Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-10-19, n. 201205387

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-10-19, n. 201205387
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201205387
Data del deposito : 19 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09950/2008 REG.RIC.

N. 05387/2012REG.PROV.COLL.

N. 09950/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9950 del 2008, proposto dalla signora P L, rappresentata e difesa dall'avvocato E S, con domicilio eletto presso A D A in Roma, via Portuense, 104;

contro

P M B, rappresentata e difesa dall'avvocato G M S, con domicilio eletto presso A D A in Roma, via Portuense, 104;

nei confronti di

Università degli Studi di Cagliari, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Scarano Manuel, Pilia Maria Paola, Melis Karin, Neroni Paola, Pischedda Maria;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del Lazio – Roma, 24 luglio 2008, n. 7359.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2012 il Cons. C C e udito l’avvocato dello Stato De Bonis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e recante il n. 10556 del 2005, la dottoressa Piludu impugnava il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito per l’ammissione per l’anno accademico 2004-2005 alla Scuola di specializzazione in pediatria dell’Università degli Studi di Cagliari per il medesimo anno accademico.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale adito accoglieva il ricorso in questione e, per l’effetto, disponeva la modifica della graduatoria di merito “ per quanto di ragione ”.

Per effetto di tale modifica l’odierna appellante (che aveva partecipato alla medesima procedura collocandosi in posizione utile) sarebbe stata ricollocata in una posizione di graduatoria non utile ai fini dell’ammissione alla Scuola di specializzazione.

Pertanto, la dottoressa Picciau impugnava la sentenza in questione in sede di appello articolando plurimi motivi di doglianza.

Si costituivano in giudizio la ricorrente in primo grado (la quale concludeva nel senso della reiezione del gravame) e l’amministrazione intimata in primo grado (la quale concludeva nel senso del suo accoglimento).

Con atto in data 31 maggio 2012 la dottoressa Picciau ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’ulteriore coltivazione del ricorso in epigrafe, in quanto:

1) nelle more del giudizio, l’appellante ha continuato a frequentare la Scuola di specializzazione, conseguendo il titolo finale nell’aprile del 2010;

2) avendo conseguito il titolo di specializzazione ed essendo stata regolarmente retribuita per tutta la durata del periodo di formazione specialistica, non ha più alcun interesse alla definizione del ricorso;

3) a quanto consta all’appellante, nelle more del giudizio, l’Università degli Studi di Cagliari avrebbe rinvenuto fondi idonei a consentire anche alla ricorrente in primo grado la frequentazione retribuita alla Scuola di specializzazione di cui sopra.

Per le ragioni sin qui esaminate il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti. Nulla spese nei confronti degli altri soggetti appellati che non si sono costituiti in giudizio.

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