Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2013-06-12, n. 201302224
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N. 02224/2013 REG.PROV.CAU.
N. 03378/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3378 del 2013, proposto da:
E S, rappresentato e difeso dall'avv. F C, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe Cerbara n. 64, per mandato a margine dell’appello cautelare;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
Comando Generale Arma Carabinieri;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 812 del 15 febbraio 2013, resa tra le parti, con cui è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento disciplinare della perdita del grado per rimozione
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udito l’avv. Castiello per l’appellante;
Considerato che la misura cautelare invocata può essere concessa limitatamente alla prosecuzione della corresponsione del trattamento economico a carico dell’Amministrazione di appartenenza connesso allo svolgimento del dottorato di ricerca;
Ritenuto equo compensare le spese del giudizio cautelare d’appello.