Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2013-12-17, n. 201306041

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2013-12-17, n. 201306041
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201306041
Data del deposito : 17 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06365/2013 REG.RIC.

N. 06041/2013REG.PROV.COLL.

N. 06365/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 Cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6365 del 2013, proposto da
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12 ;

contro

Università degli Studi Niccolò C - Telematica Roma (Unicusano), in persona del rettore pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Roma, via Paolo Emilio, n. 7;
Università degli Studi di Lecce (del Salento), Università degli Studi di Genova;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 04001/2013, resa tra le parti, concernente bando di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione professioni legali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Università appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 il Cons. Vito Carella e udito l’avvocato Chiappetti;

Sentite le stesse parti presenti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1.- La presente decisione viene assunta in forma semplificata, a termini degli artt. 60 e 74 Cod. proc. amm., dopo aver accertato la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, preavvertite le parti, essendo chiara la situazione di fatto nei suoi punti di riferimento e nella problematica dibattuta.

L’appello è infondato e va respinto per e la sentenza confermata ma con diversa motivazione.

2.- Con domanda in data 30 maggio 2011, la Università telematica per le scienze umane “Nicolò C”, intendendo istituire una propria Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali, ha domandato al Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca (MIUR), di essere inserita nella programmazione della corrispondente offerta formativa per l’anno accademico 2012-2013, come da Regolamento di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.

Il MIUR, con la nota n. 2476 del 12 luglio 2012, nel trasmettere il parere negativo reso dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nell’adunanza del 3 maggio 2012, ha rappresentato all’istante l’impossibilità, per il momento, di accogliere le nuove istanze, stante la drastica riduzione dei posti previsti nel citato periodo di programmazione degli stessi.

Il CUN, dopo aver auspicato dal successivo anno accademico l’avvio di una razionalizzazione e suggerito il ricorso a forme di cooperazione interuniversitaria (come da art. 16, comma 3, d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398) per l’ottimizzazione delle risorse disponibili, ha espresso parere non favorevole per l’anno accademico 2012-2013 alle istanze presentate dalle Università del Sannio, da Unisu e dalla “Marconi” (per questa ai fini della richiesta elevazione dei posti assegnati).

E’ seguito il decreto interministeriale del 7 agosto 2012, recante il relativo bando per l’anno accademico 2012-2013, nel cui elenco allegato nessuno dei posti programmati (ridotti rispetto all’anno precedente da 5050 a 3700) è stato assegnato all’ateneo qui appellato.

3.- In primo grado l’Università odierna appellata ha impugnato gli atti innanzi citati, per quanto d’interesse, a mezzo di quattro motivi di censura per violazione e falsa applicazione di legge (art. 16 d.lgs. 17 novembre 1997 n. 398, artt. 2 e 3 del d.m. 21 dicembre 1999 n. 537, art. 6 l. 7 agosto 1990, n. 245 ( Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 ) e artt. 2 e 3 della legge 29 luglio 1991, n. 243 ( Università non statali legalmente riconosciute ), art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e art. 2 del d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 ( Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b) , della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), per illegittimità costituzionale (art. 2, comma 1, lett. b) , della legge 25 luglio 2005, n. 150 e art. 2, punto 1, lett. a) , del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 in rapporto agli artt. 3, 33, 41 e 97 della Costituzione), per eccesso di potere (illogicità manifesta, disparità di trattamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, motivazione perplessa e pretestuosa, travisamento dei fatti e di elementi giuridici, illogicità manifesta e contraddittorietà, omessa considerazione di elementi di fatto e di diritto, incompetenza).

Il Tribunale amministrativo regionale adito, con la sentenza in epigrafe indicata, richiamata la specifica normativa e considerato che la legge non ha previsto criteri per il riparto dei posti, oltre la perplessità sul blocco all’ingresso di nuovi soggetti, ha accolto il ricorso per l’assorbente primo motivo (continuità negli studi di completamento delle attività didattiche impartite presso le facoltà in cui gli studenti si sono laureati), rilevando uno specifico interesse della Unicusano ad attivare una propria scuola (proporzionalità immanente in qualsiasi valutazione discrezionale, numero di laureati superiori ad altre università assegnatarie di posti, aprioristico sacrificio, salvaguardia della sola posizione dei soggetti già operanti, necessità del consenso delle università assegnatarie per attivare forme di cooperazione).

4.- Con l’appello in esame il Ministero interessato, premessa la specifica disciplina normativa, ha censurato la sentenza , nell’assunto che sia intervenuta nell’ambito della discrezionalità propria dell’amministrazione (formulazione di criteri ulteriori e diversi rispetto a quelli applicati, accentuazione della frammentazione dell’offerta formativa, soppesamento di tutti gli interessi in gioco rimesso a valutazioni discrezionali che sfuggono al sindacato di legittimità).

L’Università appellata si è costituita in giudizio ed resiste nel merito.

5.- Il Collegio, in linea preliminare, dà atto che, pur la programmazione in questione esaurendo i propri effetti con l’imminente conclusione dell’anno accademico in corso, persiste l’interesse alla decisione della controversia, nella prospettiva delle successive programmazioni.

Come da esposizione in fatto va rilevato che la domanda dell’Università appellata inoltrata il 30 maggio 2011, per accedere al riparto dei posti programmati per le attività formative delle scuole di specializzazione nelle professioni legali relativamente all’anno accademico 2012-2013, è stata rigettata senza essere sottoposta al vaglio del CUN.

Tanto risulta dal parere in data 5 maggio 2012 di detto organismo, che ha scrutinato solo le omologhe istanze degli atenei Unisu, del Sannio e Marconi, seppure in quest’ultimo caso per l’elevazione dei posti assegnati nel precedente anno di programmazione.

E’ vero che il CUN, con detto parere, ha escluso in linea generale l’istituzione di nuove scuole di specializzazione per le professioni legali nell’anno accademico 2012-2013, ma la pretermissione della domanda in esame incide sotto gli aspetti procedimentali e dell’istruttoria svolta, considerando che l’istanza è stata presentata in data 30 maggio 2011.

6.- Quanto alle contestate enunciazioni della sentenza, si deve rammentare che l’amministrazione, nell’esercizio della sua valutazione discrezionale, non è libera, ma tenuta al rispetto dei parametri stabiliti dalla norma primaria e dei principi generali che presiedono all’attività amministrativa (imparzialità, buon andamento, economicità).

Nel procedere ad una siffatta valutazione, pertanto, per la programmazione dei posti in relazione ai singoli atenei, l’Amministrazione è tenuta a riferirsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità. Resta affidata alla sua ponderazione, nel rispetto in concreto di questi parametri, la conclusione circa la ripartizione di cui qui si verte.

Di un tale modo di procedere non è dato ricavare qui l’esistenza e comunque non risulta adeguatamente esternato.

7.- Consegue da ciò che il ricorso in primo grado va accolto per la preminente censura del difetto d’istruttoria. La sentenza di primo grado perciò va confermata ma con diversa motivazione e in tali sensi, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Quanto alle spese di lite relative al presente grado di giudizio, se ne può disporre la integrale compensazione tra le parti.

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