Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-03-24, n. 202002055
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Testo completo
Pubblicato il 24/03/2020
N. 02055/2020REG.PROV.COLL.
N. 06118/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 6118 del 2019, proposto da
Ministero per i beni e le attivita' culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12.
contro
Syremont S.p.A. – Servizi per la Conservazione e il Restauro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Società Archeogeo di A.Granata e C Snc, non costituita in giudizio.
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 00975/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Syremont S.p.A. – Servizi per la Conservazione e il Restauro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2020 il Cons. G L B e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Cesaroni e Canonaco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Lecce ha accolto il ricorso proposto dalla società Syremont S.p.A. – Servizi per la Conservazione e il Restauro, seconda classificata, contro il Museo archeologico nazionale di Taranto e nei confronti del r.t.i. Archeogeo di A. Granata e C. s.n.c. per l’annullamento della determinazione del Direttore n. 26 del 19.2.2019 del Museo archeologico nazionale di Taranto, con la quale è stato aggiudicato il servizio di “ catalogazione, digitalizzazione 2D-3D e realizzazione di un archivio digitale per il patrimonio museale del Museo Archeologico di Taranto nell'ambito del Progetto Museo MArTA 3.0 ”, in favore del r.t.i. rappresentato dalla Società Archeogeo di A. Granata & C. s.n.c, per l'offerta economica di € 232.800,00 e per la durata di mesi venti, nonché degli atti di gara specificamente indicati in ricorso.
1.1. La sentenza -constatata la mancata costituzione in giudizio del Museo archeologico nazionale di Taranto- ha reputato valida la notificazione del ricorso effettuata direttamente al domicilio dell’amministrazione resistente, perché “ il Museo Archeologico Nazionale di Taranto non rientra nell’ambito delle “Amministrazioni dello Stato”, ma è un ente pubblico territoriale, dotato di speciale autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, nonché di propria rappresentanza, identificata nei poteri riconosciuti al Direttore e al Consiglio di Amministrazione (cfr. All. n. 1 al d.m. 23.12.2014, nonché art. 30 co. 3 d.P.C.M. 29.08.2014, n. 171) ” e non rientra nemmeno nell’elenco degli enti per i quali è autorizzato il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
1.2. Nel merito, ha ritenuto fondato il motivo col quale era dedotta violazione dei principi di trasparenza e pubblicità che presiedono alle procedure ad evidenza pubblica e violazione della legge speciale, perché non vi era la prova che l’apertura delle buste concernenti l’offerta tecnica e l’offerta economica fosse avvenuta in forma pubblica.
1.3. Ne è seguito, come detto, l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento della determinazione di aggiudicazione impugnata, con condanna del Museo archeologico nazionale di Taranto al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente e dichiarazione di irripetibilità delle spese nei confronti del r.t.i. controinteressato, parimenti non costituito in giudizio.
2. Contro la sentenza ha avanzato appello il Ministero per i beni e le attività culturali, sia per ragioni di rito concernenti il difetto di legittimazione passiva del Museo archeologico nazionale di Taranto, sia per ragioni di merito.
2.1. La società Syremont S.p.A. si è costituita per resistere al gravame.
2.2. Accolta l’istanza cautelare del Ministero appellante con ordinanza n. 4490 del 13 settembre 2019, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Col primo motivo di gravame il Ministero per i beni e le attività culturali ricostruisce la normativa in materia nei seguenti termini:
- l’attuale organizzazione del Ministero è disciplinata dal D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 e dal D.M. 23 dicembre 2014;
- l’art. 35 del D.P.C.M. disciplina i musei e dispone: 1. I musei sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. Sono aperti al pubblico e compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto. 2. I musei sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione. I musei sono dotati di un proprio statuto e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. 3. I musei uffici di livello dirigenziale di cui all'articolo 30, comma 3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei; i musei non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni dei poli museali regionali. … ”;
- in base all’art. 30, comma 3, del D.P.C.M. n. 171 del 2014, alcuni istituti e musei di rilevante interesse nazionale sono dotati di autonomia speciale e tra questi (comma 3, lett. b) il Museo archeologico nazionale di Taranto;
- l’art. 8 del D.M. 23 dicembre 2014 disciplina i musei statali dotati di autonomia speciale e dispone che “ I musei di cui all'art. 30, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, o istituiti ai sensi dell'art. 30, comma 4, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, elencati a fini ricognitivi nell'Allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono dotati di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa. ”
3.1. Data la normativa come sopra esposta, il Ministero appellante deduce che: il Museo archeologico nazionale di Taranto, in precedenza articolazione e ufficio della Soprintendenza, è istituto dotato di autonomia esclusivamente per bilancio, statuto ed organizzazione ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero che ne approva i bilanci (art. 14 del citato D.M.); non ha personalità giuridica autonoma, perciò è privo della legittimazione a stare in giudizio; il ricorso in primo grado avrebbe dovuto essere notificato al Ministero, presso l’Avvocatura dello Stato competente, come per legge.
4. Il motivo è fondato.
4.1. La normativa esposta dal Ministero appellante è applicabile al Museo archeologico nazionale di Taranto, come ritenuto anche dal primo giudice, ma va interpretata alla stregua di quanto sostenuto col ricorso in appello.
4.1. Il D.M. 23 dicembre 2014 ( Organizzazione e funzionamento dei musei statali ) dopo aver fornito la definizione e la missione del museo all’art. 1 (su cui si tornerà), già all’art. 2 distingue, ai fini del procedimento di adozione dello statuto (definito come “documento costitutivo”, per ogni tipologia di museo), i musei non dotati di autonomia speciale, i musei dotati di autonomia speciale e i musei dotati di personalità giuridica;