Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-03-27, n. 201501598

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-03-27, n. 201501598
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501598
Data del deposito : 27 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05948/2014 REG.RIC.

N. 01598/2015REG.PROV.COLL.

N. 05948/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5948 del 2014, proposto dal signor
D B, rappresentato e difeso dagli avvocati M S M e A V, con domicilio eletto presso l’avvocato M S M in Roma, Via Antonio Gramsci, n. 24;

contro

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato M F D, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Sardegna in Roma, Via Lucullo, n. 24;
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giusizio;

nei confronti di

il signori PAULIS ANTONIO;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI, Sez. II, n. 489 del 23 giugno 2014, resa tra le parti, concernente verbale delle operazioni elettorali dell'ufficio centrale regionale per la consultazione elettorale per l'elezione del Presidente e del XV Consiglio regionale della Regione Sardegna (circoscrizione di Cagliari);


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Regionale della Sardegna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2015 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati M S M e Massimo Falchi Delitalia;

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

1. Il sig. Bernardino Deiana, candidato della Lista “Centro Democratica” in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi il 16 febbraio 2014 per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna e per l’elezione del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, essendo risultato il secondo dei non eletti della predetta lista, ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna l’annullamento del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Cagliari, l’atto di proclamazione degli eletti ed ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale, nella parte in cui è stato individuato quale primo dei non eletti di quella stessa lista il sig. Antonio Paulis.

A sostegno di tale impugnativa, egli ha formulato due motivi di censura, con cui ha lamentato rispettivamente. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 74 della legge regionale 7/1979. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto”, in quanto nel verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale non sarebbe stato inspiegabilmente riportato il voto ottenuto nella sezione n. 1 del Comune di Esclapiano, giusta verbale delle operazioni di quella sezione, nonché “Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della legge regionale n. 16/2013. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto”, adducendo il mancato riconoscimento di settantotto voti validamente ed univocamente espressi in suo favore in 43 seggi (Comune di Nuraminis, sez. 2;
Comune di Serri, sezione unica;
Comune di Selargius, sez. 17, 25, 19, 20, 7, 4, 5, 10, 11, 12: Comune di Cagliari, sez. 119;
Comune di Uta, sez. 1, 8;
Comune di Quartu S. Elena, sez. 26, 66, 64;
Comune di Maracalagonis, sez. 2, 4;
Comune di Dolianova, sez. 1;
Comune di Nurri, sez. 1, 2, 3;
Comune di Villasor, sez. 1;
Comune di Decimomannu, sez. 5 e 6;
Comune di Isili, sez. 3;
Comune di Burcei, sez. 2;
Comune di Settimo San Pietro, sez. 1, 2, 4, 5, 6, 7;
Comune di Sinnai, sez. 1, 4, 6, 10, 11, 15, 13;
Comune di Esterzili, sezione unica).

2. L’adito tribunale, sez. II, con la sentenza n. 489 del 23 giugno 2014, nella resistenza del Consiglio regionale della Sardegna, ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando in particolare che, pur potendo aderirsi all’orientamento giurisdizionale secondo cui in materia elettorale l’onere della prova dei fatti posti a fondamento delle dedotte illegittimità è da considerarsi più attenuto rispetto a quello di un ricorso ordinario, nel caso di specie sarebbe tuttavia mancato il necessario minimo principio di prova a supporto dei presunti errori nell’interpretazione e nell’attribuzione dei voti a favore del ricorrente, risolvendosi così le censure sollevate in mere apodittiche e generiche affermazioni, il cui accoglimento darebbe luogo ad una inammissibile azione meramente esplorativa tesa al mero riesame delle operazioni svolte.

3. L’interessato ha chiesto la riforma di tale sentenza alla stregua di tre motivi di gravame, con il primo dei quali ha lamentato “Illegittimità della sentenza per violazione dei principi in materia di onere probatorio nei giudizi elettorali – Violazione degli artt. 24 e 113 Cost.”, mentre con gli altri due ha riproposto i due motivi di censura sollevati con il ricorso di primo grado, insistendo per il loro accoglimento, previa verificazione delle schede contestate ai sensi degli artt. 63 c.p.a. e 210 c.p.c..

Ha resistito al gravame il Consiglio Regionale della Sardegna, che ne ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza, insistendo per il suo rigetto.

Nell’imminenza dell’udienza di trattazione, le parti hanno illustrato le rispettive tesi difensive.

4. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2015, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Il primo motivo di appello è fondato.

5.1. Analogamente a quanto rilevato dalla Sezione con la sentenza n. 266 del 22 gennaio 2015, resa in una controversia pure riguardante le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna svoltesi il 16 febbraio 2014, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado si pone in contrasto con i principi enunciati, sia pure in epoca successiva alla pronuncia di primo grado, dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza 20 novembre 2014, n. 32.

E’ stato infatti escluso che l’onere della prova gravante su chi propone un ricorso elettorale debba essere necessariamente soddisfatto attraverso la verbalizzazione delle osservazioni o delle contestazioni dei rappresentati di lista sulle decisione del seggio elettorale, attribuendosi una limitata rilevanza probatoria anche delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio postume utilizzate in luogo della contestazione “messa a verbale” ed aggiungendo che, in ragione del temperamento dell’onere della prova applicabile alle impugnative elettorali, le censure in esse formulate possono essere assistite da “semplici elementi indiziari in merito all’esistenza dei vizi denunciati”, la cui attendibilità è liberamente apprezzabile dal giudice ai fini dell’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi previsti dal codice del processo amministrativo.

5.2. In applicazione di tali principi, le censure sollevate dal ricorrente in particolare con il secondo motivo di censura del ricorso di primo grado, ancorchè non suffragate né da osservazioni e contestazioni formulate dai rappresentati di lista nei verbali delle sezioni, né da dichiarazioni sostitutive di notorietà, sono tuttavia sufficientemente specifiche e circostanziate, individuando le singole sezioni elettorali in cui si sarebbero verificati gli errori e per ognuna di esse precisandosi anche il numero dei voti validi espressi in suo favore, ma non attribuiti.

Ad avviso della Sezione, il ricorso proposto non può dunque essere qualificato come ‘esplorativo’ con la finalità della mera revisione delle operazioni svolte, anche in ragione della sostanziale limitatezza degli errori di attribuzione evidenziati, che riguardano complessivamente 44 sezioni elettorali su 597.

Deve aggiungersi inoltre che la mancata attribuzione dei voti è fatta derivare dal ricorrente da errori degli elettori tutt’altro che inverosimili o implausibili: ciò sia con riguardo ai voti espressi in suo favore, ma accompagnati dall’erronea indicazione della lista di appartenenza (Sinistra Ecologia e Liberta o Partito Democratico o Italia dei Valori invece che Centro Democratico), sia con riferimento alla corretta indicazione della preferenza (Deiana Dino Bernardin ovvero Bernardini).

6. L’accoglimento del primo motivo di appello comporta la riforma della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso di primo grado.

6.1. Passando all’esame di quest’ultimo, la Sezione deve innanzitutto verificare se sussiste l’interesse a ricorrere.

Al riguardo occorre rilevare, con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso, che effettivamente la sua eventuale fondatezza, e cioè la corretta attribuzione in favore del ricorrente dei quarantatre voti, di cui è stata prospettata la ingiusta ed erronea sottrazione, gli consentirebbe di ottenere la posizione di primo dei non eletti nella lista “Centro Democratico”, ammontando a soli quattordici voti l’attuale distacco tra il primo dei non eletti, il sig. Antonio Paulis, con voti 601, e l’attuale ricorrente che ha conseguito 587 voti.

E’ in tal senso da intendersi superata la c.d. prova di resistenza, il che consente di procede all’esame della eventuale fondatezza del ricorso, da intendersi in ogni caso limitata al solo accertamento della corretta posizione del ricorrente quale non eletto della lista “Centro Democratici”.

6.2. A tal fine la Sezione ritiene indispensabile disporre un’apposita verificazione da espletarsi dal Prefetto della Provincia di Cagliari ovvero da un funzionario da questi delegato per procedere alla rinnovazione parziale delle operazioni di scrutinio delle elezioni del 16 febbraio 2014 per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna, limitatamente ai seggi indicati nel primo e nel secondo motivo di ricorso e cioè: Comune di Esclapiano, sez. 1;
Comune di Nuraminis, sez. 2;
Comune di Serri, sezione unica;
Comune di Selargius, sez. 17, 25, 19, 20, 7, 4, 5, 10, 11, 12: Comune di Cagliari, sez. 119;
Comune di Uta, sez. 1, 8;
Comune di Quartu S. Elena, sez. 26, 66, 64;
Comune di Maracalagonis, sez. 2, 4;
Comune di Dolianova, sez. 1;
Comune di Nurri, sez. 1, 2, 3;
Comune di Villasor, sez. 1;
Comune di Decimomannu, sez. 5 e 6;
Comune di Isili, sez. 3;
Comune di Burcei, sez. 2;
Comune di Settimo San Pietro, sez. 1, 2, 4, 5, 6, 7;
Comune di Sinnai, sez. 1, 4, 6, 10, 11, 15, 13;
Comune di Esterzili, sezione unica.

Al termine delle operazioni di scrutinio, l’ausiliario redigerà una sintetica relazione, indicando per ogni sezione le eventuali discrasie rilevate, le ragioni che consentono l’attribuzione delle schede contestate al ricorrente e quelle che invece non consentono tale attribuzione, allegando copia autentica delle schede elettorali, suddivise per sezione e per Comune.

Le operazioni di rinnovo dello scrutinio dovranno essere precedute dalla comunicazioni alle parti costituite del luogo, del giorno e dell’ora in cui si svolgeranno.

Per il deposito della relazione si fissato il termine del 15 giugno 2015.

7. La decisione finale sul giudizio, anche quanto alle spese, è riservata all’esito del disposto incombente istruttorio.

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