Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2013-06-12, n. 201302224

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2013-06-12, n. 201302224
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201302224
Data del deposito : 12 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03378/2013 REG.RIC.

N. 02224/2013 REG.PROV.CAU.

N. 03378/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3378 del 2013, proposto da:


E S, rappresentato e difeso dall'avv. F C, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giuseppe Cerbara n. 64, per mandato a margine dell’appello cautelare;


contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Comando Generale Arma Carabinieri;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 812 del 15 febbraio 2013, resa tra le parti, con cui è stata rigettata l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento disciplinare della perdita del grado per rimozione


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udito l’avv. Castiello per l’appellante;


Considerato che la misura cautelare invocata può essere concessa limitatamente alla prosecuzione della corresponsione del trattamento economico a carico dell’Amministrazione di appartenenza connesso allo svolgimento del dottorato di ricerca;

Ritenuto equo compensare le spese del giudizio cautelare d’appello.

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