Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-01-24, n. 201200308

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-01-24, n. 201200308
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200308
Data del deposito : 24 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03636/2011 REG.RIC.

N. 00308/2012REG.PROV.COLL.

N. 03636/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3636 del 2011, proposto dalla s.r.l. Agenzia Antonio Pirovano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E G, con domicilio eletto presso il signor C D P in Roma, via G. Mercalli N. 13;

contro

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

La s.a.s. Pompe Funebri Antonio Pirovano di Fabio Carera &
C., non costituitasi nel secondo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 348/2011, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2011 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti l’avvocato C D P e l'avvocato dello Stato Bruni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la sentenza n. 348 del 2011 il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso n. 6183 del 2009, proposto dalla società odierna appellante avverso il provvedimento n. 0031978 dell’11 maggio 2009, con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in seguito, AGCM o Antitrust) ha ritenuto la scorrettezza - ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo - della pratica commerciale posta in essere dall’Agenzia Antonio Piovani s.r.l., consistente nella promozione della propria attività di servizi funebri, mediante inserzione negli elenchi telefonici e cartelli posizionati nel territorio del Comune di Monza, con affermazioni quali “Funerali completi con convenzioni comunali” nonché con riferimenti ad una esperienza nel settore da “oltre cento anni”.

Con il citato provvedimento, è stata irrogata, altresì, alla società appellante una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50.000.

Nel dettaglio, come riportato nella sentenza gravata, l’AGCM , in relazione al messaggio riportato nelle inserzioni e sui cartelloni pubblicitari, ha accertato la violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto esso risulta idoneo ad indurre in errore il consumatore medio riguardo alle caratteristiche dei servizi funebri offerti dal professionista ed alle condizioni alle quali gli stessi vengono erogati, alla sussistenza di una convenzione con il Comune di Monza nonché all’inizio della relativa attività d’impresa.

In particolare, nelle “Valutazioni conclusive”, AGCM (premesso che dalla incontestate risultanze istruttorie è emerso che l’unica convenzione stipulata con il Comune di Monza dall’Agenzia Antonio Pirovano S.r.l. è quella per i “Servizi di recupero salme e funerali di povertà”, cui hanno aderito anche altre agenzie di onoranze funebri con sede nello stesso territorio comunale), ha in primo luogo osservato che “evocare nel messaggio pubblicitario, genericamente, ‘convenzione comunale’, riferendosi ad un accordo che non contiene alcuna favorevole tariffa per il consumatore né richiama particolari requisiti di affidabilità dell’impresa, ma consiste solo nell’adesione su base pattizia ad un accordo sui prezzi che il Comune corrisponderà per i cd. funerali di povertà, ha una carica fuorviante che deve essere necessariamente censurata. Infatti, la mancata specificazione dei servizi realmente offerti con tale tipologia di convenzione può indurre i consumatori a scegliere il professionista sulla base dell’erroneo convincimento che la stessa sia applicabile all’intera gamma prestata. Si tratta dell’omissione di informazioni determinanti nella scelta del professionista di cui avvalersi.”.

Ha rilevato l’Autorità, inoltre, che “la portata decettiva del messaggio è ulteriormente rafforzata dall’indicazione con cui si prospetta un’esperienza nel settore da parte del professionista che perdura “da oltre cento anni”.

Al riguardo l’Autorità ha tuttavia fatto presente che “dalla documentazione presentata dal professionista e da quella comunque acquisita in atti non si evince in alcun modo che, anche a seguito di pur possibili e naturali mutamenti ed evoluzioni della compagine e/o della ragione societaria, sia sempre la stessa entità aziendale - intesa, ai sensi dell’articolo 2555 del Codice Civile, come “il complesso dei beni organizzati dall' imprenditore per l'esercizio dell'impresa” - che continua ad operare, sebbene con veste giuridica o soggetti rinnovati. Non è stato dimostrata, in particolare, l’esistenza di alcun vincolo di continuità formale o sostanziale fra la società Antonio Pirovano del 1911 e quella omonima costituita nel 1991.”.

L’AGMC ha poi soggiunto che, “pur volendo assumere che la nuova espressione relativa alla durata dell’attività d’impresa (“esperienza storica”) riduca il livello di decettività del messaggio in questione, il riferimento alla sussistenza della convenzione stipulata con il Comune di Monza risulta già di per sé fuorviante per i consumatori, in quanto gli stessi potrebbero essere così ingannevolmente indotti a privilegiare l’Agenzia Antonio Pirovano S.r.l. rispetto ad altre imprese del settore, basandosi sul falso affidamento che il professionista possa offrire garanzie formali e sostanziali proprie degli operatori legati al sistema pubblico da particolari rapporti di concessione nonché condizioni particolarmente convenienti per la prestazione dei servizi di onoranze funebri. Tale presupposto costituisce, secondo un consolidato orientamento dell’Autorità, un elemento rilevante nel determinare le scelte dei consumatori anche in considerazione della particolare situazione emotiva nella quale viene a trovarsi il fruitore di tali servizi”.

L’Autorità ha precisato, inoltre, che l’introduzione della dicitura “funerali completi con accreditamento comunale” al posto di “funerali completi con convenzione comunale”, così come comunicato dallo stesso professionista in data 28 gennaio 2009, non “vale a fugare il falso convincimento che le condizioni economiche offerte dall’Agenzia Antonio Pirovano S.r.l. siano migliori, in virtù dell’esistenza di speciali rapporti con l’ente pubblico locale, rispetto a quelli di altre agenzie di onoranze funebri a seguito di apposito accordo.”. E’ infatti evidente che “l’uso del termine “accreditamento è “finalizzato a “rendere credibile”, ossia “avvalorare”, sulla base di un preteso (ed inesistente) rapporto con il Comune di Monza, i servizi funebri resi dall’Agenzia Funebre Antonio Pirovano. Pertanto, la specifica che il professionista fornisca servizi funebri con accreditamenti comunali non è utile ad eliminare i profili di decettività del messaggio rispetto al tipo di rapporto instaurato con il Comune ed alle condizioni economiche con le quali i servizi funebri sono erogati”.

Avverso la sentenza con cui il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, l’appellante ha proposto il gravame in esame, chiedendo in sua riforma l’accoglimento del ricorso di primo grado.

All’udienza del 2 dicembre 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello va respinto.

2. Va disatteso il primo motivo di gravame con cui si ribadisce l’assunta violazione procedimentale in cui sarebbe incorsa l’Autorità, cui si contesta di non aver adeguatamente consentito, nel corso del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato in primo grado, il contraddittorio con l’odierna appellante.

Va sul punto considerato che, in disparte la precisione dei riferimenti normativi indicati dall’Autorità, un contraddittorio si è effettivamente dispiegato in sede procedimentale, come incontrovertibilmente desumibile dalla circostanza dell’avvenuta presentazione, ad opera della società appellante, di memorie difensive, complete di allegati, in data 17 dicembre 2008 e 17 febbraio 2009.

3. Quanto al merito, ritiene il Collegio decisivo –e non superato dalle argomentazioni svolte nei motivi di gravame- che, per quel che attiene all’inserzione negli elenchi telefonici e cartelli posizionati nel territorio del Comune di Monza dell’affermazione “Funerali completi con convenzioni comunali”- l’Autorità, lungi dal contestare la veridicità della circostanza relativa alla sussistenza della convenzione, ha inteso stigmatizzare l’attitudine del riferimento ad un accordo “che non contiene alcuna favorevole tariffa per il consumatore né richiama particolari requisiti di affidabilità dell’impresa” a fuorviare i consumatori, potenzialmente indotti a privilegiare la società ricorrente “basandosi sul falso affidamento che il professionista possa offrire garanzie formali e sostanziali proprie degli operatori legati al sistema pubblico da particolari rapporti di concessione nonché condizioni particolarmente convenienti per la prestazione dei servizi di onoranze funebri”

Attitudine fuorviante in specie correlata alla circostanza della mancata indicazione, nel messaggio promozionale, “dei servizi realmente offerti con tale tipologia di convenzione”.

D’altra parte, quanto alla dedotta impossibilità di specificare in dettaglio l’oggetto delle convenzioni comunali, il Collegio non può che condividere quanto sostenuto dal primo giudice, laddove ha osservato che il semplice riferimento ai c.d. “funerali di povertà” avrebbe evitato di imprimere al messaggio la suindicata attitudine fuorviante.

Non sono, peraltro, condivisibili le censure dedotte in appello con riguardo ai rilievi che nel provvedimento impugnato in primo grado sono mossi – per quel che attiene al’inserimento, nel messaggio promozionale, del riferimento ad una esperienza nel settore da “oltre cento anni”- quanto alla mancanza di adeguati elementi volti a provare la continuità della compagine aziendale fondata nel 1911.

Come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado, invero, non risulta dimostrata –come invece necessario in considerazione della pacifica operatività nel medesimo settore di altre imprese, pure riconducibili alla famiglia Carera- l’identità dello specifico “know how” aziendale, non desumibile dalla sola circostanza della persistente presenza in una determinata sede.

4. Il Collegio non può, infine, che condividere quanto dal primo giudice osservato sulla non estensione del giudizio di ingannevolezza espresso dall’Autorità alla versione modificata del messaggio originariamente contestato, tuttavia mai diffuso;
la valutazione che l’Autorità ne ha fatto, invero, pare anche al Collegio compiuta con l’intento di affermare la persistente decettività del messaggio, anche nella nuova formulazione, priva del riferimento all’esperienza ultracentennale.

5. Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto respinto l’appello.

6. Consegue la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado, come liquidate in dispositivo.

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