sul rapporto di parentela diretta dei titolari della ditta con il sopra indicato noto capo di cosca di n’GH , avvalorato da ulteriori elementi collaterali. Tra questi, la decisione impugnata ha valorizzato il precedente rilevato a carico dell’amministratore -OMISSIS- (relativo all’affidamento di subappalto non autorizzato, che può costituire uno degli strumenti per consentire l’accesso nei cantieri dei lavori pubblici a imprese con controindicazioni), la circostanza che sia -OMISSIS- sia il suo socio -OMISSIS--OMISSIS-frequentano persone pregiudicate o socialmente pericolose ed, infine, la precedente emissione di informazioni interdittive antimafia a carico della società o di altre imprese riconducibili ai fratelli -OMISSIS-.
4. Con atto di appello ritualmente notificato, la società -OMISSIS- ha impugnato la decisione di primo grado deducendo censure di difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione degli artt. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e 97 della Costituzione.
4.1 In particolare, l’appellante ha dedotto che alcuni degli episodi di rilevanza penale indicati nella motivazione del provvedimento (in particolare il precedente relativo al subappalto non autorizzato a carico di -OMISSIS-) non avevano dato luogo a sentenze di condanna, integrando pertanto mere segnalazioni.
Peraltro, l’appellante ha evidenziato che sul conto di -OMISSIS- non erano emerse situazioni ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, né provvedimenti ex art. 84 del medesimo Decreto Legislativo o, comunque, precedenti penali.
4.2 Sotto altro profilo, l’appellante ha censurato il difetto di prova specifica e di motivazione sulle frequentazioni dei fratelli -OMISSIS-ed ha rappresentato di non aver mai avuto contezza delle precedenti interdittive indicate nella motivazione del provvedimento impugnato.
4.3 Infine, la società ricorrente ha dedotto che il solo rapporto di parentela dei sopra indicati soci con un oramai ex boss della n’GH non sarebbe in ogni caso sufficiente ad inferire un rischio di permeabilità mafiosa in capo all’impresa, non risultando provata l’effettiva ingerenza del