Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-16, n. 202302749

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-16, n. 202302749
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302749
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2023

N. 02749/2023REG.PROV.COLL.

N. 10506/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10506 del 2019, proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocata Tiziana Taglialatela e dall’avvocato Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Provincia di Avellino, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Oscar Mercolino e dall’avvocato Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli n. 04635/2019, resa tra le parti, nel ricorso per l’annullamento del decreto dirigenziale della Regione Campania -area generale di coordinamento trasporti e viabilità n.124 del 2 ottobre 2014 con il quale sono state trasferite risorse finanziarie per le mensilità di giugno e luglio dell'anno 2014 relative ai corrispettivi riguardanti il trasporto pubblico locale per servizi minimi nella parte in cui non vengono previste le ulteriori somme relative alla quota IVA, nonché con motivi aggiunti i provvedimenti di liquidazione emessi dall'Amministrazione regionale per il periodo fino al 31 dicembre 2015.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. Antonella De Miro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.-Premesso che:

- la Regione Campania, tranne che per l’anno 2003, non ha mai trasferito alla Provincia di Avellino, nel quadro delle risorse finanziarie occorrenti ai servizi minimi di trasporto pubblico locale, le somme occorrenti per gli oneri IVA da versare alle aziende, delle quali l’Ente ricorrente si è dovuto far carico in proprio;

- dal 2003, anno in cui la Provincia di Avellino ha assunto la delega in materia di TPL, sono stati avviati, innanzi al TAR per la Campania-sede di Napoli, vari giudizi per diversi periodi ed aventi il medesimo oggetto (trasferimento integrale, compresa in particolare la quota iva, delle risorse finanziarie occorrenti ai servizi minimi di trasporto pubblico locale), e precisamente:

a) giudizio R.G. n. 2287/2009, relativo al periodo gennaio 2004 - settembre 2010 (per il solo 2003 la Regione aveva infatti provveduto a trasferire anche la quota IVA), conclusosi con sentenza di accoglimento n. 2134/2011, già portata ad esecuzione (a seguito di n. 2 pronunce cautelari di rigetto), mediante giudizio di ottemperanza nelle more del giudizio di impugnazione proposto dalla Regione Campania R.G. n. 5519/2011. Tale giudizio si è definitivamente concluso con la sentenza n. 8193 del 2021 del Consiglio di Stato passata in giudicato;

b) giudizio R.G. n. 2090/2011, relativo al periodo ottobre 2010 - maggio 2014, conclusosi (dopo una serie di pronunce declinatorie della giurisdizione riformate con ordinanza n. 11182/2018 delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione), con sentenza di accoglimento n. 315/2019 del TAR Campania – Napoli – III Sezione, gravata dalla Regione Campania con ricorso in appello ancora pendente innanzi al Consiglio di Stato n. R.G. 3214/2019 (la cui efficacia esecutiva è stata comunque confermata a seguito di pronuncia cautelare di rigetto del CdS n. 2710/2019);

c) giudizio R.G. n. 6512/2014 (oggetto della presente lite), relativo al periodo da giugno 2014 a dicembre 2015 (sino alla deliberazione di G.R. n. 106/2016 che ha di fatto imposto la riduzione chilometrica dei servizi minimi di TPL, specificando che a decorrere dal 1.1.2016: “l’importo del trasferimento è comprensivo di rinnovi contrattuali e iva”).

2.- Quest’ultimo giudizio si è concluso con la sentenza di accoglimento n. 4635/2019 emessa dal TAR per la Campania- sede di Napoli, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso promosso, è stato dichiarato l’obbligo della Regione Campania di provvedere all’integrale rimborso in favore della Provincia di Avellino della quota IVA corrisposta alle aziende erogatrici dei servizi minimi dal 1°giugno 2014 al 31 dicembre 2015, detratto l’importo già rimborsato o comunque rimborsabile dallo Stato in virtù dell’attivazione, da parte della Provincia, della prescritta procedura di cui alla legge n. 472/1999, nonché l’obbligo della Regione Campania di trasferire alla Provincia di Avellino il personale ed i beni necessari per l'esercizio delle funzioni attribuite in applicazione della normativa regionale nei predetti periodi.

3.-Avverso tale sentenza la Regione Campania propone appello innanzi a questo Consiglio di Stato (n. R.G. 10506/2019), deducendo:

I. motivo: erronea interpretazione dei provvedimenti impugnati; travisamento dei fatti; carenza di motivazione; violazione regolamento approvato con delibera di GR n. 4833/2002; violazione art. 5 l.r. n. 3/2002 come modificato dall'art. 15 della l.r. n. 1/2009.

L’appellante censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato l’obbligo della Regione Campania di provvedere all’integrale rimborso in favore della Provincia di Avellino della quota IVA

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